Asta annullata per mancanza pubblicità

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  • Ultimo messaggio 01 febbraio 2019
ber92s pubblicato 16 dicembre 2018

Buonasera, scrivo questo post per porre un quesito su un'asta annullata del delegato alla vendita per la mancanza di pubblicità adeguata.

Ho presentato la mia busta chiusa per partecipare ad un'asta senza incanto, offrendo il prezzo dell'offerta minima. Sembrava che andava tutto bene (poichè ero stato il solo a presentarmi a tale asta), quando il delegato con un verbale già pronto, e leggendolo alla prensza dei vari avvocati e delegati delle banche, ANNULLA la vendita poichè per un ritardo di una banca a pagare i diritti pubblicitari l'immobile non viene pubblicizzato sul sito del "tribunale", mentre nei restanti siti come "immobiliare", "pvp" e altri va in porto.

Spiegata la questione, la mia domanda era la seguente:

Puo' il delegato alla vendita annullare l'asta avendo a priori accettato la busta con l'offerta?

Se si, dovrebbe avvisare per modificare l'avviso di vendita (magari modificandolo sui siti e spostare la data dell'asta) o si puo' ridurre all'ultimo momento all'atto dell'apertura delle buste?

Vi sarebbe una sentenza della corte di cassazzione a tale proposito?

 Pongo tale quesito poiche' la faccenda mi è puzzata un po', quando essendomi presentato alla visione dell'immobile ho sentito il custode che interloquiva telefonicamente con la segretaria dicendogli che i precedenti visitatori erano stati mandati proprio dal delegato alla vendita.

Una persona non vuole pensare male, ma dopo la visita c'è stata l'asta e questa annullata....

Grazie per le risposte.

Saluti.

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inexecutivis pubblicato 19 dicembre 2018

Rispondiamo all'interrogativo posto osservando che l’insufficiente o irregolare pubblicità costituisce causa di invalidità dell’atto di aggiudicazione, con evidenti effetti anche per l’acquirente, Infatti, trattandosi di nullità che riguarda gli atti della vendita e non gli atti che “hanno preceduto la vendita”, non opera in favore dell’aggiudicatario la previsione di cui all’art. 2929 c.c.

Il principio costituisce ormai ius receptum nella giurisprudenza della Cassazione. In questi termini si sono pronunciate, ad esempio, Cass. civ., sez. III, 18 aprile 2005 n. 8006; Cass. civ., sez. III, 11 dicembre 1995 n. 12653. Andando a ritroso nel tempo si risale a Cass. civ., sez. III, 13 dicembre 1962, n. 3340, secondo cui “Il precetto, risultante dagli artt. 490 e 534 cod. proc. civ., secondo il quale il provvedimento che ordina la vendita mobiliare all’incanto dev’essere pubblicato mediante avviso contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico, da affiggersi nell’albo pretorio per tre giorni consecutivi, dev’essere osservato a pena di nullità della vendita stessa anche quando il giudice dell’esecuzione, con ordinanza successiva, abbia modificato la precedente in elementi essenziali quali la fissazione del luogo e dell’ora degli incanti. In tal caso la pubblicità va estesa al nuovo provvedimento e la nullità derivante dalla omissione può essere fatta valere con l’opposizione agli atti esecutivi entro il breve termine di cinque giorni stabilito dall’art 617 cod. proc. civ., decorrente dalla vendita, con l’effetto di rendere inoperante la preclusione posta dall’art 2929 cod. civ.”.

Ancora, con riferimento all’applicabilità della regola di cui all’art. 2929 c.c. Cass. Civ., sez. III 9 giugno 2010, n. 13824 ha affermato che “La regola contenuta nell'art. 2929 cod. civ., secondo il quale la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita e l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, non trova applicazione quando la nullità riguardi proprio la vendita o l'assegnazione, sia che si tratti di vizi che direttamente la concernano, sia che si tratti di vizi che rappresentino il riflesso della tempestiva e fondata impugnazione di atti del procedimento esecutivo anteriori ma ad essi obbligatoriamente prodromici. (Nella specie, la nullità dell'aggiudicazione e del conseguente decreto di trasferimento sono state dichiarate, in sede di cassazione con rinvio della sentenza di rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi, perché l'udienza di vendita, rifissata dopo un rinvio disposto d'ufficio, non era stata preceduta dalle formalità obbligatorie di pubblicità)”.

Peraltro, la nullità della vendita per omissione degli adempimenti pubblicitari prescritti vale sia per l’omessa pubblicità obbligatoria, sia per l’omessa pubblicità integrativa disposta dal Giudice dell’esecuzione con l’ordinanza di vendita.

Così si espressa Cass. Civ., Sez. VI – III, 7 maggio 2015, n. 9255, secondo la quale “in tema d'espropriazione forzata, le condizioni di vendita fissate dal giudice dell'esecuzione, anche in relazione ad eventuali modalità di pubblicità ulteriori rispetto a quelle minime di cui all'art. 490 c.p.c., devono essere rigorosamente rispettate a garanzia dell'uguaglianza e parità di condizioni tra tutti i potenziali partecipanti alla gara, nonché dell'affidamento da ciascuno di loro riposto nella trasparenza e complessiva legalità della procedura, per cui la loro violazione comporta l'illegittimità dell'aggiudicazione, che può essere fatta valere da tutti gli interessati e, cioè, da tutti i soggetti del processo esecutivo, compreso il debitore”.

Riteniamo, pertanto, che il professionista delegato bena abbia fatto a non procedere all'aggiudicazione.

ber92s pubblicato 26 gennaio 2019

Buongiorno mi scuso per la tarda risposta....

seppur accetto in parte questo giudizio, perchè nel sito di pvp può essere fatta una postilla (gratuita) a cui si poteva far menzione di tutto ciò non appena accortosi dell'errore, tralasciando la cancellazione che avviene solo a pagamento....ovviamente a pagarne le spese che ne girano in torno è solamente l'aggiudicatario.

Riferendomi a questo punto alla banca creditrice che non ha appunto provveduto al pagamento della nuova pubblicità sul sito del tribunale, cosi' come stabilito dal giudice nella sua ordinanza e da quanto voi citato sopra, non è che quest'ultima incorrerebbe al reato di cui all'art. 388 c.p.? e, il notaio delegato invece al 328c.p. per non aver sanzionato la banca?

 

Grazie per la vostra puntualità e risposta.

inexecutivis pubblicato 31 gennaio 2019

Riteniamo di no. l'art. 388 è una fattispecie penale punita a titolo di dolo ed il soggetto attivo è il custode, non già il delegato.

Allo stesso modo, va assolutamente esclusa, a nostro avviso l'ipotesi di cui all'art. 328.

ber92s pubblicato 31 gennaio 2019

Grazie per la risposta, in riferimento al 388 non mi riferivo nei confronti del delegato e quindi al 5 comma dell'art. in questione, ma nei confronti della banca che da ordinanza del giudice era obbligata a fornire la pubblicità sui siti nominati in ordinanza stessa.

inexecutivis pubblicato 01 febbraio 2019

Avevamo intuito, ma la risposta non cambia. Manca, a tacer d'altro, la prova dell'elemento psicologico.

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