Assegnazione casa coniugale a seguito di separazione giudiziale

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  • Ultimo messaggio 12 gennaio 2017
angelo tedesco - centroconsulenzastegiudiziarie pubblicato 10 gennaio 2017

Il Fatto :

Vendita giudiziale nella quale è evidenziato che, a seguito di separazione giudiziale, è stata assegnata al coniuge la casa coniugale; la trascrizione dell’atto giudiziario è stata effettuata prima dell’atto di  pignoramento e dopo l’ipoteca volontaria.

 Il Quesito :

Tale atto è opponibile all’aggiudicatario ? ( tenuto conto della sentenza della corte di cassazione n.7776/2016 )

Vi prego di dare ampia chiarezza sul punto.

 

Firmato: angelo tedesco 

 

Centroconsulenzastegiudiziarie

 

 

inexecutivis pubblicato 12 gennaio 2017

Come ricordato nella domanda, Cass. civ. Sez. III, 20 aprile 2016, n. 7776, ha affermato che “In materia di assegnazione della casa familiare, l'art. 155 quater c.c. (applicabile "ratione temporis"), laddove prevede che "il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'art. 2643" c.c., va interpretato nel senso che entrambi non hanno effetto riguardo al creditore ipotecario che abbia acquistato il suo diritto sull'immobile in base ad un atto iscritto anteriormente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione, il quale perciò può far vendere coattivamente l'immobile come libero”.

 

Ovviamente, il principio vale anche nei rapporti con l’ipoteca. Dunque, se l’ipoteca è stata iscritta prima della trascrizione del provvedimento di assegnazione, quest’ultimo non sarà opponibile al creditore ipotecario.

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