Nel caso in cui un delegato non voglia far consultare gli allegati alla perizia perchè dice che ci sono dati sensibili, come comportarsi?
Nel caso in cui un delegato non voglia far consultare gli allegati alla perizia perchè dice che ci sono dati sensibili, come comportarsi?
Il comportamento del delegato è illecito, poiché contravviene ai suoi specifici doveri.
Gli allegati all'elaborato peritale costituiscono parte integrante dell'elaborato peritale, e quindi devono essere pubblicati sui siti internet per espressa previsione dell'art. 490, comma secondo c.p.c..
Se poi questi documenti contengono dati sensibili, si procede semplicemente ad oscurare le generalità dei soggetti coinvolti, ma certamente questo non può costituire motivo per non rendere pubblici questi documenti.
Ricordiamo in proposito che in materia di privacy già con un provvedimento del 22 ottobre 1998, il Garante si era espresso sulla necessità di rispettare la dignità delle persone coinvolte nel processo esecutivo, invitando gli uffici giudiziari ad adottare prassi più attente e rispettose dei diritti degli interessati.
In argomento è poi intervenuto il codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs 30 giugno 2003, n. 196), entrato in vigore il primo gennaio 2004, che ha previsto all'art. 174, recante "Notifiche di atti e vendite giudiziarie", al n. 9 la modifica dell'art. 490, terzo comma, ed al n. 10 la modifica dell'art. 570, primo comma, disponendo così che l’avviso di vendita non debba contenere indicazioni relative al debitore, e che comunque le informazioni relative anche alle generalità del debitore possono però essere fornite dal cancelliere (o dal professionista delegato) agli interessati.
Da queste considerazioni ricaviamo il dato per cui gli atti oggetto di pubblicità a norma dell’art. 490, non possono contenere informazioni relative alle generalità del debitore, senza che questo si traduca in un divieto di pubblicazione, che al contrario viene espressamente imposto.
Sulla materia si registra anche il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 07/02/2008, recante “Pubblicazione in appositi siti Internet degli atti attraverso cui viene data notizia delle vendite giudiziarie”, la cui preoccupazione è stata quella di armonizzare la portata delle modifiche apportate al codice di rito dal d.lgs 196/2003 alle novità normative del 2005, che in materia di pubblicità avevano previsto, con la riscrittura dell’art. 490, comma secondo, che vi fosse assoggettata sia l’ordinanza di vendita che la perizia di stima.
In questo provvedimento il Garante ha osservato che l’oscuramento dei dati del debitore deve riguardare anche l’ordinanza di vendita e la perizia, poiché altrimenti la tutela apprestata dall’art. 490, comma terzo c.p.c. (entrato in vigore prima delle riforme del 2005) sarebbe vanificata.
Con il medesimo provvedimento si è altresì prescritto che gli atti oggetto di pubblicità non possono contenere i dati personali di soggetti estranei alla procedura esecutiva, trattandosi di informazioni eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità cui è preordinato il procedimento espropriativo.
Il suggerimento è pertanto quello di diffidare formalmente il professionista delegato all'adempimento dei suoi doveri.