assegnazione della casa coniugale

  • 231 Viste
  • Ultimo messaggio 13 novembre 2018
duck78 pubblicato 09 novembre 2018

 buongiorno 

l'immobile che vorrei aquistare è occupato dalla signora senza figli con un diritto assegnazione della casa coniugale  in fase di separazione consensuale questo trascritto antecedente alla data di pignoramento.

sono a chiedere nel momento che diventerò il  propietario che tempi devo calcolare per avere l'immobile libero?

Ordina per: Standard | Il più nuovo | Voti
duck78 pubblicato 12 novembre 2018

propio nessuno riesce a rispondermi

inexecutivis pubblicato 13 novembre 2018

Per rispondere alla domanda formulata riteniamo debba muoversi dalla premessa per cui il provvedimento di assegnazione, essendo stato adottato in seno ad una separazione consensuale e non essendo presenti figli non indipendenti, non è opponibile all'aggiudicatario, poiché in questo caso l’assegnazione della casa coniugale ha natura negoziale, e dunque sarà assimilabile al comodato, con la conseguenza che non sarà opponibile alla procedura. In proposito, infatti, va ricordato che “L'acquirente di un immobile non può risentire alcun pregiudizio dall'esistenza di un comodato costituito in precedenza dal venditore, giacché per effetto del trasferimento in suo favore il compratore acquista "ipso iure" il diritto di far cessare il godimento da parte del comodatario e di ottenere la piena disponibilità della cosa. (Cass. Sez. 2, Sentenza 17/10/1992 n. 11424).

Analogo principio è ricavabile da Cass. civ., 25 febbraio 2011, n. 4735, secondo la quale "L’assegnazione della casa coniugale disposta sulla base della concorde richiesta dei coniugi in sede di giudizio di separazione, in assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, non è opponibile né ai terzi acquirenti, né al coniuge non assegnatario che voglia proporre domanda di divisione del bene immobile di cui sia comproprietario, poiché l’opponibilità è ancorata all’imprescindibile presupposto che il coniuge assegnatario della casa coniugale sia anche affidatario della prole, considerato che in caso di estensione dell’opponibilità anche all’ipotesi di assegnazione della casa coniugale come mezzo di regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, si determinerebbe una sostanziale espropriazione del diritto di proprietà dell’altro coniuge, in quanto la durata del vincolo coinciderebbe con la vita dell’assegnatario".

Ciò detto, e venendo ai tempi di consegna del bene, occorre osservare quanto segue.

Ai sensi dell’art. l’art. 560, commi terzo e quarto c.p.c., il giudice dell'esecuzione dispone la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per l’aggiudicatario, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, ovvero (al più tardi) quando provvede all'aggiudicazione dell'immobile.

Il provvedimento di liberazione è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione e per la sua attuazione il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari.

Come si vede da questa norma, il Giudice dell’esecuzione ordina la liberazione dell’immobile al più tardi nel momento in cui aggiudica l'immobile (cass. civ., sez. III, 3 aprile 2015, n. 6836), allo scopo di garantire all’aggiudicatario l’acquisto di un bene libero.

Ed allora, i tempi di consegna del bene, variano in ragione dei tempi che il custode impiegherà per liberare l'immobile da coloro che lo occupano, ed a questo fine verificare se l'ordine di liberazione sia stato già emesso o meno, e se le procedure per la sua attuazione siano già cominciate oppure no.

Close