Agevolazioni prima casa e sanatoria abusi su immobile occupato

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  • Ultimo messaggio 12 settembre 2021
mtentorio pubblicato 09 settembre 2021

Salve, vorrei avere alcune vostre delucidazioni circa le seguenti situazioni:

  •  è possibile usufruire delle agevolazioni prima casa sull'acquisto in asta di un'abitazione occupata con titolo opponibile alla procedura in scadenza tra quattro anni?
  • se acquisto in asta un'abitazione occupata con titolo opponibile alla procedura o se mi aggiudico solo la nuda proprietà  della stessa, come posso sanare gli abus - alcuni dei quali richiedono opere di demolizione e ripristino - entro il termine dei 120 gg.i come previsto dalla legge?,

RingraziandoVi per la disponibilità, cordialmente saluto.

inexecutivis pubblicato 12 settembre 2021

Le agevolazioni prima casa riguardano gli atti di trasferimento che abbiano ad oggetto "case di abitazione", ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.

I requisiti per godere dei benefici fiscali relativi all’acquisto della prima casa sono previsti dalla nota 2 bis dell’art. 1 della tariffa del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico dell’imposta di registro). Secondo questa norma deve ricorrere, tra le altre, la seguente condizione:

che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano . La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto.

Quindi, non è necessario il trasferimento nell’abitazione ma nel comune in cui essa si trova.

Quanto agli abusi edilizi, la risposta alla domanda deve partire dalla lettura dell’art. 46, comma quinto, d.P.R. 380/2001 (meglio noto come Testo Unico dell’edilizia), a mente del quale

L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria.

Quindi, come si vede, nel termine di 120 giorni non occorre sanare gli abusi ma presentare domanda di permesso di costruire in sanatoria.

Quanto ai termini di completamento dei lavori osserviamo che a mente dell’art 15 d.P.R. 06/06/2001, n. 380 (testo unico dell’edilizia), nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

In particolare:

il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo;

quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori.

Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga.

La proroga può essere accordata per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori.

Infine, la realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 22.

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