acquisto lotto in asta

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  • Ultimo messaggio 21 febbraio 2022
carmeluzzo pubblicato 17 febbraio 2022

Buongorno,

i miei vicini sono all'asta per la casa e alcuni terreni, i lotti nella perizia sono divisi ma vengono venduti in un unico lotto.

Hanno avuto nell'ottobre scorso il provvedimento di sospensione concordata Ex Art. 624 BIs e prima c'è stato il deposito assenso creditori

Ora loro vorrebbero vendermi una parte di terreno che è davanti alla mia casa (probabilmente per cercare di salvarsi la casa) e io sono d'accordo a comperare, anche perchè davanti alla mia casa c'è una discarica di rumenta buttata da loro.

La domanda è, visto che l'asta è stata sospesa con il provvedimento di sospensione concordata ex art. 624 bis, (ma ancora non estinta) io per comperare ho bisogno del consenso dei creditori, oppure loro possono vendere?

Attendo risposta e vi faccio i miei complienti per il sito

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robertomartignone pubblicato 17 febbraio 2022

Occorre fare un iter preciso , anche perchè vi è un unico lotto . Non è detto che i creditori diano l ' assenso , il tutto va verificato con un ' attenta analisi del caso .Sarebbe stato piu' semplice se il tutto fosse stato diviso in piu' lotti , dato che con quanto ricavato i " vicini " chiuderebbero la procedura . Sempre che i creditori non pensino di ricavare di piu ' andando in asta . Deve anche  verificare le cifre e consultare la perizia . Attenda la risposta dell ' esperto .

inexecutivis pubblicato 21 febbraio 2022

L'intervenuta sospensione della pocedura esecutiva non consente al debitore di vendere in proprio, poichè il bene è ancora gravato dal pignoramento e, scaduto il termine, la procedura potrebbe riprendere il suo corso.

Normalmente la sospensioene ex art. 624 bis interviene quando il debitore è riuscito a concludere con i creditori un piano di rientro, ed i creditori confidano nel fatto che il debitore pagherà.

E' dunque possibile che il debitore abbia già pagato qualcosa o sia in procinto di farlo (perchè, ad esempio, sta vendendo altri immobili o ha trovato liquidità in qualche modo).

Questo potrebbe essere il presupposto per cui si potrebbero contattare i creditori ed offrire loro il prezzo di compravendita di questo terreno, che aggiunto a quanto il debitore ha già pagato o promesso di pagare potrebbe indurre i creditori a rinunciare alla procedura.

Come si vede, quindi è una questione di "numeri".

Se invece il debitore non ha risorse proprie, un tentativo di acquisto deve riguardare lintero lotto.

Invero, nel momento in cui si apre il procedimento di vendita deve essere garantita, attraverso la presentazione delle offerte, la più ampia partecipazione degli interessati attraverso procedure competitive che consentano il conseguimento del massimo realizzo.

È evidente che accettare una offerta al di fuori dei tempi e dei modi di partecipazione alla vendita scanditi dagli artt. 571 e seguenti c.p.c. altererebbe questo meccanismo.

Peraltro, si tratterebbe di una compravendita che non impedirebbe affatto il prosieguo della procedura, e quindi l'atto di acquisto sarebbe del tutto inefficace nei confronti di un eventuale aggiudicatario.

Tuttavia esiste una modalità per poter acquistare comunque.

A questo fine occorre contattare il creditore procedente (ed eventualmente quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo) e debitore, prospettando loro l'interesse ad acquistare.

In questo modo detti creditori potrebbero rinunciare alla procedura (così) consentendo l'acquisto, ed ottenendo in cambio il prezzo di vendita (in tutto o in parte, a seconda dei casi).

Normalmente per conseguire questo risultato il notaio incaricato di procedere alla stipula dell'atto si reca in tribunale insieme alle parti il giorno in cui deve essere dichiarata estinta la procedura, ed in quella stessa sede: il giudice estingue la procedura, il notaio stipula e l'acquirente versa il prezzo ai creditori (a volte gli assegni circolari vengono preventivamente consegnati al notaio che provvede a girarli ai creditori medesimi dopo aver raccolto le firme).

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