Asta aggiudicata con finanaziamento bancario

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alex80 pubblicato 19 luglio 2017

Ciao a tutti,

avrei bisogno di supporto da parte vostra perchè mi ritrovo in una situazione piuttosto spiacevole a valle di un'aggiudicazione su bene immobile.

All'inizio del mese ho ricevuto la lettera da parte della banca la quale mi garantiva una certa copertura per partecipare ad un'asta giudiziaria su un immboli che volevo acquistare come prima casa.

Pochi giorni dopo, partecipando all'asta mi aggiudico l'immobile con una somma inferiore alla massima copertura della suddetta banca.

...e qui inizia il problema.

Sfortuna vuole che il delegato alla vendita sia alla sua prima asta e sappia poco e niente sull'iter da seguire per portare la vendita a buon fine. Stesso problema per la banca, in quanto, le persone di riferimento per la mia pratica non hanno mai gestito un mutuo per l'acquisto di un immobile all'asta.

Ora mi ritrovo con delegato alla vendita e istituto bancario che chiedono praticamente a me cosa devono fare e di cosa hanno bisogno per portare avanti le rispettive pratiche quando io, che sono un comune impiegato, non so assolutamente nulla oltre a quanto letto nell'avviso di vendita e sull'ordinanza.

Qualcuno può darmi consigli? E' il caso di rivolgersi a qualcuno? Ed eventualmente.... a chi?

Ho il terrore che tra le due parti a rimetterci alla fine saranno i miei risparmi e cioè quanto ho versato partecipando all'asta inconsapevole che mi sarei ritrovato in questa situazione.

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inexecutivis pubblicato 20 luglio 2017

Il terzo comma dell’art. 585 c.p.c., prevede la possibilità che il versamento del prezzo venga eseguito dalla banca, che eroga direttamente in favore della procedura il mutuo contratto dall’acquirente, con garanzia ipotecaria di primo grado sull’immobile oggetto di vendita.

Se in sede di vendita l’aggiudicatario dichiarerà che intende avvalersi di questo meccanismo, è opportuno che il professionista delegato:

  1. consegni quanto prima all’aggiudicatario copia del verbale di aggiudicazione, poiché sulla scorta di esso la banca effettuerà il versamento del saldo prezzo;
  2. in vista della predisposizione della bozza del decreto di trasferimento il delegato acquisisca copia autentica del contratto di finanziamento.

Al fine di rendere operativa la norma e di limitare al massimo i possibili profili di rischio per la banca, l'ABI ha elaborato due protocolli che si occupano di disciplinare le modalità attraverso cui la previsione dell'art. 585, comma 3, c.p.c., può concretamente applicarsi.

Secondo il primo protocollo, la stipula del contratto di mutuo, il versamento della somma mutuata in favore della procedura, l'emissione del decreto di trasferimento ed suo deposito in cancelleria avvengano contestualmente davanti al Giudice dell'esecuzione.

Il secondo protocollo, invece, utilizza il meccanismo della ipoteca su cosa altrui, e prevede che i passaggi appena descritti si realizzino in tempi diversi.

In particolare, secondo questi protocolli, il soggetto potenziale acquirente contatterà la banca (ovviamente in tempo utile per il deposito dell'offerta di acquisto) la quale procederà all'istruttoria del finanziamento comunicandone l'esito almeno 15 giorni prima della vendita e sottoscrivendo con il mutuatario un preliminare di mutuo sottoposto alla condizione sospensiva dell'aggiudicazione.

A questa condizione per la verità il protocollo aggiunge anche quella del successivo trasferimento del bene all'aggiudicatario, ma si tratta di cuna condizione impossibile, in quanto il trasferimento del bene avverrà necessariamente, per espressa previsione dell'art. 596 c.p.c., dopo il versamento del saldo prezzo, e dunque dopo la stipula del contratto definitivo di mutuo.

Si osservi che questo preliminare consente all'istituto di credito di recedere dal contratto:

  1. in caso di oggettiva modifica delle condizioni patrimoniali e reddituali del mutuatario ai sensi dell'art. 1822 c.c.;
  2. nel caso in cui risultino vizi dell'immobile ai sensi dell'art. 1490 c.c.;
  3. nel caso in cui risultino gravami opponibili all'aggiudicatario, benché segnalati dall'esperto nominato per la stima nella sua relazione.

All'esito della vendita, se il promissario mutuatario non risulterà aggiudicatario, il contratto preliminare di mutuo si risolverà automaticamente.

Viceversa, in caso di aggiudicazione, le prati procederanno alla stipula del definitivo, contenente:

  1. l'assenso del mutuatario alla iscrizione ipotecaria di primo grado (sostanziale, in quanto le ipoteche eventualmente iscritte saranno cancellate ex art. 586 c.p.c.)
  2. la delega del mutuatario alla banca di erogare direttamente alla procedura l'importo del finanziamento.

 

Avvenuto il versamento, il Giudice adotterà il decreto di trasferimento ed il delegato provvederà immediatamente alla sua trascrizione.

In ogni caso è comunque necessario che la banca sia assistita da un notaio per la stipula del contratto di mutuo.

alex80 pubblicato 20 luglio 2017

Innanzitutto grazie mille per il supporto.

C'è una cosa fondamentale che non riesco a capire. Quando la banca deve effettuare il pagamento?

Leggendo i due protocolli mi sembra di capire che non possono essere applicati contemporaneamente. Come faccio a sapere quale dei due deve essere adottato per la mia pratica?

Sul verbale di aggiudicazione che ho già ritirato non c'è scritto nulla a riguardo se non erro.

Nei prossimo giorni dovrei ricevere una raccomandata dal delegato alla vendita con le coordinate dove andranno effettuati i versamenti... Troverò tutto spiegato li?

Scusate ma non so davvero a chi rivolgermi.

Grazie ancora,

Alessandro

inexecutivis pubblicato 22 luglio 2017

I due protocolli sono, come correttamente osservato, alternativi l'uno rispetto all'altro.

Le modalità di scelta dell'uno piuttosto che dell'altro dipendono dalle scelte del tribunale e dell'sitituto di credito.

La banca, comunwue, deve erogare il fianziamento pagando direttamente sul conto intestato alla procedura, nel termine previsto per il versamento del saldo del prezzo.

A questo fine, come detto, le consigliamo di acquisire copia del verbale di aggiudicazione e presentarlo alla banca.

 

alex80 pubblicato 24 luglio 2017

Ho presentato copia del verbale un paio di settimane fa. E-mail con firma digitale ricevuta dal delegato alla vendita che ho inoltrato alle persone di riferimento della banca (spero sia sufficiente).

Ora sono in attesa da settimane che il delegato alla vendita apra il conto corrente relativo alla pratica e mi invii una raccomandata con le informazioni necessarie al pagamento da parte della banca.

Oltre a questo sono in attesa che la banca fissi un appuntamento con il custode per effettuare una perizia sull'immobile.

Il problema è che questa situazione è ormai stagnante... Nessuno sembra muovere una virgola e nel mese di Agosto si fermerà tutto...

L'asta c'è stata il 5 Luglio ed i tempi continuano a stringersi...

 

inexecutivis pubblicato 25 luglio 2017

Dalla lettura dell'ultima risposta ricaviamo il dato per cui probabilmente la banca non ha ancora ancora deliberato la consessione del mutuo (altrimenti non ci spiegheremmo la necessità di svolgere una perizia sull'immobile). Non le resta che sollecitare l'istituto di credito, affinchè la somma sia versata, o le sia posta a disposizione, in tempo utile per il termine il versamento del saldo entro la data indicata nell'avviso di vendita.

alex80 pubblicato 25 luglio 2017

Sostanzialmente io ho partecipato all'asta con una lettera della banca che mi garantiva una certa copertura riservandosi però il diritto di annullare tale proposta nel caso in cui, una volta aggiudicato l'immobile, fossero presenti irregolarità particolari sull'immobile a valle di una loro perizia. L'istruttoria è stata fatta prima dell'asta.

Come dicevo, dopo 20 giorni dall'aggiudicazione la banca non ha ancora mosso una virgola per procedere con questa perizia mentre il delegato alla vendita non mi ha ancora inviato la raccomandata con le informazioni necessarie al pagamento. Tra l'altro sull'ordinanza è indicato un tempo massimo di 20 giorni per inviare tali informazioni da parte del delegato alla vendita.

inexecutivis pubblicato 27 luglio 2017

Adesso la questione è più chiara.

Quanto ai venti giorni, andrebbe verificato nell'ordinanza e nell'avviso di vendita se il termine per il versamento del saldo decorre comunque dall'aggiudicazione o (come noi crediamo) dal ricevimento della raccomandata con la quale il delegato impartisce istruzioni per il pagamento.

Se così fosse, nel momento in cui riceverà detta raccomandata, avrà ovviamente cura di girarla alla banca sollecitando la perizia e l'erogazione del finanziamento.

Tenga peraltro presente che il termine per il versamento del saldo prezzo, quale termine processuale, soggiace al regime della sospensione feriale dei termini processuali, con la conseguenza che esso rimane sospeso (e di fatto questo costituisce una proroga) tra il primo ed il 31 agosto.

alex80 pubblicato 04 agosto 2017

Capisco, grazie ancora per la disponibilità.

Un'altra domanda, con la banca ho accordato un mutuo dell'80%. Ovviamente in fase di offerta è stato necessario versare già il 10% dell'offerta.

Secondo la banca (previa accordi pre asta) al momento del finanziamento dovrò dare disponibilità solo per il restante 10%.

Potete confermarmi che sia veramente così?

inexecutivis pubblicato 07 agosto 2017

Esatto. Infatti, ai sensi L’art. 38, secondo comma TUB prevede che la Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determini l’ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da realizzare sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione di finanziamenti.

L’attuale limite massimo di finanziabilità è fissato dalla delibera del CICR del 22 aprile 1995 nella misura dell’80% del valore dei beni ipotecati (o del costo delle opere da eseguire sui beni medesimi2), prevedendosi la possibilità di elevare tale percentuale al 100% in caso di presenza di garanzie integrative

alex80 pubblicato 21 agosto 2017

Buongiorno a tutti.

Sono passate un paio di settimane e siamo riusciti a fare qualche passo avanti. E' stata fatta la perizia e tutto dovrebbe essere andato bene. L'immobile è stato valutato più di quanto sia stato aggiudicato e non dovrei aver problemi con il mutuo della banca la quale dovrebbe aver chiuso l'istruttoria da qualche giorno.

La domanda ora è: cosa devo aspettarmi? Quali sono i passi successivi? Entro questa settimana dovrebbe arrivarmi la lettera dell'avvocato relativa alle coordinate bancarie e gli importi da versare per i vari pagamenti. Fino a qui è tutto chiaro credo.

Io effettuerò i versamenti da me dovuti e la banca penserà al resto ma fatto questo come si procederà?

E' necessario ottenere qualche altro tipo di documentazione? O magari copia dei versamenti?

Scusate l'enorme mole di domande ma non so davvero come muovermi.

Grazie a tutti!

inexecutivis pubblicato 22 agosto 2017

Dalle notizie che ci ha sin qui fornito riteniamo di poter dire che eseguito il versamento del saldo (previa stipula del contratto di mutuo) dovrà solo attendersi l'emissione del decreto di trasferimento.

alex80 pubblicato 02 settembre 2017

Buongiorno a tutti,

la pratica procede, la prossima settimana girerò la lettera relativa al saldo prezzo alla banca (l'ho ricevuta solo questa settimana) e li metterò in contatto con un notaio. Spero che da li mi guidino un po di più loro.

Volevo chiedervi una cosa. L'ultima volta che ho acceduto all'immobile per la perizia ho notato che l'acea non ha ancora staccato la fornitura dell'acqua a precedente proprietario.

Cosa succederà una volta che subentrerò io? Come si procede in questi casi?

Credo tra l'altro che il precedente proprietario non pagasse le bollette già da molto prima di lasciare "forzatamente" l'immobile.

Grazie ancora per il supporto!

inexecutivis pubblicato 02 settembre 2017

La morosità del precedente proprietario no nsarà un problema poichè non le potrà essere addebitato.

Dovrà semplicemente procedere alla esecuzione della voltura in suo favore dell'utenza.

a questo fine sono normalmente necessari:

1. documento di identità e codice fiscale;

2. il titolo di possesso dell'immobile (in questo caso il decreto di trasferimento);

3. i dati catastali (anch'essi contenuti nel decreto di trasferimento).

alex77caria.. pubblicato 07 luglio 2018

Vorrei fare una domanda, se il prezzo a base d'asta è di 100.000, si ottiene un preliminare di mutuo di 80.000, poi però il bene viene aggiudicato a 140.000, la banca rimane obbligata solo per 80.000? Grazie

inexecutivis pubblicato 10 luglio 2018

Certamente, il contratto di mutuo vincola la banca solo per l'importo pattuito, e non per il maggior prezzo di aggiudicazione.

Pertanto la differenza resta a carico dell'agiudicatario.

La conseguenza non è da sottovalutare, e pertanto l'offerente dovrà preventivamente assicurarsi di essere in grado di versare il saldo del prezzo nel termine (perentorio) previsto dall'avviso di vendita.

Ricordiamo infatti che ai sensi dell'art. 587 cpc se l'aggiudicatario non versa il saldo del prezzo nel termine previsto perde la cauzione versata e viene condannato, ai sensi dell'art. 177 disp. att. cpc al pagamento di una somma pari alla differenza tra il prezzo di aggiudicazione non versato ed il nuovo prezzo di aggiudicazione, se minore.

Facciamo un esempio.

Se Tizio si aggiudica il bene a 100 e non versa il saldo, perde la cauzione versata (supponiamo 10), e se nel prosieguo della procedura il bene venisse venduto ad un prezzo inferiore (supponiamo 70) egli sarà condannato al pagamento di 20, cioè alla differenza tra il vecchio prezzo di aggiudicazione (100) ed il nuovo (70), detratta la cauzione già perduta (10).

savyfo pubblicato 13 luglio 2018

Buongiorno Astalegale

riporto quanto scrivete più sopra:"Tenga peraltro presente che il termine per il versamento del saldo prezzo, quale termine processuale, soggiace al regime della sospensione feriale dei termini processuali, con la conseguenza che esso rimane sospeso (e di fatto questo costituisce una proroga) tra il primo ed il 31 agosto."

ecco quindi alcune domande:

1- la sospensione feriale è sempre applicabile anche quando nell'avviso di vendita il termine per il versamento del saldo prezzo viene definito "improragabile" e non viene menzionata la stessa sospensione feriale?

2- il termine per il versamento del saldo prezzo viene  prorogato di 31 giorni dalla sospensione feriale anche quando cade in un periodo successivo  al 31 agosto   o solo nel caso in cui il termine cade proprio durante il periodo della sospensione stessa?

Grazie

 

inexecutivis pubblicato 15 luglio 2018

Rispondiamo alle due domande formulate osservando quanto segue.

La sospensione feriale del termine per il versamento del saldo del prezzo opera indipendentemente dal silenzio serbato sul punto dall'avviso di vendita, poiché discende direttamente dalla previsione normativa, ed in particolare dall’art. 1 l. 07 ottobre 1969, n. 742, a mente del quale “Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”.

Quanto alla operatività della sospensione, osserviamo che essa decorre in ogni caso, sia che il termine finale cada durante il periodo della sospensione, sia che cada successivamente.

Quindi, per fare un esempio, se un termine di 60 giorni inizia a decorrere il 15 luglio, esso si intende prorogato di 31 giorni.

savyfo pubblicato 18 luglio 2018

Grazie mille Astalegale

come sempre molto precisi e chiari, buon lavoro

inexecutivis pubblicato 21 luglio 2018

grazie a lei

mescitorem pubblicato 23 ottobre 2018

Nell'ordinanza viene riportato che nel caso di Asta all'incanto bisogna pagare direttamente al credito fondiario e non alla procedura ma poi, nell'avviso di vendita, vine indicata asta senza incanto!

Si può ricorrere all'art 585 oppure come nell'ordinanza  devo versare il saldo al creditore invece che alla procedura?

Per la banca che  concede il mutuo cambia e di molto

grazie

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