120 giorni dall'eventuale data di aggiudicazione.

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  • Ultimo messaggio 23 aprile 2019
simocalcaz pubblicato 19 aprile 2019

Buongiorno a tutti,

Secondo voi ha senso abbassare i giorni in cui si pensa di finalizzare il saldo dell'importo?

Ho letto che potrebbe essere un dato che il professionista potrebbe tenere in considerazione.

Ipotizzando di impegnarsi a saldare entro 90 giorni, cosa si rischia? I novanta giorni partono dalla consegna del decreto di traferimento o dal giorno in cui è fissata l'asta?

Io ad esempio ho richiesto un mutuo, che tuttavia è già stato deliberato.

Grazie in anticipo per la risposta

inexecutivis pubblicato 23 aprile 2019

L’impegno a versare il saldo del prezzo in un termine inferiore a quello massimo previsto nell’avviso di vendita potrebbe avere una sua utilità nel caso in cui fossero presentate più offerte.

Per comprenderlo, occorre procedere alla lettura dell’art. 573 c.p.c., a mente del quale in caso di pluralità di offerte il giudice (o il professionista delegato) indice la gara sull’offerta più alta.

È chiaro che in questo caso il bene verrà aggiudicato a colui il quale risulterà, all’esito della medesima, il miglior offerente.

Potrebbe accadere invece che la gara non abbia luogo o perché tutti gli offerenti sono assenti, o perché, pur presenti, non eseguano rilanci.

I problemi che la situazione appena descritta pone sono per lo meno due: il primo è quello di individuare, tra più offerte di pari importo, quella migliore; il secondo è quello di stabilire, in caso di offerte uguali, quale sia da preferirsi.

Prima dell’intervento normativo compiuto dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con l. 6 agosto 2015, n. 132, nel silenzio del codice, non potendosi percorrere la strada di individuare criteri di accertamento dell’offerta più vantaggiosa (ad esempio quella che prevedesse il versamento del prezzo nel minor termine) in quanto la riforma del 2005 aveva individuato quale unico criterio di selezione delle offerte l’importo, la sola alternativa praticabile era quella di disporre l’incanto.

Questi approdi devono essere oggi completamente rivisti per effetto del significativo intervento legislativo operato con il d.l. 83/2015.

Il terzo comma dell’art. 573, infatti, così dispone: “Ai fini dell’individuazione della migliore offerta, il giudice tiene conto dell’entità del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme, dei modi e dei tempi del pagamento nonché di ogni altro elemento utile indicato nell’offerta stessa”. Il cambio di rotta è evidente: il prezzo non è più l’unico, ma uno dei criteri di selezione delle offerte, le quali dovranno essere valutate anche tenendo conto: delle cauzioni, delle forme dei tempi e dei modi di pagamento del prezzo, nonché di ogni altro ulteriore elemento che possa rendere una offerta più appetibile di altre.

È chiaro allora che in caso di offerte di pari importo sarà preferita l’offerta che contenga la cauzione maggiore, ed in caso di ulteriore parità quella che indichi il minor tempo di versamento del saldo prezzo.

Il quadro si completa con la previsione di cui al secondo comma dell’art. 572, ai sensi del quale in caso in cui, nonostante i criteri di cui al terzo comma, non sia possibile individuare una offerta migliore delle altre, il Giudice attribuisce il bene a colui il quale ha formulato l’offerta per primo, con la conseguenza che diventa oggi assai importante segnare non solo la data, ma anche l’ora di presentazione delle offerte.

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