Assicurarsi che non ci siano errori su una Perizia CTU

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  • Ultimo messaggio 27 agosto 2018
gianmarco pubblicato 24 agosto 2018

 Gentili signori .

Ho una perizia del CTU di un esecuzione immobiliare.(architetto)

Sono a chiedervi se mi suggerite di fare un ulteriore perizia da tecnico di fiducia e tutti i controlli  in comune dell'immobile oppure non importa?

Cosa mi suggerite ?

Saluti

Gianmarco

inexecutivis pubblicato 27 agosto 2018

Rispondiamo alla domanda osservando che non è possibile fornire indicazioni valide in via generale, poichè molto dipende dalla "qualità" dell'elaborato peritale.

 

In linea di massima ricordiamo che l’aggiudicatario di un immobile il quale si avveda che il bene acquistato presenta vizi occulti, non conoscibili con l’ordinaria diligenza, non può agire per la risoluzione della vendita o ottenere la riduzione del prezzo, oppure ancora il risarcimento del danno nei confronti della procedura. Ad impedirlo è l’art. 2922 c.c., il quale esclude esplicitamente che nella vendita esecutiva trovi applicazione la disciplina della garanzia per i vizi della venduta.

 

In questi casi egli potrà eventualmente agire nei soli confronti del perito stimatore (se in capo a questi sono ravvisabili condotte negligenti o imperite), il quale soggiace alle regole generali in tema di responsabilità civile, e dunque all’art. 2043 c.c., che impone l'obbligo del risarcimento del danno a colui che compie un fatto illecito con dolo o colpa.

 

Viceversa, l'aggiudicatario potrà richiedere l'annullamento della vendita e la restituzione del prezzo nelle ipotesi di aliud pro alio, la quale ricorre ove il bene aggiudicato:

 

1. appartenga ad un genere affatto diverso da quello indicato nell'ordinanza di vendita;

 

2. oppure manchi delle particolari qualità necessarie per assolvere alla sua naturale funzione economico sociale;

 

3. oppure ancora quando ne sia del tutto compromessa la destinazione all'uso previsto e che abbia costituito elemento dominante per l'offerta di acquisto.

 

Questo rimedio, secondo la Corte di Cassazione deve essere azionato- nel limite temporale massimo dell’esaurimento della fase satisfattiva dell’espropriazione forzata, costituito dalla definitiva approvazione del progetto di distribuzione - entro il termine perentorio di venti giorni dalla legale conoscenza dell’atto viziato, ovvero dal momento in cui la conoscenza del vizio si è conseguita o sarebbe stata conseguibile secondo una diligenza ordinaria (Cass., sez. III, 2 aprile 2014, n. 7708).

Detto questo, se si nutrono dubbi sull'affidabilità della perizia è opportuno rivolgersi ad un proprio tecnico.

 

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