Asta giudiziara

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  • Ultimo messaggio 25 luglio 2020
sanchez pubblicato 15 luglio 2020

Salve ho acquistato un immobile all asta nel 2009 edificato in virtu di concessione edilizia rilasciata dal comune ma lo stesso non si esprime in merito alla conformita urbanistica rilasciando un atto al perito estimatore dove dichiarano solo gli estremi della concessione ed il parere della commissione favorevole, dichiarando che la parte mancante e probabilmente andata smarrita a causa dei continui trasferimenti d uffico o verosimilmente andata distrutta a causa dell incendio dell ufficio tecnico (regolarmente denunciato alle autorita giidiziare)

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inexecutivis pubblicato 19 luglio 2020

Se l’ufficio intende contestare l’esistenza di un illecito edilizio dovrà, in sede di adozione del relativo provvedimento, compiutamente motivare, in punto di fatto e di diritto, le ragioni sulla scorta delle quali afferma la sussistenza dell’abuso, in applicazione dei principi generali sulla motivazione degli atti amministrativi ricavabili dalla l. 241/1990. Posta questa premessa, ci pare di comprendere che se l’ente comune non è in grado di pronunciarsi in ordine alla conformità edilizia, non potrà parimenti contestarne la difformità.

sanchez pubblicato 19 luglio 2020

Grazie per la risposta L'ente comune nello specifico ufficio tecnico ha risposto con un documento protocollato e timbrato al ctu nel 2003 poco prima del deposito della perizia contenente quanto sopra descritto(incendio regolarmente denunciato all'autorita giudiziaria)ad oggi l immobile nella sua storia risulta essere privo di conformita urbanistica ed abitabilita agibilita ma con oneri di urbanizzazione e concessione edilizia pagati nel lontano 87 i 120 giorni per la riammissione ai 3 condoni sono scaduti da un pezzo e la stessa perizia avanza per ipotesi "qualora l acquirente riterra oppurtuno sanerà art 40 47/85 ...nulla di certo insomma la perizia non e certa.Cos e mai questo un aliud pro alio mascherato bene?Posso far leva su quel documento in tutto questo fumus per avere l agibilita ad oggi?ci vivo e pago regolarmente tt le tasse con tutti i relativi allacci grz infinite attendo un sicuro e puntuale riscontro

inexecutivis pubblicato 25 luglio 2020

Dalle ulteriori precisazioni ricaviamo il convincimento per cui non è detto che il bene acquistato non sia nelle condizioni di ottenere l'agibilità.

Potrebbe essere semplicemente accaduto che il certificato, esistente, sia andato distrutto.

Ai sensi dell’art. 24 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, “La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata.

Il secondo comma della disposizione aggiunge che Ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:

a) nuove costruzioni;

b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;

c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1”.

Il comma sesto dispone inoltre che l'utilizzo dell’immobile può essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione, corredata della relativa documentazione.

Il successivo art. 62 del citato T.U., subordina poi il rilascio del certificato di agibilità ad una attestazione della rispondenza delle opere eseguite alle norme antisismiche.

Dunque, al fine di ottenere l’agibilità dell’immobile, è sufficiente il deposito in comune di una attestazione, rilasciata da un tecnico abilitato, della sussistenza condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti.

Per i fabbricati edificati prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 380/2001 , si ritiene generalmente che non sussista l'obbligo di richiedere il certificato di agibilità come disciplinato dagli artt. 24 e seguenti del T.U. edilizia, poiché rispetto a tali costruzioni, o sussisterà un certificato rilasciato in base al D.P.R. n. 425/1994, oppure la richiesta sarà obbligatoria solo a seguito di intervento edilizio.

A questo punto, suggeriamo di chiedere al comune una copia del certificato di abitabilità e verificare il contenuto della risposta che le verrà fornita.

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