inexecutivis
pubblicato
03 novembre 2019
A nostro avviso gli strumenti di tutela dell’aggiudicatario vanno ricercati nell’art. 2921 c.c., a mente del quale “L'acquirente della cosa espropriata, se ne subisce l'evizione, può ripetere il prezzo non ancora distribuito, dedotte le spese, e, se la distribuzione è già avvenuta, può ripeterne da ciascun creditore la parte che ha riscossa e dal debitore l'eventuale residuo, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese”.
Secondo la giurisprudenza (Cass. civ. Sez. I, 09-10-1998, n. 10015) la norma, “consentendo all'aggiudicatario che non riesca a conseguire una parte del bene il diritto a ripetere una parte proporzionale del prezzo di aggiudicazione, impedisce che si verifichi un indebito arricchimento di coloro che dovranno ripartirsi il prezzo ricavato dalla vendita, in applicazione del principio generale della ripetizione dell'indebito.
In questo senso si giustificano anche alcune decisioni che ampliano l’ambito di applicazione della norma a casi diversi dall’evizione, come di confisca (T. Trapani 13.11.2001) e di illegittima occupazione appropriativa da parte della P.A., anteriore alla vendita forzata, del terreno subastato ed acquistato in vendita forzata (Cass. civ. Sez. I, 20-10-1994, n. 8554).