allegati in perizia

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  • Ultimo messaggio 21 marzo 2021
affarista pubblicato 04 novembre 2019

Alla fine di molte perizie c'è scritto che si allegano dei documenti, che però di solito non vengono caricati online sui vari siti che ospitano annunci di aste (ad eccezione delle planimetrie). Tra gli allegati figurano:

rilievi fotografici, planimetrie, visure, ispezioni ipotecarie, atti di compravendita ecc. 

 

Un privato cittadino che è interessato a partecipare all'asta, ha diritto a visionare questi documenti?

In un paio di occasioni, quando ho provato a chiedere ai delegati, hanno declinato per i soliti motivi di privacy. Capisco che caricare tutto online può essere laborioso, data la mole di pagine degli allegati, ma almeno farsi delle fotocopie (a spese proprie) andando nell'ufficio del delegato?

Quando si ha intenzione a partecipare a un'asta, è consigliabile effettuare delle visure per conto proprio?

Oggi per esempio sono andato a vedere un box di cui non c'era online a disposizione la planimetria dell'area di manovra (c'era solo la planimetria del box e le uniche foto riguardavano il box), e dal vivo ho constatato che l'area di manovra è troppo piccola per parcheggiare un'automobile. Ma se avessi avuto a disposizione la planimetria dell'area di manovra avrei evitato perdite di tempo e di denaro.

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inexecutivis pubblicato 07 novembre 2019

Ai sensi dell'art. 490, comma secondo, c.p.c. in caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili, l'avviso, unitamente a copia dell'ordinanza di vendita e della relazione di stima redatta ai sensi dell'articolo 173-bis disp. att. c.p.c., sono inseriti in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto.

Poiché gli allegati alla perizia non sono documenti diversi dalla perizia medesima poiché ne costituiscono parte integrante, essi devono essere pubblicati secondo le modalità appena descritte.

Ove così non fosse accaduto, il professionista delegato ha l'obbligo di consegnarne copia o di integrare la pubblicazione, ove carente.

Ricordiamo che secondo il pressoché costante orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, l’insufficiente o irregolare pubblicità costituisce motivo di opposizione agli atti esecutivi, idoneo ad incidere anche sull’atto di aggiudicazione, con evidenti effetti anche per l’acquirente, e deve essere fatto valere mediante lo strumento dell’opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., a pena di inammissibilità, nel termine di decadenza che decorre dall’atto di aggiudicazione. In questi termini si sono pronunciate Cass. civ., sez. III, 18 aprile 2005 n. 8006; Cass. civ., sez. III, 11 dicembre 1995 n. 12653. In ordine all’applicabilità della regola di cui all’art. 2929 c.c. si veda Cass. Civ., sez. III 9 giugno 2010, n. 13824 secondo cui “La regola contenuta nell'art. 2929 cod. civ., secondo il quale la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita e l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, non trova applicazione quando la nullità riguardi proprio la vendita o l'assegnazione, sia che si tratti di vizi che direttamente la concernano, sia che si tratti di vizi che rappresentino il riflesso della tempestiva e fondata impugnazione di atti del procedimento esecutivo anteriori ma ad essi obbligatoriamente prodromici. (Nella specie, la nullità dell'aggiudicazione e del conseguente decreto di trasferimento sono state dichiarate, in sede di cassazione con rinvio della sentenza di rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi, perché l'udienza di vendita, rifissata dopo un rinvio disposto d'ufficio, non era stata preceduta dalle formalità obbligatorie di pubblicità)”.

Quanto alla presunta esistenza di presunte esigenze di riservatezza, osserviamo che esse non hanno ragione di esistere. Infatti, "in tema di protezione dei dati personali, non costituisce violazione della relativa disciplina il loro utilizzo mediante lo svolgimento di attività processuale giacché detta disciplina non trova applicazione in via generale, ai sensi degli artt. 7, 24 e 46-47 del d.lgs. n. 193 del 2003" (Sez. U 08/02/2011, n. 3034), essendo stato altresì aggiunto che "La diffusione di dati personali in sede giudiziaria è lecita, anche senza il consenso dell'interessato, purché finalizzata alla difesa tecnico-giuridica, essendo illecita, viceversa, ove diretta a screditare, agli occhi del giudice di appello, il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata" (Cass., sez., 3, 28/08/2013 n. 19790).

Inoltre la disciplina della tutela della privacy nelle procedure esecutive, non contiene affatto divieti di pubblicazione di atti, limitandosi solo al divieto di rendere le generalità del debitore e di soggetti estranei.

Cerchiamo di darne brevemente conto.

Rispondiamo alla domanda osservando che già con un provvedimento del 22 ottobre 1998, il Garante si era espresso sulla necessità di rispettare la dignità delle persone coinvolte nel processo esecutivo, invitando gli uffici giudiziari ad adottare prassi più attente e rispettose dei diritti degli interessati.

In argomento è poi intervenuto il codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs 30 giugno 2003, n. 196), entrato in vigore il  primo gennaio 2004, che ha previsto all'art. 174, recante "Notifiche di atti e vendite giudiziarie", al n. 9 la modifica dell'art. 490, terzo comma, ed al n. 10 la modifica dell'art. 570, primo comma, disponendo così che l’avviso di vendita non debba contenere indicazioni relative al debitore, e che comunque le informazioni relative anche alle generalità del debitore possono però essere fornite dal cancelliere (o dal professionista delegato) agli interessati.

Da queste considerazioni ricaviamo il dato per cui gli atti oggetto di pubblicità a norma dell’art. 490, non possono contenere informazioni relative alle generalità del debitore.

Sulla materia si registra anche il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 07/02/2008, recante “Pubblicazione in appositi siti Internet degli atti attraverso cui viene data notizia delle vendite giudiziarie”, la cui preoccupazione è stata quella di armonizzare la portata delle modifiche apportate al codice di rito dal d.lgs 196/2003 alle novità normative del 2005, che in materia di pubblicità avevano previsto, con la riscrittura dell’art. 490, comma secondo, che vi fosse assoggettata sia l’ordinanza di vendita che la perizia di stima.

In questo provvedimento il Garante ha osservato che l’oscuramento dei dati del debitore deve riguardare anche l’ordinanza di vendita e la perizia, poiché altrimenti la tutela apprestata dall’art. 490, comma terzo c.p.c. (entrato in vigore prima delle riforme del 2005) sarebbe vanificata.

Con il medesimo provvedimento si è altresì prescritto che gli atti oggetto di pubblicità non possono contenere i dati personali di soggetti estranei alla procedura esecutiva, trattandosi di informazioni eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità cui è preordinato il procedimento espropriativo.

affarista pubblicato 07 novembre 2019

Una risposta più esaustiva direi che è impossibile fornirla. Grazie.

affarista pubblicato 08 novembre 2019

Buongiorno astalegale, se il delegato si rivela, nei confronti del cittadino interessato a fare un'offerta, poco collaborativo, in quanto non risponde alla richiesta, inoltrata via pec, di acquisire tutti gli atti del fascicolo, negando dunque l'accesso a tali atti adducendo risibili motivazioni di privacy, che altre vie ci sono?

E' possibile andare direttamente in cancelleria? Da quel che ho capito il divieto di rendere le generalità del debitore e di soggetti estranei vige solo in caso di pubblicazione degli atti (su una bacheca fisica o virtuale), mentre se un semplice cittadino chiede (al delegato o alla cancelleria) di prendere visione degli atti, questi gli vengono resi "in chiaro".

inexecutivis pubblicato 10 novembre 2019

L'interpretazione della nostra risposta è corretta.

Inoltre, la condotta del delegato che ometta una adempimento dei propri doveri d’ufficio potrebbe rilevare anche in sede penale, ai sensi dell’art. 328 c.p.

Questa norma infatti punisce il pubblico ufficiale che “indebitamente” rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia (ed è questo il caso) o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto “senza ritardo”.

Inoltre, e fuori dei casi appena previsti, è parimenti responsabile il pubblico ufficiale che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

affarista pubblicato 11 novembre 2019

Perfetto. Ho rimandato una pec al delegato facendo presente gli estremi normativi che giustificano le mie richieste. 

In caso di estrazione copia atti presso l'ufficio del delegato, bisogna comunque pagare i diritti di copia nella misura imposta dalla legge? Oppure il costo delle copie è liberamente deciso dal delegato?

affarista pubblicato 12 novembre 2019

Buongiorno astalegale, sia il delegato che l'ivg mi hanno risposto affermando che, per avere accesso al fascicolo, bisogna fare richiesta di autorizzazione al giudice delegato e successivamente accedere in cancelleria. E' vero? Oppure si può accedere in cancelleria e estrarre copia degli atti che interessano pagando semplicemente i diritti di copia senza autorizzazioni del giudice?

 Mettersi in contatto con la cancelleria del tribunale di Roma è impossibile.

inexecutivis pubblicato 17 novembre 2019

Quello che le ha detto l'IVG è corretto. Occorre autorizzazione del giudice e pagamento dei diritti.

Ovviamente, tutto questo non vale se si tratti di documenti che avrebbero dovuto essere pubblicati a norma dell'art. 490 cpc.

affarista pubblicato 19 novembre 2019

Finalmente ho trovato un delegato che mi ha inviato via email senza opporre resistenza tutti gli allegati alla perizia (ovviamente oscurati, essendo quelli che avrebbe dovuto pubblicare).

Allo stesso delegato poi ho chiesto se è possibile averli in chiaro pagando i diritti di copia e mi ha detto che non è possibile per diritti di privacy. 

Dunque, per estrarre copia degli atti del fascicolo in chiaro credo che la soluzione migliore sia rivolgersi direttamente alla fonte primaria, cioè la cancelleria del tribunale, piuttosto che discutere col delegato. Peccato però che contattare telefonicamente la cancelleria è impossibile e che non risponde alle pec.

Come si fa ad avere l'autorizzazione del giudice?

affarista pubblicato 20 novembre 2019

Altro delegato altra storia: lo contatto via pec per avere gli allegati e sostiene che è obbligato a caricare solo l'avviso di vendita e l'ordinanza, mentre la perizia e gli allegati devono essere chiesti al custode (dal verbale di accesso egli risulta essere anche custode, oltre all'IVG), allora faccio notare che l'articolo 490 cpc impone al delegato di caricare la perizia completa di tutti gli allegati e a questo punto cede ma solo parzialmente concedendomi solo una parte degli allegati poichè ancora non li aveva oscurati e bisognava perderci troppo tempo. 

Ciò rafforza la mia convinzione che è meglio ottenere gli allegati direttamente dalla cancelleria, anche perchè gli allegati oggetto di pubblicazione, in quanto oscurati, non rendono la situazione molto più chiara rispetto alla perizia priva di allegati.

Mi auto rispondo alla domanda precedente, per ottenere gli allegati bisogna recarsi presso la cancelleria competente e depositare istanza, ora la domanda è: in riferimento al tribunale di Roma, la cancelleria competente al rilascio delle copie è quella indicata nel link sotto?

http://www.tribunale.roma.giustizia.it/personale.aspx?id_ufficio_giudiziario=1598&id_ufficio=7297

affarista pubblicato 21 novembre 2019

 In merito allo "scaricabarile" del delegato su chi ha l'obbligo di compilare l'annuncio di vendita sui portali, rileggendo l'art. 490 c.p.c. mi sembra di non notare alcun riferimento esplicito al delegato. Forse il delegato, peraltro avvocato, ha ragione a sostenere che il caricamento online della perizia completa di tutti gli allegati è di competenza del custode?

asteroid pubblicato 21 novembre 2019

È competenza del delegato alla vendita. Il giudice lo delega a compiere le operazioni di vendita e la pubblicità è certamente parte di queste operazioni. Il custode ha il compito di custodire il bene, sarà pertanto lui a compiere gli atti di amministrazione (es. riscossione affitto, etc). Ma nel caso che citavi il delegato è anche custode, dunque non c'è dubbio che dovesse essere lui a caricare gli avvisi.

inexecutivis pubblicato 23 novembre 2019

L’esecuzione degli adempimenti pubblicitari compete al professionista delegato, a meno che il giudice dell’esecuzione con l’ordinanza di vendita non abbia previsto che debba provvedervi il custode.

Il dato normativo di riferimento è rappresentato dall’art. 591-bis, comma 3 n. 2 c.p.c., a mente del quale il professionista delegato provvede “agli adempimenti previsti dall'articolo 570…”, il quale a sua volta dispone che “Dell'ordine di vendita è dato dal cancelliere, a norma dell'articolo 490, pubblico avviso”.

bexpo pubblicato 10 marzo 2021

Buongiorno, sono nuovo del forum e ringrazio tutti per le risposte esaustive che sempre date.

Mi permetto di chiedere chiarimenti: di recente mi è stato consegnato il decreto di trasferimento dell'immobile che mi ero aggiudicato, quindi ne sono diventato proprietario a tutti gli effetti.

Nell' ultima pagina della perizia c'è un elenco di 20 documenti allegati dei quali ho fatto richiesta al Notaio Professionista Delegato. Mi è stato però risposto che "si possono rilasciare unicamente quelli caricati in pubblicità, pertanto la sola perizia".

Il motivo per cui chiedevo copia di questa documentazione è perchè in perizia sono indicate delle piccole non conformità urbanistico-edilizia e catastale da sistemare. Siccome nei documenti elencati in perizia ci sono anche le planimetrie catastali, le concessioni edilizie, il certificato di destinazione urbanistica ed altri documenti che potrebbero essermi utili, speravo di poterne disporre.

Tra l'altro ho contattato il tecnico che ha redatto la perizia e mi ha confermato che a suo parere il Professionista dovrebbe potermi fornire tale documentazione.

Posso contestare la loro risposta o in effetti non ho diritto a disporre di questi allegati?

Grazie

inexecutivis pubblicato 11 marzo 2021

La risposta che le è stata fornita non ci convince affatto.Ai sensi dell'art. 490, comma secondo, c.p.c. in caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili, l'avviso, unitamente a copia dell'ordinanza di vendita e della relazione di stima redatta ai sensi dell'articolo 173-bis disp. att. c.p.c., sono inseriti in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto.

Poiché gli allegati alla perizia non sono documenti diversi dalla perizia medesima poiché ne costituiscono parte integrante, essi devono essere pubblicati secondo le modalità appena descritte.

Dunque, il fatto che gli allegati non siano stati resi pubblici costituisce una violazione che non può giustificare un rifiuto di consegna.

 

filippouno pubblicato 19 marzo 2021

Voglio anch'io confermare che non ho ancora mai visto per quanto riguarda gli annunci del Tribunale di Torino, che sono quelli che di solito guardo, una pubblicità in cui sono presenti gli allegati, spesso numerosi, delle perizie e trovo la cosa alquanto disdicevole, dato che leggendo le preziose risposte qui fornite, i delegati alla vendita sarebbero tenuti a pubblicarli (oscurando i nomi) e ancora più disdicevole che si rifiutino di fornirli su richiesta (cosa che non ho fatto, ma che leggo nei vostri commenti)

inexecutivis pubblicato 20 marzo 2021

Confermiamo che si tratta di comportamenti difformi dalle previsioni normative che abbiamo sopra indicate.

bexpo pubblicato 20 marzo 2021

Grazie delle Vostre indicazioni!

Ho scritto mail all'IVG e al Delegato riportando pari pari quanto da Voi indicato "...Mi risulta che gli allegati, proprio in quanto tali, siano parte integrante e sostanziale della perizia stessa. In qualità di aggiudicatario dell'asta ed essendo già in possesso del decreto di trasferimento, chiedo cortesemente che mi vengano trasmessi gli allegati alla perizia..." e il giorno dopo gli allegati mi sono stati inviati sia dall'IVG che dal Delegato.

Mi sono fatto l'idea che a volte il negare certe cose sia iniziativa degli impiegati che forse hanno troppo da fare e se non messi alle strette evitano difarsi carico di altro.

bexpo pubblicato 20 marzo 2021

Se possibile, avrei altri due chiarimenti da chiedere.

1- Premetto che a me la cosa può comunque andar bene ma mi sembra discutibile che solo tramite l'inquilino abbia scoperto che l'IVG più di un anno fa avesse già inviato disdetta del contratto di locazione. In perizia il contratto risultava "opponibile" (con scadenza 8 mesi dopo l'asta). L' IVG/custode né prima né dopo l'asta mi ha mai messo al corrente della cosa . Come detto, venuto a conoscenza della cosa "casualmente", ho richiesto all'IVG chiarimenti e così mi ha fatto avere copia della raccomandata inviata per disdire il contratto...  A me va bene così, ma trovo comunque strana questa procedura.

2- Durante la visita all'immobile la cantina dell'appartamento non mi fu fatta vedere perché il custode non ne aveva le chiavi. In quel momento pensai che, visti i tempi stretti che c'erano per visitare l'immobile ed essendo l'appartamento locato, non fosse il caso di disturbare il conduttore per vedere un locale che già dalla planimetria era valutabile. Ora scopro che né il custode né il conduttore hanno mai avuto le chiavi di accesso alla cantina e che al suo interno il precedente proprietario (l'esecutato) avrebbe abbandonato delle cose. La mia domanda è questa: non sarebbe dovuto essere nei compiti del custode accedere a tale locale e verificarne il contenuto prima dell'asta? Da parte mia mi sento in imbarazzo a dover forzare la serratura e avere a che fare con non si sa quali cose personali del precedente proprietario..

Grazie per la Vostra preziosa consulenza.

inexecutivis pubblicato 21 marzo 2021

Purtroppo si tratta di accadimenti disfunzionali rispetto al modo in cui si dovrebbe svolgere un procedimento di vendita.

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