aggiudicazione

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  • Ultimo messaggio 08 maggio 2022
ivafa pubblicato 24 aprile 2022

Mi sono aggiudicato un immobile all'asta venduto a seguito riunione di due procedimenti. La perizia presente con l'avviso di vendita è quella relativa al secondo procedimento (creditore ipotecario). sul bene gravano:

1) 23/10/2005 ipoteca volontaria a favore ist.bancario

2) 28/12/2010 domanda giudiziale esecuzione i forma specifica(non riportata in perizia)

3) 24/01/2011 pignoramento (non assistito da ipoteca)

4 08/03/2012 contratto locazione ultranovennale

5) 13/04/2013 pignoramento (creditore ipotecario)

6) 01/09/2017 sentenza DEL 28/02/2016( Lodo traslativo)

Dopo l'aggiudicazione sono stati depositati dei ricorsi dalle parti, dove si rivendica che l'immobile è occupato, poichè l'accoglimento della domanda ha travolto il pignoramento chirografario del 24/01/2011. Il terzo che ha trascritto la domanda è diventato il nuovo titolare del contratto di affitto. e' corretto? Inoltre , la domanda giudiziale e la sentenza che ne è seguita non sono cancellabili? Posso avere problemi con il decreto di trasferimento per mancanza di continuità nelle trascrizioni e nel richiedere il mutuo per il saldo del prezzo?

Grazie

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inexecutivis pubblicato 27 aprile 2022

Dal contenuto della domanda ricaviamo il convincimento per cui se il titolare dell’ipoteca non è intervenuto nella procedura l’accoglimento della domanda ha verosimilmente travolto il pignoramento, poiché ad essa opponibile a norma dell’art. 2652 c.c. (in particolare, dovrebbe trattarsi della domanda di cui all’art. 2652, n. 2 c.c.).

L'assenza di continuità delle trascrizioni potrebbe dunque costituire un problema anche per l'erogazione del mutuo.

ivafa pubblicato 27 aprile 2022

Grazie, innanzitutto per la celerità della risposta, volevo appunto precisare che il titolare di ipoteca ha fatto un pignoramento a se stante nel 2013, perciò non come interveniente, è il tribunale che ha riunito i due procedimenti. Dai ricorsi presenti in fascicolo , viene contestata l'efficacia del pignoramento del 2011, perchè la sentenza costitutiva prevale sul pignoramento del creditore chirografario, e ciò renderebbe opponibile il contratto di affitto stipulato nel 2012. Mentre risulta efficace il pignoramento eseguito nel 2013 dal creditore ipotecario. 

In merito alla questione della continuità delle trascrizioni e l'erogazione del mutuo, come si può risolvere la cosa, tenendo conto che la perizia non riporta la trascrizione della domanda giudiziale.

Grazie ancora.

robertomartignone pubblicato 28 aprile 2022

A mio avviso deve chiedere al delegato la situazione esatta catastale e poi chiedere direttamente alla banca cosa vogliono al fine di erogare il mutuo .

inexecutivis pubblicato 02 maggio 2022

La precisazione ci consente di rettificare la nostra risposta. Se il pignoramento del 2013 è stato eseguito dal creditore che ha iscritto ipoteca nel 2005, la procedura è salva, così come pure la continuità delle trascrizioni.

ivafa pubblicato 02 maggio 2022

Scusatemi, considerando la mia scarsa esperienza, in merito alla continuità delle trascrizioni,mi preme rimarcare ciò:  

Il bene, quando è iniziata l'esecuzione forzata, era intestato all'esecutato. Tanto che sulla perizia non risultata nè la domanda giudiziale e nè tantomeno la sentenza relativa al lodo traslativo. Da una visura aggiornata che ho fatto di mio, ho potuto verificare l'esistenza delle trascrizioni. Ad oggi l'immobile risulta intestato ad un nominativo diverso dall'esecutato.

Ciò non costituisce intralcio alla continuità delle trascrizioni ed alla richiesta di mutuo che mi sto accingendo a richiedere?

Grazie

 

robertomartignone pubblicato 02 maggio 2022

Chieda alla Banca a questo punto che le saprà indicare cosa effettivamente occorre per erogare il mutuo .

inexecutivis pubblicato 08 maggio 2022

No, poichè il pignoramento, poichè il pignoramento, essendo stato attivato dal creditore ipotecario, rende a lui inopponibili le trascrizioni successive.

robertomartignone pubblicato 08 maggio 2022

Comunque sia chieda alla banca ..

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