Asta analogica senza incanto

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  • Ultimo messaggio 28 maggio 2021
duralex pubblicato 21 maggio 2021

Buongiorno.

Innanzitutto deidero porgerVi i miei complimenti per il servizio che svolgete con competenza e professionalità: sono un privato che si accinge a partecipare per la prima volta a un'asta giudiziaria, e ho potuto trovare la gran parte delle risposte ai miei dubbi semplicemente navigando fra le pagine del forum.

Dunque, ho in animo di partecipare a un'asta analogica senza incanto che giunge ora al terzo esperimento di vendita sui quattro previsti dall'ordinanza del G.E. essendo i primi due andati deserti.


L'importo dell'offerta minima è pari a circa la metà dell'importo del pignoramento. Pertanto, avrei intenzione nell'offerta di discostarmi dall'offerta minima solo quel tanto che basta a superare il 25% di ribasso dal prezzo base.

Ora, dalla lettura della perizia ho ricavato che il bene appartiene per metà all'esecutato, e per metà a un congiunto (sorella) ma viene messo in vendita per intero, essendo i beni stati valutati dal CTU  "non comodamente divisibili in natura". L'indirizzo di abitazione del congiunto summenzionato, di cui è dichiarato il regime di separazione dei beni dal coniuge, coincide con quello dell'immobile in esecuzione.

La prima domanda è la seguente: il fatto di essere comproprietario, e, evidentemente, residente nell'immobile, attribuisce al congiunto dell'esecutato titolo opponibile alla procedura? Ciò  in quanto la delibera del G.E. stabilisce che "salvo espresso esonero da parte dell'aggiudicatario, la liberazione dell'immobile sarà effettuata dal custode giudiziario solo se occupato dal debitore o da terzi senza titolo".

La seconda domanda riguarda l'avviso di vendita, nel quale viene specificato che "l'aggiudicatario dovrà dichiarare la propria residenza nel circondario del Tribunale o ivi eleggere domicilio".


Nell'ipotesi che io vinca l'asta, sarebbe sufficiente fornire il mio indirizzo di Posta elettronica certificata, che andrei in ogni caso a specificare nella domanda di partecipazione, a soddisfare tale requisito di domiciliazione?

Ringraziando per la cortese attenzione,

Vive cordialità

 

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inexecutivis pubblicato 25 maggio 2021

Cerchiamo di rispondere separatamente alle diverse domande formulate.

Riteniamo in primo luogo che il comproprietario di un bene venduto per l’intero non è titolare di diritti opponibili poiché, in quanto comproprietario, subisce la vendita dell’intero, non essendo praticabile la divisione in natura a norma dell’art. 600 c.p.c.

A proposito dell’elezione di domicilio, è certamente possibile indicare una pec, trattandosi di domicilio digitale.

duralex pubblicato 26 maggio 2021

Grazie molte per le esaustive risposte.

Buone cose

inexecutivis pubblicato 28 maggio 2021

grazie a lei!

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