inexecutivis
pubblicato
20 maggio 2021
A nostro avviso per rispondere alla domanda occorre premettere alcuni dati normativi.
Ai sensi dell’art. 573, comma 2 c.p.c., “Se sono state presentate istanze di assegnazione a norma dell’articolo 588 e il prezzo indicato nella migliore offerta o nell’offerta presentata per prima è inferiore al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita e procede all’assegnazione”.
Il successivo comma terzo aggiunge che “Ai fini dell’individuazione della migliore offerta, il giudice tiene conto dell’entità del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme, dei modi e dei tempi del pagamento nonché di ogni altro elemento utile indicato nell’offerta stessa”.
Quindi, a parità di prezzo offerto il bene sarà aggiudicato:
1 all’offerente che ha prestato la cauzione di maggiore importo;
2 a parità di cauzione all’offerente che ha indicato un termine per il saldo prezzo più breve;
3. a parità di termine all’offerente che ha presentato l’offerta per primo.