Ricerca...: Revocatoria - 68 Risultati trovati

Il decreto di trasferimento ordine liberazione , effetti opposizioni azioni dilatorie del esecutato
eurodefault pubblicato 22 giugno 2017

Buona sera sono , l aggiudicatario di un immobile da circa un mese. Premetto che ho scelto questa sezione pur avendo qualche quesisto che riguarda il rilascio per una trattazione unica senza che abbia a ripetere nella sezione di custodia . In caso contrario su vostra indicazione trattero separatamente.

Premetto che ho provveduto a tutti i miei obblighi economici.  Ora l occupante esecutato ha una strategia dilatoria opponendosi a qualsiasi atto . Pert tali opposizioni nel esecuzione fin qui nulla di preoccupante vista le previsione dell art 2929 c.c. 

Ora il custode sta predisponendo l ordine di liberazione da far emettere al Giudice.

L esecutato a seguito del aggiudicazione ha effettuato un atto di cui non ho esatta cognizione avendomelo accennato il responsabile della procedura.Presumerei che intenda e o abbia  impugnato l a validita dela procedura di aggiudicazione , seppur questa si si a svolta correttamente .

Primo quesito 

L eventuale impugnazione della procedura di aggiudicazione mi verrebbe notificata( ovvero io sarei parte ?) ? Una tale impugnazione e" idonea a sospendere l effficacia del ordine di  liberazione e impeditiva per l  emissione del decreto di trasferimento sino a decisione ?

Secondo quesito 

L oposizione all ordine di liberazione , seppur non vi sia alcun titolo opponibile alla procedura, sospende l ordine di liberazione? In tal caso , specie se idoneo a sospendere , io divento parte avendo l interesse o sono estraneo?

 

Terzo quesito

L impugnazione del decreto di trasferimento , sospende la sua efficacia  , e o impedisce la trascrizone ?In tal caso io sono parte di questa impugnazione ?

 

Quarto quesito 

Se nell impugnazione del decreto di trasferimento ( ove presumoio sia parte) , qualora tale impugnazione non mi consenta di entrare in possesso del immobile , , dato lo scopo dilatorio di queste opposizioni , manifestatamente infondate, , posso proporre riconvenzionale per   azione temeraria richiedendo i danni ( quali ad esempio canane di locazione che sono costeetto a pagare dalla data del decreto di trasfiremnto sino a conclusione o il mancato godimento corrispondente al canone di locazione in libero mercato dell immobile in oggetto) ?

Tale tipo di dolo nell azione temeraria con scopo dilatorio possono integrare la previsione sanzionatoria del terzo comma e se in tal caso sia alternativa o possa concorrerre in cumulo  al primo comma?

 

Quinto quesito 

L immobile in oggetto e"  stato oggetto di revoicatoria fallimentare( passata in giudicato nel corso dell esecuzione)  pertanto l occupanfte esecutato ha l inefficacia del rogito intercorso tra lui e la societa fallita .

Aconcorche io non sappia se la sentenza revocatoria sia stata annotata ( l azione revocatoria ovviamente e"  trascritta)  la trascrizione del trasferimento va effettuata contro la societa fallita o contro l occupante esecutato ? Nel caso sia piu corretto che la trascrizione sia contro la societa fallita , e la sentenza della revocatoria ( per qualsiasi motivo eventuale ) non sia stata annotata , debbo richedere al delegato di provvedere presso il curatore ( o al giudice del fallimento di provvedere alla annotazione?  Eventualmente ( e se piu solerte ) posso procedere io con istanza per richiedere presso il giudice del fallimento  per l annotazione?  

Gfrazie per le risposte che vogliate dare visto l articolato Con ossequio 

  • 0
Le operazioni di vendita ricky62
inexecutivis pubblicato 15 maggio 2017 - Ultima modifica 15 maggio 2017

Le domande giudiziali non sono mai oggetto di cancellazione. Vi osta l'art. 586 cpc, che non le contempla, e la loro stessa funzIone prenotativa. Esse, cioè, hanno l'effetto di anticipare al momento della loro trascrizione gli effetti della sentenza che quella domanda giudiziale intendere conseguire.

Così, ad esempio, se trascrivo una domanda giudiziale per revocatoria nel 2013, ed ottengo la sentenza di acoglimento della domanda nel 2017, gli effetti di quella sentenza retroagiranno al 2013, e così potrò opporre la revocatoria a tutti coloro che, dopo la trascrizione della mia domanda abbiano trascritto loro atti, anche se precedenti alla sentenza.

Proprio in forza delle ragioni innanzi esplicitate, per le domande giudiziali si pone, come detto, non già un problema di cancellabilità, quanto piuttosto di opponibilità, nel senso di possibilità o meno di chi ha trascritto la domanda giudiziale di far valere la relativa sentenza non solo nei confronti di colui contro il quale (in questo caso il debitore esecutato) è stata trascritta, ma anche nei confronti degli aventi causa di quest'ultimo (in questo caso l'aggiudicatario).

Se nel caso sottopostoci, come ci pare di capire, questa domanda è opponibile (poichè trascritta prima del pignoramento e nè il creditore procedente, nè quelli intervenuti sono titolari di ipoteca iscritta prima della trascrizione della domanda) ciò vuol dire, come abbiamo detto nella precedente risposta, che colui che ha trascritto la domanda giudiziale potrebbe sottoporre a pignoramento il bene, per soddisfarsi delle sue ragioni di credito ni confronti del debitore esecutato, anche  se questo bene è stato nel frattempo trasferito in capo all'aggiudicatario.

  • 0
Close