Agibilità agevolazioni e mutuo

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  • Ultimo messaggio 05 gennaio 2020
southgate pubblicato 16 dicembre 2019

Salve,

ho già dato un occhiata a https://forum.inexecutivis.it/thread/agevolazioni-prima-casa-3/ che risponde parzialmente alla mia domanda, per cui ho preferito aprire una nuova discussione.

Sono interessato all'acquisto di un immobile che ha le seguenti difformità:

EDIZILIA:
Un locale dichiarato come sgombero è stato adibito a bagno.
Regolarizzazione tramite CILA in Sanatoria

CATASTALE:
Difformità di altezza:
- piano terra: dichiarato 2,70 ma rilevato 2,68;
- piano sottotetto: dichiarato 3,17 ma rilevato 3,14;
- piano cantinato: dichiarato 2,60 ma rilevato 2,50;
Regolarizzazione tramite redazione di nuova scheda catastale

Da premettere che l'immobile è sviluppato su 5 piani: box, piano interrato, piano terra, piano primo, sottotetto.

Di seguito le mie perplessità:

1) Posso ottenere subito le agevolazioni prima casa? Il piano cantinato supera il 2% di tolleranza, ma non è comunque un piano abitabile, quindi fa testo? L'abuso edizio crea problemi in tal senso?

2) Riuscirò mai ad ottenere l'agibilità in base alle difformità sopra elencate?
(A tal proposito, stamattina mi ha chiamato la Banca con cui stavo facendo il preliminare ed ha annullato il tutto perché secondo lei non riuscirei ad ottenere l'agibilità in relazione ai problemi di altezza ma non mi ha spiegato se in riferimento al problema del piano terra, piano cantinato o sottotetto)

3) Da una ricerca mi è sembrato di capire che la percentuale di tolleranza relativa all'altezza dipenda da comune a comune in base al piano edilizio. Se quello del comune di riferimento non menziona nulla di tutto ciò, si presume che la percentuale sia del 2?

4) Codesta percentuale di tolleranza è del 2 o del 5?
Questo sito riporta che è stata portata al 5:
https://www.certifico.com/costruzioni/379-documenti-costruzioni/documenti-riservati-costruzioni/8149-altezza-locali-abitativi-norme-e-valori

"Ai fini dell'applicazione del comma 1, la percentuale di cui al comma 2-ter dell'articolo 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e' elevata al 5 per cento"

Grazie

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inexecutivis pubblicato 21 dicembre 2019

Come dicevamo nel post  https://forum.inexecutivis.it/thread/agevolazioni-prima-casa-3/ , a norma dell’art. 49 d.P.R. 380/2001 (il quale ha il suo antecedente normativo nell’art. 41-ter della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150) gli interventi abusivi realizzati in assenza o in contrasto con un titolo edilizio, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali.

Non tutti gli abusi edilizi subiscono la scure del divieto di accesso ai benefici. Invero, specifica la norma, il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano, per singola unità immobiliare, il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.

Ciò detto, osserviamo che probabilmente le perplessità della banca riguardano il piano cantinato, ma a nostro avviso si tratta di preoccupazioni non condivisibili se è possibile assimilare il piano cantinato ad un ripostiglio.

Sussistono, pertanto, a nostro avviso, i presupposti per ottenere le agevolazioni fiscali.

southgate pubblicato 26 dicembre 2019

Buonasera,
grazie per la risposta.

Ho notato inoltre che la perizia dice che l'agibilità non è stata rilasciata poiche manca il Certificato di regolare esecuzione per le opere di urbanizzazione previste in Convenzione.

Di seguito le domande:
1) Sarà mai possibile richiedere l'agibilità se codesto certificato non è stato mai emesso?
2) Qualora il certificato non sia stato mai emesso e non sia possibile richiedere l'agibilità, è cosa normale che venga venduto un immobile che non sarà mai reso agibile?

Grazie

 

inexecutivis pubblicato 27 dicembre 2019

Cerchiamo di rispondere separatamente alle due domande.

Quanto alla prima, probabilmente se manca la regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione l'agibilità non potrà essere concessa, poichè difetta un requisito essenziale. 

A proposito della seconda, osserviamo che le compravendite in sede esecutiva prescindono dalla regolarità urbanistico edilizia dell'immobile in forza della espressa previsione dell'art. 46, comma primo, dpr 380/2001 (meglio noto come Testo Unico dell’edilizia, a mente del quale “Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù”.

La norma, com’è noto, sancisce la nullità degli atti di compravendita aventi ad oggetto immobili abusivi.

Il successivo comma quinto della medesima disposizione tempera la portata applicativa di questa disposizione con riferimento ai trasferimenti di proprietà che avvengano nell’ambito di procedure esecutive, disponendo che “Le nullità di cui al presente articolo [cioè le nullità degli atti di trasferimento degli immobili abusivi] non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsualiTuttavia, prosegue la norma “L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria.

southgate pubblicato 27 dicembre 2019

Ringrazio nuovamente per la risposta.

 

Se da visura catastale, l'ultima compravendita di questo immobile risulta essere nel 2009, deduco che dal punto di vista del certificato di regolare esecuzione sia tutto ok o ho capito male?

Se la mia asserzione è veritiera, con la frase della perizia "manca il certificato di regolare esecuzione" dove si intende che manca?

Se necessario, per capirne di più posso linkare la procedura

Grazie

inexecutivis pubblicato 05 gennaio 2020

La necessità che la situazione reale corrisponda a quella catastale è stata introdotta con il d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla l. n. 122/2010, modificativo dell’art. 29 della l. 27 febbraio 1985 n. 52. Successivamente è poi intervenuto il d.l. 24 aprile 2017, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 giugno 2017, n. 96, che con l’art. 8, comma 1 bis ha aggiunto il comma 1 ter alla citata disposizione.

Quindi, gli atti stipulati prima delle date sopra indicate non garantiscono detta conformità.

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