inexecutivis
pubblicato
18 novembre 2020
Una strata è ipotizzabile.
Invero, non è infrequente che, ad esecuzione iniziata, il debitore si attivi per trovare una via d’uscita, ed individui egli stesso soggetti disponibili ad acquistare “fuori asta” l’immobile, nel tempo che precede l’esperimento di vendita o che intercorre tra un esperimento di vendita e l’altro.
Accade allora che, trovato l’acquirente, esecutato e creditore chiedano (quando ne hanno la necessità) una sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 624-bis c.p.c. e che durante il periodo di sospensione ottenuta predispongano gli atti necessari a perfezionare il trasferimento. A quel punto, formulata istanza di riassunzione, le parti, l’acquirente ed il notaio rogante si recano in Tribunale il giorno dell’udienza e qui: il debitore firma l’atto di compravendita, l’acquirente consegna il corrispettivo al notaio, i creditori rinunciano all’esecuzione a norma dell’art. 629 c.p.c., il giudice dichiara estinta la procedura e ordina la cancellazione del pignoramento, il notaio consegna la somma ai creditori secondo gli accordi preventivamente intervenuti (dando, ove necessario, il consenso alla cancellazione di eventuali ipoteche), l’acquirente sottoscrive l’atto, ed il cerchio si chiude.