inexecutivis
pubblicato
09 settembre 2018
A Nostro avviso il provvedimento di assegnazione della casa coniugale non può essere opposto alla procedura (e dunque all'aggiudicatario).
In primo luogo perché è stato pronunciato e trascritto dopo l'iscrizione ipotecaria. In questi termini si è pronunciata Cass. civ. Sez. III, 20 aprile 2016, n. 7776, la quale ha affermato che “In materia di assegnazione della casa familiare, l'art. 155 quater c.c. (applicabile "ratione temporis"), laddove prevede che "il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'art. 2643" c.c., va interpretato nel senso che entrambi non hanno effetto riguardo al creditore ipotecario che abbia acquistato il suo diritto sull'immobile in base ad un atto iscritto anteriormente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione, il quale perciò può far vendere coattivamente l'immobile come libero”.
Affinchè tuttavia questo principio possa trovare applicazione nel caso prospettato, è necessario accertarsi del fatto che il creditore che ha iscritto ipoteca sia anche colui il quale ha proceduto al pignoramento o che almeno sia intervenuto nella procedura.
In secondo luogo il provvedimento di assegnazione non è opponibile alla procedura in quanto è stato emesso in seno ad un procedimento di separazione consensuale.
Infatti, in tal caso l’assegnazione della casa coniugale ha natura negoziale, e dunque sarà assimilabile al comodato, con la conseguenza che non sarà opponibile alla procedura. In proposito, infatti, va ricordato che “L'acquirente di un immobile non può risentire alcun pregiudizio dell'esistenza di un comodato costituito in precedenza dal venditore, giacché per effetto del trasferimento in suo favore il compratore acquista "ipso iure" il diritto di far cessare il godimento da parte del comodatario e di ottenere la piena disponibilità della cosa. (Cass. Sez. 2, Sentenza 17/10/1992 n. 11424).