Agevolazioni prima casa-sede lavoro

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  • Ultimo messaggio 12 agosto 2020
sontulipan pubblicato 11 agosto 2020

 

Buongiorno,
ad aprile 2019 mi è stata trasferita la proprietà di un immobile aggiudicato all’asta per il quale ho richiesto di usufruire dei benefici fiscali per l’acquisto della prima casa. Avevo fornito la certificazione con cui mi impegnavo a trasferire la residenza nel comune in cui si trova l’immobile entro 18 mesi dalla data del Decreto di Trasferimento.
Purtroppo per una serie di cause non riuscirò a rispettare queste tempistiche.
Preciso però di lavorare nel Comune in cui ho acquistato l’immobile da molti anni, ben prima dell’acquisto dell’immobile all’asta.
Ho letto di una risposta che il Ministero dell’Economia ha fornito nella question time n. 5-111009 presso la Commissione VI Finanze della Camera dei Deputati che pare consenta di non decadere dai benefici prima casa  a quel contribuente che, impegnatosi nel  rogito a trasferire la residenza entro 18 mesi, non volendo o potendolo più fare, entro i 18 mesi dal rogito, integri il rogito con un un atto integrativo  col quale  si attesti che alla data del rogito, egli in effetti svolgeva la propria attività lavorativa nel Comune dove è ubicata la casa di acquisto agevolato.
Sembrerebbe che il Ministero consenta questa apertura a favore del contribuente a condizione che egli, entro 18 mesi dal rogito, rettifichi la dichiarazione resa in atto, indicando di svolgere la propria attività lavorativa nel Comune in cui è ubicato l’immobile acquisto con un atto di rettifica “redatto secondo le medesime formalità giuridiche dell’originario atto di acquisto e registrato” e ciò “impedirà il verificarsi della decadenza qualora risulti verificato che il contribuente svolge la propria attività nel Comune di ubicazione dell’immobile acquistato”.
Chiedo cortesemente alla redazione se l’esito della question time sopracitata  risulta effettivamente applicabile, in cosa si concretizzi un atto integrativo di rettifica redatto secondo le medesime formalità giuridiche dell’originario atto di acquisto e registrato nel caso di acquisto in asta e quali potrebbero essere i costi.
Grazie per la collaborazione e per le risposte sempre esaurienti che fornite.
Saluti.

 

inexecutivis pubblicato 12 agosto 2020

I requisiti per godere dei benefici fiscali relativi all’acquisto della prima casa sono previsti dalla nota 2 bis dell’art. 1 della tariffa del d.P.R. 26 aprile 1966, n. 131 (testo unico dell’imposta di registro). Secondo questa norma deve ricorrere, tra l’altro, la seguente condizione: che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano . La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto.

Sulla scorta di questa previsione riteniamo che i presupposi per beneficiare delle agevolazioni prima casa ricorrono a prescindere dal trasferimento di residenza.

Resta però il fatto che ai fini dell’agevolazione fiscale in parola si è resa una certa dichiarazione.

Questo in linea teorica comporta la decadenza dal beneficio.

Così si è espressa la giurisprudenza in un caso analogo a quello prospettato.

Cass., Sez. V, 16/03/2018, n. 6501 ha infatti affermato quanto segue: “in tema d'imposta di registro, sebbene ciò non sia espressamente richiesto dall'art. 1, nota II bis, della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, l'agevolazione cd. "prima casa" è subordinata alla dichiarazione del contribuente, nell'atto di acquisto, di svolgere la propria attività lavorativa nel comune dove è ubicato l'immobile (requisito alternativo a quello del trasferimento della residenza anagrafica nello stesso entro diciotto mesi), poiché le agevolazioni sono generalmente condizionate ad una dichiarazione di volontà dell'avente diritto di avvalersene e, peraltro, l'Amministrazione finanziaria deve poter verificare la sussistenza dei presupposti del beneficio provvisoriamente riconosciuto.(Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha confermato la pronuncia impugnata che aveva ritenuto legittima la revoca dell'agevolazione per il mancato tempestivo trasferimento della residenza anagrafica da parte del contribuente, nonostante quest'ultimo avesse dimostrato, successivamente all'acquisto, di avere comunque diritto all'agevolazione, svolgendo la propria attività lavorativa nel medesimo comune).

A questo punto, non resta che redigere un atto integrativo in cui si specifica che il presupposto non è quello del trasferimento di residenza, bensì quello dell’attività lavorativa.

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