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  • Ultimo messaggio 23 novembre 2020
remilabega pubblicato 20 novembre 2020

Salve,sono una cittadina albanese,vorrei comprare una casa all'asta.

Non ho bisogno di prendere il mutuo,ho già i soldi.

Cosi potrei comprare una casa?

O potrebbero esserci dei problemi?

Grazie

inexecutivis pubblicato 23 novembre 2020

Gli stranieri non regolarmente soggiornanti in Italia possono acquistare un immobile nelle seguenti ipotesi:

se un trattato internazionale lo consente;

se in materia esiste una condizione di reciprocità tra l'Italia e il suo Stato di appartenenza, cioè se nel suo Paese d'origine è permesso ad un italiano comprare una casa.

Ciò in quanto si prescinde da questi accertamenti per i cittadini comunitari (AUSTRIA BELGIO BULGARIA CIPRO CROAZIA DANIMARCA ESTONIA FINLANDIA FRANCIA GERMANIA GRECIA IRLANDA LETTONIA LITUANIA LUSSEMBURGO MALTA PAESI BASSI POLONIA PORTOGALLO REGNO UNITO[per ora] REPUBBLICA CECA REPUBBLICA SLOVACCA ROMANIA SLOVENIA SPAGNA SVEZIA UNGHERIA), i cittadini di paesi membri del SSE (Spazio economico europeo -ISLANDA LIECHTENSTEIN NORVEGIA), gli apolidi ed i rifugiati politici residenti da più di tre anni.

La condizione di reciprocità di cui alla let. B (necessaria quando non vi sia un accordo bilaterale di promozione e protezione degli investimenti, anche detti Bilateral Investment Treaties, o BITs) può essere accertata per il tramite del Ministero degli affari Esteri ai sensi dell’art. 1 d.P.R. 394/1999, a mente del quale “Ai fini dell'accertamento della condizione di reciprocità, nei casi previsti dal testo unico ... il Ministero degli Affari Esteri, a richiesta, comunica ai notai ed ai responsabili dei procedimenti amministrativi che ammettono gli stranieri al godimento dei diritti in materia civile, i dati relativi alle verifiche del godimento dei diritti in questione da parte dei cittadini italiani nei Paesi d'origine dei suddetti stranieri...".

Quando invece vi sia stata la stipula di un accordo bilaterale, si ritiene che il provvedimento di ratifica ed esecuzione dell’Accordo assuma carattere di lex specialisrispetto alla previsione generale dell’art. 16 delle Preleggi e dunque si ritiene esistente la condizione di reciprocità relativamente alle materie in esso disciplinate.

Con riguardo all'acquisto di cittadino albanese, dalle informazioni reperibili sul sito della Farnesina la condizione di reciprocità appare verificata, con esclusione degli acquisti di terreni di valore archeologico, storico, artistico, giardini demaniali nonché riserve di flora e fauna e terreni di particolare valore ambientale.

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