Acquisto un lotto di una procedura

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  • Ultimo messaggio 24 agosto 2018
simonaforciniti pubblicato 22 agosto 2018

Buonasera, sono interessata ad acquistare un lotto di una procedura, in pratica questa procedura aveva 2 lotto uno è stato acquistato dai vecchi proprietari ( magazzino) tramite familiare è rimasto il secondo lotto (la casa) entrambi però hanno luce e gas e tutto il resto insieme! In caso di aggiudicazione, e se si riesce a fargli lasciare la casa ( sarei lieta se mi dareste tempistiche e informazioni in tal senso) come funziona per rifare tutti i fili, i contatori la caldaia e quant’altro per avere due intestatari? Ho chiesto un preventivo che è risultato dai 10.000 ai 15.000€ devo pagare tutto io?

Grazie per la collaborazione

inexecutivis pubblicato 24 agosto 2018

 La risposta al quesito formulato deve partire dalla premessa per cui la situazione descritta è quella di un "condominio minimo", per tale intendendosi quello composto da sue sole unità immobiliari, il quale soggiace alle norme in tema di condominio negli edifici in quanto compatibili.

In questo caso il distacco dagli impianti centralizzati è disciplinato dall'art. 1118, quarto comma, c.c. a mente del quale il singolo condomino può rinunciare all'impianto centralizzato di riscaldamento o condizionamento se dal suo distacco non derivano "notevoli" squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri.

Il distacco, essendo atto del singolo condomino e funzionale ai suoi interessi, è a suo carico.

Fatta questa premessa riteniamo che occorrerebbe verificare se sia possibile, perché si tratterebbe di scelta decisamente da preferirsi, ricorrere alla disposizione di cui all'art. 61 disp. att. c.c., a mente del quale quando un edificio che appartiene per piani o porzioni di piani a proprietari diversi, si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto con delibera assembleare o con domanda giudiziale promossa da un numero di condomini che rappresentino almeno un terzo dei comproprietari. L'art. 62 successivo specifica che lo scioglimento può essere richiesto anche se alcune delle parti indicate dall'art. 1117 c.c. rimangono comuni.

A proposito dello scioglimento del condominio la Corte di Cassazione in un risalente precedente, recentemente ripreso e confermato, ha affermato che "A norma degli artt. 61 e 62 disp. att. c.c., lo scioglimento del condominio, in tanto può dare luogo alla costituzione di condomini separati, in quanto l'immobile o gli immobili oggetto del condominio originario, possano dividersi in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, quand'anche restino in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall'art. 1117 c.c.. Il tenore della norma, riferito all'espressione "edifici autonomi" esclude di per se' che il risultato della separazione si concreti in una autonomia meramente amministrativa, giacché, più che ad un concetto di gestione, il termine 'edificio' va riferito ad una costruzione, la quale, per dare luogo alla costituzione di più condomini, dev'essere suscettibile di divisione in parti distinte, aventi ciascuna una propria autonomia strutturale, indipendentemente dalle semplici esigenze di carattere amministrativo. La sola estensione che può consentirsi a tale interpretazione è quella prevista dall'art. 62 citato, il quale fa riferimento all'art. 1117 cod. civ. (parti comuni dell'edificio in quanto destinate in modo  permanente al servizio generale e alla conservazione dell'immobile, riguardato sia ne suo complesso unitario che nella separazione di edifici autonomi).

In questo ultimo caso, l'istituzione di nuovi condomini non è impedita dalla permanenza, in comune delle cose indicate dall'art. 1117. Al di fuori di tali interferenze di carattere amministrativo espressamente previste dalla legge, se la separazione del complesso immobiliare non può attuarsi se non mediante interferenze ben più gravi, interessanti la sfera giuridica propria di altri condomini, alla cui proprietà verrebbero ad imporsi limitazioni, servitù o altri oneri di carattere reale, è da escludere, in tale ipotesi che l'edificio scorporando possa avere una propria autonomia strutturale, pur essendo eventualmente autonoma la funzionalità di esso riferita alla sua destinazione e gestione amministrativa" (Cass. 18.7.1963 n. 1964; Cass 01.12.2010, n. 24380).

L'unico dubbio che teoricamente potrebbe impedire la percorribilità di questa strada è rappresentato dal fatto che lo scioglimento del condominio implica (stando a quanto è dato comprendere dal tenore della domanda) la separazione degli impianti.

Non riteniamo tuttavia che questo sia un ostacolo perché si tratta, a nostro avviso, di opere secondarie, che non modificano lo stato delle cose.

Invero, è stato affermato in giurisprudenza che alla stregua di una corretta applicazione degli artt. 61 e 62 disp. att. c.c. l'autorità giudiziaria può disporre lo scioglimento del condominio solo quando un complesso immobiliare sia suscettibile di divisione, senza che si debba attuare una diversa ristrutturazione, in parti distinte, aventi ciascuna una propria autonomia strutturale, pur potendo rimanere in comune tra gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall'art. 1117 cod. civ., mentre, ove la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato delle cose e siano necessarie opere per la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del condominio, e la costituzione di più condomini separati, possono essere approvati solo dall'assemblea condominiale con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio. (Cass., sez. II, 19.12.2011, n. 27507).

Questo principio è stato affermato dalla giurisprudenza appena citata partendo dal presupposto per cui ai sensi dell'art. 62 disp. att. c.c. quando lo scioglimento del condominio implica la modifica dello stato delle cose e occorrono opere per la diversa sistemazione dei locali o delle dipendenze, lo scioglimento è riservato all'assemblea, senza che sia richiamata la possibilità di ricorrere. Sennonché la medesima sentenza ha specificato che le opere necessarie nel caso di specie (opere per la sistemazione della gronda e del discente pluviale, ovvero delle facciate esterne) non erano assimilabili a quella "modifica dello stato delle cose" e a quelle "opere per la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze dei condomini" che escludono l'intervento dell'autorità giudiziaria per lo scioglimento del condominio a norma dell'art. 62 disp. att., comma 2, c.c..

Ricorrendo a questo istituto le spese necessarie allo scioglimento della comunione dovrebbero essere sostenute da tutti i condomini, in misura proporzionale al valore di ciascuna quota (Così ex multis, Cassazione civile 22 maggio 1973 n. 1482; Cassazione civile 24 febbraio 1986 n. 1111).

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