L'intervenuta sospensione della pocedura esecutiva non consente al debitore di vendere in proprio, poichè il bene è ancora gravato dal pignoramento e, scaduto il termine, la procedura potrebbe riprendere il suo corso.
Normalmente la sospensioene ex art. 624 bis interviene quando il debitore è riuscito a concludere con i creditori un piano di rientro, ed i creditori confidano nel fatto che il debitore pagherà.
E' dunque possibile che il debitore abbia già pagato qualcosa o sia in procinto di farlo (perchè, ad esempio, sta vendendo altri immobili o ha trovato liquidità in qualche modo).
Questo potrebbe essere il presupposto per cui si potrebbero contattare i creditori ed offrire loro il prezzo di compravendita di questo terreno, che aggiunto a quanto il debitore ha già pagato o promesso di pagare potrebbe indurre i creditori a rinunciare alla procedura.
Come si vede, quindi è una questione di "numeri".
Se invece il debitore non ha risorse proprie, un tentativo di acquisto deve riguardare lintero lotto.
Invero, nel momento in cui si apre il procedimento di vendita deve essere garantita, attraverso la presentazione delle offerte, la più ampia partecipazione degli interessati attraverso procedure competitive che consentano il conseguimento del massimo realizzo.
È evidente che accettare una offerta al di fuori dei tempi e dei modi di partecipazione alla vendita scanditi dagli artt. 571 e seguenti c.p.c. altererebbe questo meccanismo.
Peraltro, si tratterebbe di una compravendita che non impedirebbe affatto il prosieguo della procedura, e quindi l'atto di acquisto sarebbe del tutto inefficace nei confronti di un eventuale aggiudicatario.
Tuttavia esiste una modalità per poter acquistare comunque.
A questo fine occorre contattare il creditore procedente (ed eventualmente quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo) e debitore, prospettando loro l'interesse ad acquistare.
In questo modo detti creditori potrebbero rinunciare alla procedura (così) consentendo l'acquisto, ed ottenendo in cambio il prezzo di vendita (in tutto o in parte, a seconda dei casi).
Normalmente per conseguire questo risultato il notaio incaricato di procedere alla stipula dell'atto si reca in tribunale insieme alle parti il giorno in cui deve essere dichiarata estinta la procedura, ed in quella stessa sede: il giudice estingue la procedura, il notaio stipula e l'acquirente versa il prezzo ai creditori (a volte gli assegni circolari vengono preventivamente consegnati al notaio che provvede a girarli ai creditori medesimi dopo aver raccolto le firme).