Asta fallimentare tribunale di Roma - quanto tempo dalla perizia alla prima vendita?

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  • Ultimo messaggio 09 dicembre 2018
maria59 pubblicato 28 novembre 2018

Buongiorno a tutti,

scrivo per un'informazione. Quanto tempo è lecito aspettarsi che trascorra dalla data di consegna della perizia alla messa all'asta di un immobile nell'ambito di una procedura fallimentare presso il Tribunale di Roma? Aggiungo: in questi casi non è mai prevista la possibilità di effettuare un'offerta il ribasso del 25% sul prezzo base? Lo chiedo perché scorrendo altri avvisi del tribunale si specifica sempre che l'offerta non può essere inferiore al prezzo base. E' una prassi adottata dal tribunale di Roma?
Grazie in anticipo.

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inexecutivis pubblicato 30 novembre 2018

Non siamo in grado di rispondere al primo interrogativo che viene formulato poiché in seno alle procedure fallimentari (nella domanda, infatti, si parla di fallimento) non esiste una scansione analoga a quella prevista in sede di esecuzione individuale dagli artt. 567 e seguenti c.p.c., poiché una volta adottato dal curatore il programma di liquidazione, il giudice delegato autorizza il compimento degli atti ed esso conformi e la liquidazione del patrimonio del fallito prosegue, in linea generale, su impulso del solo curatore.

Quanto alla disciplina della "offerta minima" (ossia quella formulata ad un prezzo ridotto del 25% rispetto al prezzo base), riteniamo che essa non sia applicabile alle vendite fallimentari.

Crchiamo di spiegrare il perché.

L’istituto dell’offerta minima è stata introdotto inseno al codice di procedura civile dal d.l. d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con l. 6 agosto 2015, n. 132, il quale ha previsto in sede esecutiva la possibilità di presentare offerte d iacquisto per un importo pari al prezzo base, ridotto di ¼.

Orbene, se si esamina la disciplina dell’offerta minima, quale essa si ricava dagli artt.  569 (a mente del quale il Giudice dell’esecuzione stabilisce il prezzo base e l’offerta minima), 571 (l’offerta è inefficace se è inferiore di oltre ¼ rispetto all’offerta minima), 572 (in presenza di una sola offerta per un prezzo inferiore al prezzo base il Giudice non aggiudica se vi sono istanze di assegnazione o se ritiene di vendere ad un prezzo superiore con un nuovo tentativo di vendita) e 573 c.p.c. (se all’esito delle gara tra gli offerenti, o in assenza di gara, il prezzo più alto è inferiore al prezzo base, il Giudice assegna, se vi sono istanze di assegnazione, altrimenti aggiudica), emerge il dato per cui essa è inestricabilmente legata all’istituto dell’assegnazione, poiché nel proporre di acquistare ad un prezzo inferiore a quello base, l’offerente si espone al rischio che prevalga il diritto soggettivo del creditore che abbia tempestivamente formulato istanza di assegnazione.

Fatta questa premessa con riferimento alle vendite che si celebrano in sede esecutiva, e venendo alle vendite fallimentari, osserviamo che esse sono disciplinate dall’art. 107 l.fall., il quale contiene una regolamentazione solo in parte sovrapponibile con quella esecutiva.

In primo luogo la norma prevede genericamente che le vendite debbano svolgersi mediante “procedure competitive”, senza prescrivere l’obbligo di osservare le disposizioni del codice di procedura civile.

Il programma di liquidazione, tuttavia, può prevedere che “le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate… secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili”.

Posti questi dati, se la vendita si svolge ai sensi dell’art. 107 comma primo, la disciplina dell’offerta minima non troverà applicaizone, trattandosi di istituto coniato per la vendita esecutiva.

Diverso, e più articolaro, è il discorso relativo alle vendite fallimentari che si svolgono ai sensi dell’art. 107, comma secondo, poiché in questo caso è previsto il rinvio alle norme del codice di procedura civile,

In questo secondo caso, se si condivide l’idea per cui l’istituto dell’assegnazione, nei termini in cui è disciplinato dal codice di rito, non è trapiantabile sic et sempliciter nell’alveo della liquidaizone concorsuale, se ne deve ricavare che la indicazione della offerta minima non ha spazio applicativo.

maria59 pubblicato 01 dicembre 2018

Grazie della risposta. Ma non è possibie neppure avere un'indicazione di massima? Lo chiedo perché ho visto un immobile che mi potrebbe interessare. Ma il curatore dice che non è stato ancora periziato e lo sarà a breve. Vorrei capire se si tratta di aspettare solo qualche mese (e in quel caso aspetterei) oppure possono passare anche anni prima della messa in vendita.

inexecutivis pubblicato 03 dicembre 2018

Non è possibile fornire una risposta precisa all'interrogativo. Riteniamo che, stimato il bene, il curatore possa immediatamente procedere alla messa in vendita dello stesso secondo le modalità individuate nel programma di liquidazione, previo espletamento degli adempimenti pubblicitari in esso previsti, i quali in ogni caso devono comprendere la pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale dellevendite pubbliche almento 30 giorni prima della data fissata per la vendita.

inexecutivis pubblicato 03 dicembre 2018

Non è possibile fornire una risposta precisa all'interrogativo. Riteniamo che, stimato il bene, il curatore possa immediatamente procedere alla messa in vendita dello stesso secondo le modalità individuate nel programma di liquidazione, previo espletamento degli adempimenti pubblicitari in esso previsti, i quali in ogni caso devono comprendere la pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale dellevendite pubbliche almento 30 giorni prima della data fissata per la vendita.

maria59 pubblicato 03 dicembre 2018

Grazie, peccato, penso che a questo punto desisterò.

 

inexecutivis pubblicato 09 dicembre 2018

grazie a lei

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