La risposta del professionista delegato ci sembra corretta.
Invero, con riferimento al pagamento per il tramite di operazioni bancarie, quello che conta per il destinatario dello stesso è la data della valuta, poiché essa indica il momento in cui la somma di danaro è materialmente entrata nella disponibilità del medesimo.
Occorrerà dunque vedere se, alla data prevista quale termine ultimo, il "saldo disponibile" sul conto corrente di destinazione comprenda o meno il prezzo versato, essendo irrilevante a questo fine sia il "saldo contabile" - che riflette la registrazione delle operazioni in ordine puramente cronologico -, sia il "saldo per valuta" - che è effetto del posizionamento delle partite unicamente in base alla data di maturazione degli interessi.
Quello del saldo disponibile infatti, è il criterio cui la giurisprudenza fa riferimento, ad esempio, in tema di revocatoria fallimentare, osservando che "In tema di revocatoria fallimentare, le rimesse sul conto corrente dell'imprenditore successivamente fallito sono legittimamente revocabili, ai sensi dell'art. 67 legge fall., quando il conto stesso, all'atto della rimessa, risulti "scoperto". Pertanto al fine di accertare se una rimessa del correntista sia destinata al pagamento di un proprio debito verso la banca ed abbia quindi funzione solutoria, ovvero valga solo a ripristinare la provvista sul conto corrente, occorre fare riferimento al criterio del "saldo disponibile" del conto, da determinarsi in ragione delle epoche di effettiva esecuzione di incassi ed erogazioni da parte della banca; non è, invece, idoneo né il criterio del "saldo contabile", che riflette la registrazione delle operazioni in ordine puramente cronologico, né quello del "saldo per valuta", che è effetto del posizionamento delle partite unicamente in base alla data di maturazione degli interessi. (Nella specie, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, la quale aveva omesso di accertare se le rimesse accreditate con il criterio della valuta si riferissero a versamenti attuati con mezzi a disponibilità immediata, oppure a mezzi di pagamento la cui disponibilità si fosse determinata nel momento, successivo, in cui la banca avesse acquistato la disponibilità effettiva della somma" Cass. Sez. 1, 15/07/2010 n. 16608).