Agenti immobiliari ed aste pubbliche

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  • Ultimo messaggio 02 ottobre 2018
AntQ pubblicato 28 settembre 2018

Si chiede a parere dell'illustre moderatore di questo Forum ( data la precisione e puntualità delle risposte) se e fino a che punto sia lecito pretendere, da parte di svariati agenti immobiliari, che supporremo per semplicità abilitati ad ogni tipo di operazione immobiliare in quanto in possesso dei più ampi requisiti (iscrizioni ad ogni sezione del Ruolo, etc). la provvigione "per procurato affare"  ex art. 1754 CC e simili, per aver segnalato a un cliente l'opportunità di una certa asta /esecuzione immobiliare ed averlo accompagnato nelle procedure.  Ad avviso di chi scrive si tratta di un comportamento del tutto illogico ed indebito, ai limiti dell'illecito se non illecito tout court, in quanto

a) ogni asta pubblica (in quanto bandita da entità pubblica: Tribunale o enti vari di diritto pubblico) postula che venga effettuata la più ampia pubblicità con inserzioni sui giornali, etc, dando per sottinteso che i dati relativi agli immobili staggiti e ai bandi o avvisi di vendita siano e debbano essere di pubblico dominio, esattamente come un dispositivo di legge (l'avvocato presta una consulenza sul C.C. ma non può certo arrogarsene il copyright); 

b) pertanto nessuna "mediazione" bilaterale è possibile, visto che il venditore non intende, nè può, conferire alcun mandato in tal senso;

c) eliminata quindi la possibilità di ogni pretesa provvigionale anche su affari futuri, al massimo si può parlare di consulenza; come determinare gli importi del compenso per la consulenza è altra questione, in teoria essi potrebbero perfino coincidere (?) con quelli di una provvigione ma la loro natura è radicalmente diversa.(Peraltro, per quanto la domanda possa essere assurda, sarebbe un mediatore abilitato a fare consulenze stando al mero dettato di legge?).

Come rispondere puntualmente ed in punto di diritto ad agenti che accampino pretese su eventuali aggiudicazoni future per aver semplicemente segnalato l'eventualità di un bando d'asta ? 

Grazie

inexecutivis pubblicato 02 ottobre 2018

Il tema posto impone di fare chiarezza su un argomento delicato.

La crescente complessità della normativa che disciplina le compravendite immobiliari, ed i considerevoli valori economici coinvolti, fano del mediatore un profilo professionale ricorrente nel mercato immobiliare, la quale ha ormai soppiantato la tradizionale figura del mediatore/sensale, di quel soggetto, cioè, che in un perimetro territoriale limitato, si adoperava per mettere in contatto le parti facendo uso delle sue conoscenze personali.

Questo processo ha trovato il suo approdo nella l. 3 febbraio 1989, n. 39, la quale ha integrato la originaria l. 21 marzo 1958, n. 253.

Detto questo, riteniamo che se ci si rivolge ad una agenzia immobiliare per essere assistiti nella procedura di acquisto di un immobile oggetto di una vendita giudiziaria occorrerà versare un corrispettivo (poco importa se chiamarla consulenza o mediazione).

Sotto questo profilo, il fatto che la vendita esecutiva sia scandita da una serie di regole processuali che contemplano, tra l'altro, lo svolgimento di adeguate forme di pubblicità, non esclude ex se la possibilità dell'intervento di un mediatore, né rende l'operato di questi necessariamente illecito.

Quello che invece, a nostro avviso, deve essere stigmatizzato, è l'eventuale esistenza di un gioco degli equivoci, in cui il mediatore lascia trasparire un legame, in realtà inesistente, con il Tribunale, o peggio ancora induca il soggetto interessato a ritenere che l'acquisto di un bene in sede giudiziaria debba necessariamente passare attraverso una sua intermediazione, adoperandosi in modo tale da evitare il contatto tra gli organi della procedura (professionista delegato e custode in primis) e l'interessato,.

Questi ultimi comportamenti, in cui sostanzialmente si millanta un credito verso il Tribunale o si turba il regolare svolgimento del procedimento di vendita nella misura in cui si genera nei potenziali acquirenti il convincimento le l'intervento del mediatore sia necessario, a nostro avviso configurano attività illecite.

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