Asta difficoltà sorte in sede di vendita prima dell'aggiudicazione.

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Tintin pubblicato 08 aprile 2019

Salve, pongo una questione che mi addolora e chiedo il vostro prezioso consiglio e mi scuso sin d'ora con tutti se il testo è prolisso o inadeguato. L'unica casa di famiglia dove abito con mia madre anziana e malata in comproprietà al 50%, è stata aggiudicata all'asta ed a breve ci sarà il saldo, l'assegnazione ed inevitabilmente lo sfratto. La quota pignorata riguarda solo il mio 50% ricevuto in eredità, a seguito di fideiussione bancaria prestata diversi anni fa e fatta valere a causa del fallimento di Società a r.l. L'immobile è stato venduto per intero tramite giudizio di divisione. Nella giornata della vendita all'asta senza incanto, sono sorte delle difficoltà in quanto finalmente, con mio grande sollievo, ero riuscita a trovare l'accordo con il creditore procedente e con il creditore munito di titolo esecutivo ma, per via dei tempi strettissimi, ho potuto manifestare questa volontà solo dinanzi al delegato alla vendita il giorno stesso in cui si teneva la vendita, prima che iniziasse la gara (come previsto dall'art.591). Pertanto, oltre il mio legale, si erano presentati direttamente i legali del creditore procedente e del creditore intervenuto con titolo esecutivo con in mano la rinuncia agli atti. Ma il delegato, nonostante la circostanza favorevole per risolvere la procedura con soddisfazione di tutti, non ha voluto accogliere le richieste, in quanto non anticipate via pec, nè tantomeno ha voluto interpellare il giudice, nè i partecipanti intervenuti per richiedere un rinvio a breve ed ha fatto iniziare la gara. Ho davvero percepito l'atteggiamento di un tribunale che ha premuto per vendere la casa e creare problemi anziché risolverli! Evidenzio anche che i partecipanti alla gara, se fossero stati interpellati, avrebbero potuto acconsentire ad un rinvio, invece mi è sembrato di essere in un'agenzia immobiliare dove ho visto creare vantaggio solo ad un ipotetico acquirente! Un atteggiamento a mio avviso che viene meno alla sostanza e scopo della procedura stessa e che ha ostacolato gli interessati di diritto. Ed io non mi rassegno e mi chiedo perché si è tutelato chi non era ancora proprietario anzichè il proprietario legittimo? Perchè non si è tutelato il creditore procedente che ha attivato e finanziato la procedura esecutiva? Perché non si è tutelato il creditore intervenuto che cosi facendo non prenderà nulla? Perché non si è tutelata la proprietaria non esecutata che ora perde la prima ed unica casa ed è anziana ed ammalata? E poi ci sarei io che ho fatto di tutto per trovare una soluzione per soddisfare i creditori ed ora, nonostante la perdita di casa, mi restano ancora i debiti, tenuto conto che la venduta di metà casa sarebbe stata comunque insufficiente a soddisfare tutti. Per quanto suddetto, faccio alcune precisazioni utili: tutto questo inizia con il terzo esperimento dove la vendita all'asta veniva definita "congelata" e rinviata dopo l'apertura di n.9 buste partecipanti, a causa di un impedimento legittimo del delegato. Ed è proprio in questo frattempo (tra la data di vendita "congelata" e la data del rinvio della stessa) che si posiziona la rinuncia agli atti e quanto sopra descritto, dove ho potuto cogliere l'opportunità del rinvio per definire gli accordi con i creditori. Inoltre, devo evidenziare anche un fatto particolare ovvero che sono stati redatti due verbali di apertura delle buste: uno alla data dell'asta "congelata" dove si scrive che vengono aperte n.9 buste, l'altro alla data del rinvio dove si scrive che vengono aperte "tempestivamente" n.10 buste di cui una di un'altra procedura. Mi chiedo come sia possibile che in una procedura "congelata" vengano scritti due verbali con l'aggravante che alla data del rinvio esce fuori una busta in più seppur non partecipante? Dove sta la tutela e la forza del termine "congelata"? L'azione che ho intrapreso è stato il reclamo depositato nel fascicolo della procedura principale del contenzioso, come indicato dalla cancelleria, ma il giudice lo ha dichiarato inammissibile perchè andava depositato nel fascicolo della sub-procedura riguardante la divisione giudiziale e lo ha rigettato alcuni giorni fa. Che posso fare adesso? Vi ringrazio in anticipo.

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inexecutivis pubblicato 11 aprile 2019

 La formulazione della domanda non è chiarissima.

Cerchiamo tuttavia di fornire delle indicazioni.

L’art. 629 c.p.c., dispone che “Il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti”, Il creditore potrà rinunciare alla procedura anche dopo l’intervenuta aggiudicazione, ma questo non impedirà il trasferimento del bene in capo all’aggiudicatario, comportando esclusivamente che il prezzo da questi versato sarà restituito al debitore esecutato.

È stato recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione che “Nel processo esecutivo per espropriazione immobiliare, in caso di rinuncia dei creditori, procedente ed intervenuti, manifestata dopo l'aggiudicazione provvisoria, quest'ultima resta ferma nei confronti del terzo aggiudicatario, in forza dell'art. 632, secondo comma, cod. proc. civ. e dell'art. 187 bis disp. att. cod. proc. civ.” (Cass., Sez. III, 07/03/2017, n. 5604).

Del resto, sotto questo profilo, l’art. 632, comma secondo, c.p.c. è chiaro nell’affermare che “Se l’estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione essa rende inefficaci gli atti compiuti, se avviene dopo l’aggiudicazione o l’assegnazione la somma ricavata è consegnata al debitore”. Dello stesso tenore è l’art. 187 bis disp att c.p.c., a mente del quale “in ogni caso di estinzione o chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l’aggiudicazione, anche provvisoria, o l’assegnazione, restano fermi nei confronti degli aggiudicatari o assegnatari, in forza dell’articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti”.

Peraltro, ragionando diversamente, il debitore (che magari ha estinto il debito nei confronti dei creditori ottenendo in cambio la dichiarazione di rinuncia) resterebbe esposto alla variabile, a lui non imputabile, dei tempi necessari affinchè, depositate le dichiarazione di rinuncia, la procedura venga formalmente dichiarata estinta.

Sempre nella medesima direzione va segnalata l’ulteriore pronuncia contenuta in Cass., sez. III, 21.11.2017, n. 27545, a mente della quale “L’estinzione del processo esecutivo si verifica per effetto della sola rinuncia dell'unico creditore, avendo il provvedimento di estinzione del giudice dell'esecuzione natura meramente dichiarativa: ne deriva che, dopo il deposito dell'atto di rinuncia, non è più ammesso l'intervento di altri creditori.

Sulla scorta di questi dati riteniamo che nel caso prospettato nella domanda per ottenere l’estinzione della procedura il creditore procedente e gli intervenuti muniti di titolo esecutivo avrebbero dovuto depositare in cancelleria dichiarazione di rinuncia prima dell’aggiudicazione.

Diversa è la disciplina del rinvio della vendita.

L’art. 161 bis disp. att. c.p.c., introdotto dalla l. 28 dicembre 2005 n. 263, ha previsto la possibilità di rinviare la vendita purché vi sia il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione.

Lo scopo della norma è quello di scongiurare la prassi di depositare strumentali richieste di rinvio delle vendite presentate a ridosso del giorno della vendita, consentendo comunque accordi tra i soggetti che, a diverso titolo, sono coinvolti nel procedimento al fine di pervenire ad una definizione consensuale della procedura.

L’ambito di applicazione di questa previsione deve essere individuato coordinandola con quanto previsto dal primo comma dell’art. 624 bis c.p.c., a mente del quale l’istanza di sospensione (concordata) “può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto”, per la vendita senza incanto, e nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia avuto esito, “fino a quindici giorni prima dell’incanto”. Se ne deve ricavare, allora, che in pendenza del temine per il deposito di offerte di acquisto fino a venti giorni prima della vendita la procedura potrà essere sospesa ex art. 624 bis c.p.c.; dopo il ventesimo giorno la procedura potrà essere rinviata ex art. 161 disp. att. c.p.c., ma se sono state presentate offerte di acquisto, è necessario il consenso degli offerenti.

Fatta questa premessa riteniamo che:

1. Presentata una istanza di rinvio, il provvedimento che la dispone potrà essere disposto solo dopo l’apertura delle buste, atteso che solo in quel momento si conoscerà l’identità degli offerenti e si potrà verificare se essi abbiano prestato o meno cauzione;

2. Questa soluzione, a nostro avviso, deve essere praticata anche quando al momento di presentazione della istanza di rinvio non siano ancora intervenute offerte di acquisto. La norma, invero, nel richiedere il consenso degli offerenti va interpretata nel senso del necessario coinvolgimento del mercato, che deve essere posto in condizione di esprimersi (appunto attraverso la presentazione di offerte di acquisto). Tale interpretazione, inoltre. È quella che meglio la pone al riparo dal rischio di strumentalizzazioni.

3. Quanto agli effetti, l’espressione “rinvio della vendita” contenuto nella norma, deve indurre a ritenere che il provvedimento del Giudice adottato ai sensi dell’art. 161 bis disp att c.p.c.  avrà l’effetto congelare le operazioni di vendita, e dunque decorso il termine eventualmente concesso la procedura esecutiva riprenderà il suo corso attraverso la delibazione sulle offerte e l’eventuale gara tra gli offerenti.

Quindi, in definitiva, se si deposita una istanza di sospensione fino a 20 giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto, si potrà prescindere dal considerare la posizione degli offerenti, presenti o futuri; se invece l'istanza viene formulata in un momento successivo, il rinvio della vendita potrà essere disposto solo il giorno di apertura delle buste, se gli offerenti lo consentono.

Anche in questo caso, pertanto, il creditori avrebbero dovuto depositare in cancelleria una istanza di rinvio, all’esito della quale il professionista delegato avrebbe dovuto aprire la busta e interpellare gli offerenti per verificare la loro disponibilità al rinvio della vendita.

Tintin pubblicato 11 aprile 2019

Grazie per la cortese risposta, è chiaro che tutto ciò è avvenuto perchè siamo potuti intervenire con le rinunce solo nel momento successivo all'apertura delle buste. La mia domanda a questo punto è: si può invalidare o annullare l'aggiudicazione dal momento che il delegato non ha voluto tenere in considerazione la presenza degli avvocati e le loro richieste formulate congiuntamente anche per il rinvio? O meglio c'è una strada affinché io possa non perdere la casa ? Ad esempio opposizione di terzi..comproprietaria.. trattative con l'aggiuducatario. Oppure dovrò solo attendere il provvedimento di assegnazione per poterlo eventualmente impugnare? Grazie, cordialmente

inexecutivis pubblicato 16 aprile 2019

Come abbiamo dettol’art. 161 bis disp. att. c.p.c.ha previsto la possibilità di rinviare la vendita purché vi sia il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione.

Detto questo, andrebbe compiuto un attento studio del fascicolo per verificare quale sia stata la scansione temporale degli atti della procedura, per poi decidere se la vendita poteva o meno essere sospesa.

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