Assegnazione dell'immobile se procedimento esecutivo viene chiuso

  • 125 Viste
  • Ultimo messaggio 10 gennaio 2021
jo norel pubblicato 12 febbraio 2019

Buona sera,

Ho un immobile industriale ipotecato all’asta dal 2014, in seguito a azione di in banca.

Dopo 7 aste andate tutte deserte, e con il prezzo svalutato del 76% della perizia iniziale, il delegato alle vendite mi informa che a quanto pare, il giudice ha deciso di effettuare un’ultima (ottava) asta dello stesso.

Premetto che:

1)      l’immobile industriale che era già vecchio nel 2014, non avendo avuto nel frattempo alcun tipo di manutenzione, è attualmente in pessimo stato, e non riflette più la perizia fatta nel 2014.

2)      La banca ha ricevuto dal secondo fidejussore di ipoteca, in altra procedura, più della metà dell’importo del debito totale.

Vorrei sapere che cosa succede e a chi verrebbe assegnato questo immobile se anche quest’ultima asta andasse deserta e il giudice dichiarasse l'estinzione della procedura esecutiva?

Grazie

Norelli

Ordina per: Standard | Il più nuovo | Voti
inexecutivis pubblicato 15 febbraio 2019

Per rispondere all'interrogativo formulato occorre partire dalla lettura dell'art.  164 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, il quale prevede che ““quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo”.

Come si vede, la norma contempla un'ipotesi di chiusura anticipata del procedimento esecutivo quando la sua ragion d'essere, ossia il ragionevole soddisfacimento delle ragioni creditorie, non ha più la possibilità di essere concretamente perseguita.

Nel valutare questa eventualità dovrà tenersi conto di una molteplicità di elementi:

-          l’importo e la natura dei crediti, sia complessivamente che singolarmente;

-          l’importo delle spese di giustizia sostenute e prevedibilmente da sostenere a norma degli artt. 2755 o 2770 c.c., specificando, in particolare, i costi medi sostenuti per i tentativi di vendita già espletati;

-          le ragioni che hanno ostacolato l’esitazione dei beni staggìti (ad es. mancata emissione dell’ordine di liberazione, necessità di regolarizzazioni edilizie e urbanistiche, necessità di interventi di manutenzione), specificando se sussistano probabilità di liquidazione del bene, tenuto anche conto di eventuali contatti intrattenuti con interessati all’acquisto;

-          il presumibile valore di realizzo del bene pignorato, qualora si dovesse optare per la prosecuzione delle attività di vendita.

Il corollario dell'applicazione di questa norma è evidentemente quello per cui il caso di estinzione anticipata della procedura il bene tornerà nella disponibilità del debitore.

jo norel pubblicato 08 gennaio 2021

Buongiorno, 

In seguito all'aggiudicazione all'asta a fine Feb.2020 di un capannone industriale (ex-proprietario A) posto su un'area indivisa (area X) al cui interno ci sono una palazzina di 2 piani e una villetta padronale di altra proprietà (entrambe del proprietario B). L'area indivisa all'interno della quale è posta la villetta è un giardino separato dall'altro cortile a mezzo di un muro per cui fisicamente diviso diviso e esistente da oltre 30 anni.

Domanda: Nonostante il capannone industriale sia stato aggiudicato e in attesa di decreto di trasferimento, è possibile per il proprietario B, fare una pratica per il riconoscimento di usucapione del giardino (area indivisa x) e del cortile che circonda circondano la palazzina (area indivisa x) contro l'aggiudicatario dell'asta?

Se è possibile, secondo voi, quali possibilità ci sono di avere un riscontro positivo in giudizio?

 

Grazie

Giovanna

inexecutivis pubblicato 09 gennaio 2021

La domanda è davvero troppo generica per consentire di abbozzare una risposta che possa risultare di una qualche utilità.

Possiamo solo affermare, in linea di massima, che l'aggiudicatario di un immobile non è diverso da una qualunque altro proprietario nei confronti del quale, un bel giorno, un terzo proponga una domanda giudiziale per sentirsi dichiarare proprietario dell'immobile per intervenuta usucapione. L'acquisto in ambito giudiziario da questo punto di vista nulla toglie e nulla aggiunge.

rickhunter pubblicato 10 gennaio 2021

In un immobile, tra i tanti che ho visionato, c'era un problema di questo tipo e cioè, la porzione di altro proprietario, si estendeva all'interno della porzione in asta. Ovvero, nella cantina, c'era un muro, al di là del perimetro di confine, ossia, mentre non era accessibile dalla proprietà in asta, lo era da quella limitrofa che aveva in uso quella superficie.

Sulla perizia era chiarito che questo problema avrebbe potuto, in capo a pochi anni, dare diritto ad usucapione su quella superficie. Forse l'esecutato aveva raggiunto un qualche accordo con il vicino, ed avevano fatto costruire il muro, oppure il vicino lo aveva costruito dopo (la parte dell'esecutato era (ed è) libera), tanto era in cantina, fatto sta che chi se l'aggiudicasse, come prima cosa, se vuole entrare in pieno possesso del pagato, dovrà mettersi in urto col vicino per fargli demolire il muro. Cosa lecita, ragionevole e giusta, ma vivere male con dei vicini sapete bene è esattamente uno dei motivi per cui si cambia la propria residenza.

Close