Aggiudicazione

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  • Ultimo messaggio 03 agosto 2021
marcobolo pubblicato 30 luglio 2021

Ho partecipato ad asta senza incanto asincrona telematica, e come riferito dal portale "aste telematiche" sono risultato aggiudicatario, passati tre giorni ho provveduto a contattare il delegato alla vendita per avere verbale aggiudicazione asta(che occorre anche per mutuo) e conteggio saldo prezzo, ma mi ha riferito che doveva prendere tempo in quanto il secondo classificato aveva protestato per la mancata chiarezza sulla fine gara e la tempistica dei rilanci. Sinceramente rimango sconcertato dalla gestione della vendita, in quanto le regole vengono chiaramente indicate in avviso. Grazie per una risposta

inexecutivis pubblicato 03 agosto 2021

Difficile rispondere sulla scorta dei pochi dati che abbiamo a disposizione.

Occorrerebbe certamente avere a disposizione il verbale di gara per comprendere quanto accaduto.

A questo proposito osserviamo quanto segue.

Il verbale di gara è un atto della procedura destinato ad entrare nel relativo fascicolo.

Esso, inoltre, è atto pubblico, poiché redatto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni (in questo senso si è espressa, in tema di peculato, Cass. pen., 14 ottobre 2009, n. 3872, secondo la quale “Il commissionario per la vendita delle cose pignorate, in quanto esecutore delle disposizioni del Giudice civile ai fini della conversione del compendio pignorato in equivalente pecuniario, esercita, quale ausiliario del Giudice, una pubblica funzione giudiziaria, rivestendo, conseguen­temente, la qualità di pubblico ufficiale”).

Tutti i portatori di specifici interessi hanno dunque diritto ad averne copia.

Tra questi, evidentemente, coloro che hanno partecipato alla vendita, trattandosi di soggetti direttamente coinvolti dalle operazioni che in esso sono certificate.

Riteniamo inoltre che un obbligo di consegna del verbale di aggiudicazione ai partecipanti è riconducibile all’obbligo di buona fede, atteso che costituiscono principi generale dell’ordinamento quelli secondo cui le obbligazioni debbono essere adempiute secondo buona fede (art. 1375 c.c.) e con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 c.c.).

La buona fede rappresenta uno dei principi portanti dell’ordinamento, principio qualificato in dottrina come principio di ordine pubblico.

Nell’adempimento delle obbligazioni (di tutte le obbligazioni, indipendentemente dalla fonte legale o negoziale delle stesse) la buona fede si impone quale obbligo di salvaguardia, prescrivendo alle parti di agire in modo da preservare integri gli interessi dell’altra. Questo impegno di solidarietà, che si proietta al di là di quanto specificatamente previsto nel contratto (o nella legge), trova un limite nell’interesse del soggetto che è chiamato ad adempiere. Questi, cioè, è tenuto a far salvo l’interesse altrui ma non fino al punto di subire un apprezzabile sacrificio, personale o economico.

In questi termini si è detto che la buona fede identifica l’obbligo di ciascuna parte di salvaguardare l’utilità dell’altra nei limiti in cui ciò non comporti un apprezzabile sacrificio.

La stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha fatto propri questi concetti, affermando che “L'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, applicabile in ambito contrattuale ed extracontrattuale, che impone di mantenere, nei rapporti della vita di relazione, un comportamento leale (specificantesi in obblighi di informazione e di avviso) nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio” (Cass. Sez. 3, n. 3462 del 15/02/2007).

Traslando questi concetti al caso di specie, riteniamo che, in base al principio di buona fede, il delegato abbia l’obbligo di consegnare il verbale di aggiudicazione. Si tratta di atto che egli detiene per ragioni del suo ufficio e che può inviare senza nessuno sforzo.

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