Art. 2919 cc

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  • Ultimo messaggio 16 agosto 2020
sontulipan pubblicato 11 agosto 2020

 

Buongiorno,
tra le risposte del sito, ho visto richiamare l’art. 2919 del cc.
In base ad esso una eventuale servitù sul bene posto in vendita forzata, se non trascritta prima del pignoramento, non  risulterebbe opponibile all’acquirente.
Per favore, mi sapreste dire se ciò è applicabile anche nel caso di una presunta servitù per destinazione del padre di famiglia?
Il dubbio mi sorge avendo letto che, per il particolare modo in cui si costituisce questo tipo di servitù, non è necessaria la trascrizione  né la permanenza del requisito  della visibilità delle opere destinate all’esercizio della servitù stessa (Cass.Civ. 4214/2014).
Non mi sono chiare quindi se sono previste delle garanzie a tutela dell’acquirente ad un’asta giudiziaria rispetto alla pretese di un terzo che affermi di vantare una servitù per destinazione del padre di famiglia che però non risulta essere stata menzionata in perizia nè trascritta sul Decreto di Trasferimento e tenuto conto che fisicamente rimangono sono le tracce della rimozione di un’opera un tempo esistente, costituita e tolta chissà quanto tempo prima (potrebbe trattarsi anche di decenni) ma sicuramente prima del pignoramento.
Per completezza di informazioni evidenzio che, nel caso specifico,  il proprietario originario suddivise il  fondo in più parti circa quarant’anni fa e le vendette e il terzo che ora rivendica il diritto acquistò  una porzione, in seconda battuta, circa dieci anni dopo.

Espongo poi una seconda possibilità, una complicazione ventilata ma ancora da accertare; quella in cui il debitore ed il terzo che rivendica il diritto possano aver avuto, prima del pignoramento, delle “scaramucce” legali a proposito delle prove sull’esistenza di tale servitù. In questo caso mi chiedo se e in che misura l’aggiudicatario “erediti” la posizione dell’esecutato e se è ugualmente rilevante che la cosa fosse stata gestita extragiudizialmente piuttosto che giudizialmente ma evidentemente con,  al limite, una sentenza non trascritta, non essendocene traccia.

Grazie per le sempre utilissime indicazioni.
Saluti.
  

 

inexecutivis pubblicato 16 agosto 2020

Rispondiamo all’interrogativo osservando che, a nostro avviso, affinchè una servitù per destinazione del padre di famiglia possa essere opponibile ai successivi acquirenti del bene è necessario che le opere in cui essa si sostanza risultino visibili al momento del trasferimento di proprietà.

Il contrario avviso espresso da Cass., sez. II, 21 febbraio 2014, n. 4214 (ove si è affermato che “In tema di servitù costituita per destinazione del padre di famiglia, non si richiede, ai fini dell'opponibilità del diritto ai successivi acquirenti del fondo servente, la permanenza del requisito della visibilità delle opere destinate all'esercizio della servitù, necessario per il sorgere del diritto”) in ragione della inesistenza di una norma che preveda la permanenza delle opere al momento del trasferimento del diritto (affermazione che questa sentenza ricava dal precedente costituito da Cass., sez. II, 19.7.1999,  n. 7698) non ci convince.

Invero, poiché costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia determina la creazione del vincolo non in forza di una manifestazione di volontà negoziale, bensì per l’effetto di un fatto materiale consistente nell’asservimento della porzione di un fondo ad un’altra, affinché questa sia opponibile ai terzi acquirenti è necessario che il fatto costitutivo sia conosciuto o conoscibile, e quindi che le opere in cui essa si sostanzia siano visibili.

Sotto questo profilo ci sembra condivisibile quanto affermato da una risalente pronuncia della seconda sezione della Corte di Cassazione, la n. 1017 del 14 maggio 1962, ove si è detto che “La servitù per destinazione del padre di famiglia si intende stabilita ope legis e a titolo originario, per il solo fatto che, all'atto della separazione dei fondi o del frazionamento dell'unico fondo, le cose siano state poste o lasciate nello stato dal quale risulta la servitù ossia in una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio che integri, de facto, il contenuto proprio di una servitù. E necessario, perciò, che questa appaia in maniera non equivoca dalla situazione dei luoghi, allorché i due fondi o le parti dell'unico fondo, appartenenti in origine ad un unico proprietario, abbiano cessato di appartenere allo stesso soggetto, ossia risulti per la presenza di opere o segni chiaramente e univocamente idonei a dimostrarla, indipendentemente dall'indagine sulla volontà, tacita o presunta, dell'unico proprietario nel determinarla e nel tenerla. L'apparenza e indispensabile per poter ritenere costituita questa servitù, essendo essa il solo requisito che possa richiamare l'attenzione dell'acquirente del fondo sull'esistenza della servitù stessa, dato che tale tipo di servitù non e soggetto a manifestazione di volontà, e perciò nemmeno soggetto a trascrizione”.

È chiaro, pertanto, che non essendo soggetta a trascrizione, la servitù deve risultare, ai fini della sua opponibilità, sul piano della oggettività concreta.

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