inexecutivis
pubblicato
12 settembre 2019
Prima delle modifiche introdotte dal d.l. 83/105, la disciplina dell’offerta unica, contenuta nell’art. 572 c.p.c., prevedeva che se l’offerta fosse superiore al valore dell’immobile determinato a norma dell’art. 568 c.p.c. aumentato di un quinto il Giudice procedesse senz’altro all’aggiudicazione. Invece, in caso di offerta inferiore a tale valore, il Giudice non poteva far luogo alla vendita quando riteneva probabile che la vendita con il sistema dell’incanto potesse aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore di stima.
Questa disciplina è stata completamente superata dal novellato art. 572, commi 2 e 3.
Dispone oggi la norma che:
- Se l’offerta è pari o superiore al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita, la stessa è senz’altro accolta;
- Se invece l’offerta è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell’ordinanza di vendita in misura non superiore ad un quarto, il giudice può (non deve) procedere all’aggiudicazione quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell’art. 588.
Come si vede, il Giudice può accogliere anche una offerta inferiore del 25% rispetto al prezzo base, a condizione che ritenga non seriamente possibile vendere ad un prezzo superiore con un nuovo tentativo di vendita e non siano state presentate istanze di assegnazione.
Da questa previsione ricaviamo il convincimento per cui non vi può essere, nella vendita senza incanto (dove, a differenza di quanto avviene nella vendita con incanto, non sono ammesse offerte dopo la vendita) una aggiudicazione “provvisoria”. O il professionista delegato ritiene di poter vendere ad un prezzo superiore con un nuovo tentativo, e quindi non aggiudica, oppure esclude questa possibilità, e quindi aggiudica.
Detto questo bisognerebbe vedere cosa prevede l’ordinanza di vendita e cosa è stato verbalizzato in sede di apertura della busta.
Se in ipotesi fosse previsto che in caso di una sola offerta valida il professionista delegato debba rimettere gli atti al giudice per decidere se aggiudicare o meno, occorrerà sollecitare il provvedimento di aggiudicazione. In caso contrario riteniamo che la sua aggiudicazione vada qualificata come definitiva; se così fosse suggeriamo di versare il saldo prezzo.