Alternanza IVA e Imposta registro - Risarcimento danni

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  • Ultimo messaggio 11 febbraio 2020
lucanuk pubblicato 13 gennaio 2020

Buongiorno e complimenti per il Forum, spero di non andare overtoping in quanto ho visto che l'argomento è stato trattato marginalmente in altre discussioni, ma vorrei precisare meglio la possibilità di alternanza dell'Imposta di registro e dell'IVA nei trasferimenti immobiliari a seguito di aggiudicazione d'asta e l'eventuale possibilità di richiesta di risarcimento del danno.

In data 18 settembre 2019 ho partecipato ad un asta immobiliare e mi sono aggiudicato un immobile di categoria A/10 con 2 pertinenze di categoria C2 e C7. Ero unico partecipante. Successivamente il curatore fallimentare mi ha inviato il prospetto di liquidazione del prezzo indicando l'applicazione dell'IVA al 22% in luogo dell'imposta di registro Ho depositato gli assegni richiesti e ho posto le seguenti osservazioni al Curatore.

Il disposto del nuovo Art. 10, co. 1, n. 8-ter, prevede espressamente, quale “regime naturale” per le fattispecie di cessione di immobili strumentali, l’esenzione dalla applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto, IVA. Nell’avviso d’asta pubblicato, veniva stabilito testualmente che: “in caso di aggiudicazione, l’aggiudicatario è tenuto al versamento del saldo prezzo e del fondo spese per gli oneri fiscali (registro/iva – imposte ipotecarie e catastali).” Come si evince da quanto stabilito nell’avviso d’asta è stata prevista l’alternanza fra la applicazione dell’Imposta di Registro e la applicazione dell’IVA. Per la Società cedente/fallita la cessione del bene immobile in esenzione IVA è sicuramente ricompresa tra quanto previsto ai nn. da 1 a 9, del citato Art.10 e non rientra, quindi, nell'attività propria dell’impresa, non dando luogo all’applicazione del meccanismo di pro rata di indetraibilità e rendendo, di fatto, indifferente per la procedura fallimentare l’applicazione dell’Imposta di Registro in luogo della disciplina IVA. L’acquirente è persona fisica e, conseguentemente, soggetto escluso dall’applicazione della disciplina IVA.

Alla luce delle considerazioni che precedono, è stato richiesto al Curatore di voler ricalcolare, gli oneri fiscali di trasferimento della proprietà applicando la sola Imposta di Registro e non già il Regime IVA, non essendo stata espressa, in sede di aggiudicazione, l’opzione prevista dall’ultimo capoverso dell’Art. 10, comma 8-ter, del DPR n. 633/72. E di provvedere alla restituzione di quanto versato in eccesso. Il Curatore ha prontamente risposto che l'opzione di cui all'art. 10 comma 8 ter del DPR 633/72 può essere esercitata al momento dell'emissione del decreto di trasferimento emesso dal giudice e che per opportunità fiscali e contabili preferisce, comunque, esercitare l'opzione IVA.

A questo punto mi chiedo:

Le eventuali opportunità fiscali e contabili che inducono la procedura ad optare per l’applicazione dell’IVA dovevano essere messe a conoscenza del possibile acquirente in sede di predisposizione dell’avviso di gara? Altrimenti non si comprenderebbe in quale ipotesi la procedura potrebbe applicare alternativamente l’IVA o l’imposta di Registro;

Essendo il regime dell’esenzione IVA il regime “naturale” di trasferimento degli immobili, esiste una norma che impone di prediligere l’applicazione dell’imposta di registro in caso di previsione di alternanza fra IVA e Registro?

In sede di visita dell’immobile è stato esplicitamente richiesto al Curatore (purtroppo non per iscritto e con testimone solo mia moglie) quali fossero le ulteriori spese da sostenere in caso di aggiudicazione da parte di una persona fisica, e nulla è stato detto in merito all’eventuale esercizio dell’opzione IVA.

L’apllicazione dell’IVA genera un danno in capo all’acquirente di oltre 25mila euro. Viceversa, l’applicazione del regime dell’esenzione IVA al trasferimento non genera svantaggi alla procedura (l’IVA incassata dall’acquirente deve essere immediatamente riversata all’erario per cassa o mediante compensazione di crediti fiscali che potrebbero, comunque, essere richiesti a rimborso).

Domanda: il decreto di trasferimento non è ancora stato emesso, posso richiedere nuovamente il ricalcolo del Fondo spese? Eventualmente posso agire per richiedere il risarcimento del danno per l'applicazione arbitraria del regime IVA in luogo dell'Imposta di Registro mai comunicatomi prima dell'emissione del prospetto di calclolo?

Grazie in anticipo.

Luca Manca

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inexecutivis pubblicato 15 gennaio 2020

Venendo al caso concreto osserviamo che il curatore, con la pubblicazione dell’avviso di vendita, ben potrebbe esplicitare se essa è soggetta ad iva o meno.

Tuttavia, se questa informazione non è fornita, e purtuttavia un soggetto si determina a formulare offerta di acquisto, di questa carenza informativa egli non può dolersi successivamente.

Osserviamo infine che per la procedura esecutiva il fatto di assoggettare o meno ad iva un trasferimento potrebbe non essere indifferente. Se ad esempio il curatore ha un credito verso l’erario, bene farebbe ad esercitare l’opzione in quanto in questo modo potrebbe portare immediatamente a compensazione il credito iva e disporre della relativa liquidità senza attendere i lunghi tempi del rimborso, e ciò a tutto vantaggio dei creditori e dei tempi di definizione della procedura.

lucanuk pubblicato 07 febbraio 2020

Buongiorno e grazie mille per la risposta.

Aggiorno il post per condividere e comprendere se vi sono delle vie per far valere l'applicazione dell'imposta di registro rispetto all'IVA nell'aggiudicazione di immobile fallimentare a persona fisica.

In tempi rapidissimi è stato emesso dal Giudice il Decreto di Trasferimento. Il Decreto non mi è stato ancora consegnato, ma da una telefonata avuta col Curatore, lo stesso ha ammesso che l'IVA versata non ha generato nuova finanza per la procedura e che la stessa è stata (o verrà) versata direttamente all'Erario. Ha afermato che ha dovuto applicare l'IVA per evitare contenziosi con l'Agenzia delle Entrate (quali?). 

Ricordo che per la Società cedente/fallita la cessione del bene immobile in esenzione IVA è sicuramente ricompresa tra quanto previsto ai nn. da 1 a 9, del citato Art.10 e non rientra, quindi, nell'attività propria dell’impresa, non dando luogo all’applicazione del meccanismo di pro rata di indetraibilità IVA e rende, di fatto, indifferente (in termini di IVA) per la procedura fallimentare l’applicazione dell’Imposta di Registro in luogo della disciplina IVA.

A questo punto mi richiedo:

Visto che la procedura non ha avuto nessun vantaggio dall'applicare l'IVA in luogo dell'imposta di registro, posso agire per richiedere il risarcimento del danno? Devo agire contro il Curatore o contro chi? L'eventuale azione di risarcimento annulla gli effetti dell'asta e dell'aggiudicazione? Ci sono motivazioni che inducono ad applicare l'IVA in luogo dell'imposta di registro che mi sfuggono? Grazie ancora in anticipo a chi vuole affrontare questo argomento ancora privo di storia giurisprudenziale.

 

inexecutivis pubblicato 11 febbraio 2020

La scelta del curatore è libera e non è sindacabile, in quanto espressamente prevista dal legislatore. Una eventuale richiesta risarcitoria sarebbe sicuramente rigettata.

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