inexecutivis
pubblicato
31 gennaio 2019
Gli elementi che ci sono stati forniti non ci consentono di offrire una risposta precisa.
Occorrerebbe sapere, a tal fine, se l'estinzione della procedura è intervenuta prima o dopo l'aggiudicazione. Invero, se fosse intervenuto prima, questa verrebbe travolta.
Viceversa, ove la declaratoria di estinzione fosse sopraggiunta all'aggiudicazione del bene, siamo dell'avviso che essa doveva mantenersi ferma, con diritto del debitore ad ottenere semplicemente il prezzo ricavato dalla vendita.
Ricaviamo questo convincimento da quanto previsto dagli artt. 629 e 632 c.p.c., nonché dall'art. 187 bis disp. att. cpc.
L'art. 629 statuisce che la rinuncia del creditore intervenuta dopo l'aggiudicazione non è suscettibile di travolgerla, sicché essa rimane ferma.
Similmente, l'art. 632, prevede che se l'estinzione interviene dopo l'aggiudicazione quest'ultima non viene pregiudicata, ed il prezzo ricavato dalla vendita viene restituito al debitore.
Infine, l'art. 187 bis disp. att. c.p.c. cristallizza gli effetti dell'aggiudicazione in tutte le ipotesi di estinzione (tipica o atipica) della procedura.
Il consiglio che ci sentiamo di raccomandare è allora quello di accedere al fascicolo per verificare quale sia stata la causa dell'estinzione e quando è stato pronunciato dal giudice il relativo provvedimento.
Ci fornisce queste informazioni e potremo essere più precisi sul da farsi.