acquisto pre-asta

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  • Ultimo messaggio 06 settembre 2018
marzo17 pubblicato 17 marzo 2017

Buongiorno vi espongo il mio quesito. Da inizio anno siamo in trattativa per un acquisto di un immobile pignorato successivamente andato all'asta. In prima battuta una delle 2 creditrici ( una banca) non aveva accettato la nostra proposta. Dopo poco è uscito il bando d'asta e pertanto stavamo aspettando l'asta. Ci contatta il debitore il quale ci dice che la banca ora a ridosso dell'asta accetterebbe cifre inferiori. La mia domanda è questa: mancando meno di un mese all'asta è possibile mettere in piedi di nuovo una trattativa? e i tempi per concluderà saranno prima dell'asta?

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inexecutivis pubblicato 17 marzo 2017

Il problema posto nella domanda formulata risiede, a nostro avviso, nella previsione di cui all’art. 161 bis disp att c.p.c., ai sensi del quale il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso degli offerenti che abbiano prestato cauzione.

In concreto, poiché gli adempimenti pubblicitari sono stati compiuti è possibile che vengano presentate offerte di acquisto, e dunque i creditori non possono più chiedere ed ottenere dal Giudice un rinvio della vendita, poiché a questo fine è necessario il consenso di eventuali offerenti che potrebbero presentarsi.

 

L’unica strada percorribile è quella della rinuncia alla procedura ai sensi dell’art. 629 c.p.c., il quale dispone che “Il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti”.

marzo17 pubblicato 17 marzo 2017

Grazie per la risposta. Quindi se qualcuno ha presentato l'offerta non è fattibile perché dovrebbe rinunciare alla partecipazione. Ma se nessuno ha fatto ancora offerte si fa in tempo a chiudere lo stralcio prima dell'asta? Inoltre è conveniente o a questo punto è meglio aspettare l'asta?

inexecutivis pubblicato 17 marzo 2017

Se tutti i creditori rinunciano non è necessario il consenso di chi ha presentato offerta, consenso che invece deve essere prestato per il rinvio.

I tempi ci sono ma ovviamente il provvedimento di estinzione della procedura deve intervenire prima della vendita, appunto per evitare che a ridosso della stessa vengano formulate offerte di acquisto.

marzo17 pubblicato 17 marzo 2017

grazie

inexecutivis pubblicato 17 marzo 2017

a lei

Salvatore pubblicato 21 aprile 2017

Mi inserisco nella diuscussione per cercare di capire il funzionamento effettivo.
Supponendo che oggi si sia svolta l'asta e che vi sia stata una sola offerta ridotta del 25% del prezzo base e che sia stata accettata dal delegato,il residuo del prezzo è previsto entro 120 giorni dall'aggiudicazione.
Supponiamo ancora che il creditore sia uno solo (esempio una banca con ipoteca sull'immobile), e questi la prossima settimana venda il credito ipotecario ad una terza persona, questa terza persona può chiedere la rinuncia all'assegnazione del bene aggiudicato all'unico offerente che ha partecipato all'asta?
Nella discussione precedente avete menzionato l'art. 629 c.p.c  e più precisamente le parole aggiudicazione e assegnazione, per assegnazione si intende l'effettivo passaggio dell'immobile dopo aver versato il saldo prezzo?
Grazie

inexecutivis pubblicato 22 aprile 2017

L’art. 629 c.p.c., il quale dispone che “Il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti”, quando parla di assegnazione si riferisce, pacificamente, all’assegnazione del bene quale procedimento di liquidazione alternativo alla vendita, disciplinato dagli artt. 505 e seguenti c.p.c., in forza del quale il creditore può chiedere che i beni pignorati, invece di essere venduti, gli siano assegnati a totale o parziale soddisfacimento del credito.

Fatta questa premessa osserviamo che il creditore potrà rinunciare alla procedura anche dopo l’intervenuta aggiudicazione, ma questo non impedirà il trasferimento del bene in capo all’aggiudicatario, comportando esclusivamente che il prezzo da questi versato sarà restituito al debitore esecutato.

Invero, com’è stato recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione “Nel processo esecutivo per espropriazione immobiliare, in caso di rinuncia dei creditori, procedente ed intervenuti, manifestata dopo l'aggiudicazione provvisoria, quest'ultima resta ferma nei confronti del terzo aggiudicatario, in forza dell'art. 632, secondo comma, cod. proc. civ. e dell'art. 187 bis disp. att. cod. proc. civ.” (Cass., Sez. III, 07/03/2017, n. 5604).

 

Del resto, sotto questo profilo, l’art. 632, comma secondo, c.p.c. è chiaro nell’affermare che “Se l’estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione essa rende inefficaci gli atti compiuti, se avviene dopo l’aggiudicazione o l’assegnazione la somma ricavata è consegnata al debitore”. Dello stesso tenore è l’art. 187 bis disp att c.p.c., a mente del quale “in ogni caso di estinzione o chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l’aggiudicazione, anche provvisoria, o l’assegnazione, restano fermi nei confronti degli aggiudicatari o assegnatari, in forza dell’articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti”.

Salvatore pubblicato 23 aprile 2017

Grazie per la risposta.

inexecutivis pubblicato 24 aprile 2017

grazie a lei

Salvatore pubblicato 25 aprile 2017

Buongiorno, avrei un ulteriore domanda da porre al riguardo:
per un acquisto pre asta, devono essere coinvolte per forza tutte le figure interessate oppure è possibile acquistare il credito vantato dai creditori per poi sfruttare l'art.629?
Grazie e complimenti per le risposte ai quesiti che avvengono nonostante oggi sia un giorno festivo.

inexecutivis pubblicato 26 aprile 2017

Non riusciamo a cogliere il contenuto della domanda: l'art. 629 richiede, quale condizione, che la dichiarazione di rinuncia pervenga dal creditore procedente e dai creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo.

Salvatore pubblicato 26 aprile 2017

Quello che chiedevo è se i creditori per cedere a terzi il proprio credito, serva il consenso del debitore esecutato.
Grazie e buona giornata.

inexecutivis pubblicato 27 aprile 2017

No, la cessione del credito non necessita del consenso del debitore ceduto, quantomeno nelle obbligazioni che hanno ad oggetto obbligazioni pecuniarie. Tuttavia la cessione è efficace nei confronti del debitore solo a partire dal momento in cui gli è notoficata o è da questi accettata.

denaro.f pubblicato 01 agosto 2018

Buonasera, è uscito oggi sul sito delle aste immobiliari un immobile che vorrei comperare senza aspettare che vada all’asta dando la possibilità di partecipare ad altre persone. Come si procede in questi casi? Ovviamente non si può fare l’offerta con il 25% in meno, giusto? Mettiamo caso che mi venga accettata la mia richiesta di acquisto a prezzo base d’asta, ci sono delle clausole diverse da rispettare o mi troverò con altri oneri da pagare oltre a quelli di aggiudicazione? Grazie infinite per la cortese risposta.

inexecutivis pubblicato 07 agosto 2018

A nostro avviso la risposta alla domanda formulata deve essere negativa.

Invero, nel momento in cui si apre il procedimento di vendita deve essere garantita, attraverso la presentazione delle offerte, la più ampia partecipazione degli interessati attraverso procedure competitive che consentano il conseguimento del massimo realizzo.

È evidente che accettare una offerta al di fuori dei tempi e dei modi di partecipazione alla vendita scanditi dagli artt. 571 e seguenti c.p.c. altererebbe questo meccanismo.

Peraltro, si tratterebbe di una compravendita che non impedirebbe affatto il prosieguo della procedura, e quindi l'atto di acquisto sarebbe del tutto inefficace nei confronti di un eventuale aggiudicatario.

Tuttavia esiste una modalità per poter acquistare comunque.

A questo fine occorre contattare il creditore procedente (ed eventualmente quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo) e prospettare loro l'interesse ad acquistare.

In questo modo detti creditori potrebbero rinunciare alla procedura (così) consentendo l'acquisto, ed ottenendo in cambio il prezzo di vendita (in tutto o in parte, a seconda dei casi).

Normalmente per conseguire questo risultato il notaio incaricato di procedere alla stipula dell'atto si reca in tribunale insieme alle parti il giorno in cui deve essere dichiarata estinta la procedura, ed in quella stessa sede: il giudice estingue la procedura, il notaio stipula e l'acquirente versa il prezzo ai creditori (a volte gli assegni circolari vengono preventivamente consegnati al notaio che provvede a girarli ai creditori medesimi dopo aver raccolto le firme).

alessioto pubblicato 03 settembre 2018

Buongiorno,

intervengo in questa discussione, ringraziandovi in anticipo e ponendo il mio quesito.

In termini di tempistiche, l'estinzione del processo fatta dai creditori entro quanti giorni può essere fatta prima dell'asta?

Grazie 

inexecutivis pubblicato 06 settembre 2018

La formulazione della domanda non è chiarissima.

Evidentemente nella domanda ci si intende riferire alla possibilità che i creditori rinuncino alla procedura.

In proposito va ricordato che l’art. 629 c.p.c., dispone che “Il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti”, Il creditore potrà rinunciare alla procedura anche dopo l’intervenuta aggiudicazione, ma questo non impedirà il trasferimento del bene in capo all’aggiudicatario, comportando esclusivamente che il prezzo da questi versato sarà restituito al debitore esecutato.

È stato recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione che “Nel processo esecutivo per espropriazione immobiliare, in caso di rinuncia dei creditori, procedente ed intervenuti, manifestata dopo l'aggiudicazione provvisoria, quest'ultima resta ferma nei confronti del terzo aggiudicatario, in forza dell'art. 632, secondo comma, cod. proc. civ. e dell'art. 187 bis disp. att. cod. proc. civ.” (Cass., Sez. III, 07/03/2017, n. 5604).

Del resto, sotto questo profilo, l’art. 632, comma secondo, c.p.c. è chiaro nell’affermare che “Se l’estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione essa rende inefficaci gli atti compiuti, se avviene dopo l’aggiudicazione o l’assegnazione la somma ricavata è consegnata al debitore”. Dello stesso tenore è l’art. 187 bis disp att c.p.c., a mente del quale “in ogni caso di estinzione o chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l’aggiudicazione, anche provvisoria, o l’assegnazione, restano fermi nei confronti degli aggiudicatari o assegnatari, in forza dell’articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti”.

Peraltro, ragionando diversamente, il debitore (che magari ha estinto il debito nei confronti dei creditori ottenendo in cambio la dichiarazione di rinuncia) resterebbe esposto alla variabile, a lui non imputabile, dei tempi necessari affinchè, depositate le dichiarazione di rinuncia, la procedura venga formalmente dichiarata estinta.

Sempre nella medesima direzione va segnalata l’ulteriore pronuncia contenuta in Cass., sez. III, 21.11.2017, n. 27545, a mente della quale “L’estinzione del processo esecutivo si verifica per effetto della sola rinuncia dell'unico creditore, avendo il provvedimento di estinzione del giudice dell'esecuzione natura meramente dichiarativa: ne deriva che, dopo il deposito dell'atto di rinuncia, non è più ammesso l'intervento di altri creditori.

Insomma, ed in definitiva, se il creditore rinuncia prima dell’aggiudicazione, coloro che nel frattempo hanno formulato offerte di acquisto restano pregiudicati, poiché il legislatore ha scelto di sacrificare la loro posizione rispetto all’interesse di favorire una soluzione bonaria della vertenza tra creditore e debitore.

 

 

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