ACQUISTO CASA ALL'ASTA

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  • Ultimo messaggio 18 giugno 2019
annaguerra pubblicato 15 giugno 2019

Buonasera di recente ho acquistato una casa all'asta, oltre a pagare i debiti condominiali dell'anno in corso e quello precedente, mi è statoto chiesto di pagare anche i consumi dell'acqua dell'esecutato avendo il condominio un contatore in comune,

A tal proposito Le chiedo: Ma devo pagare tale consumi e se si, posso chiedere documentazione attestante tali consumi.

inexecutivis pubblicato 18 giugno 2019

Nel rispondere alla domanda occorre partire dalla lettura dell’art. 63 disp. att. c.p.c., il quale prevede che   "chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso ed a quello precedente".

Il legislatore utilizzando il termine “contributi” ha volutamente utilizzato una espressione omnicomprensiva, che abbraccia tutte le spese comunque dovute dal condomino in quanto tale, a prescindere dalla genesi dell’obbligazione pecuniaria.

Quanto alla documentazione giustificativa delle spese, osserviamo quanto segue.

L’art. 1129, secondo comma, c.c. (come modificato dalla legge n. 220/2012), stabilisce che l'amministratore del condominio, all'atto dell'assunzione dell'incarico deve comunicare, tra le altre cose, i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può prendere gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata dei documenti condominiale".

A sua volta, l’art. 1130-bis c.c., dispone che “i condomini e i titolari di dritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti contabili giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese”.

In questa direzione si è espressa anche la giurisprudenza di merito (Tribunale di Benevento, 14.5.2013, n. 776) e di legittimità (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1544 del 28/01/2004), secondo la quale In tema di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea condominiale, benché l'amministratore del condominio non abbia l'obbligo di depositare la documentazione giustificativa del bilancio negli edifici, egli è tuttavia tenuto a permettere ai condomini che ne facciano richiesta di prendere visione ed estrarre copia, a loro spese, della documentazione contabile, gravando sui condomini l'onere di dimostrare che l'amministratore non ha loro consentito di esercitare detta facoltà” (Nella specie, la S.C., in applicazione del succitato principio, ha confermato la sentenza di merito, secondo la quale la mancata indicazione nell'avviso di convocazione dell'assemblea del luogo e delle ore in cui sarebbe stato possibile l'esame della documentazione contabile era insufficiente a far ritenere dimostrato da parte dei condomini l'impossibilità di prenderne visione).

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