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Le operazioni di vendita Tempistica saldo prezzo
inexecutivis pubblicato 19 settembre 2018

La risposta del professionista delegato ci sembra corretta.

Invero, con riferimento al pagamento per il tramite di operazioni bancarie, quello che conta per il destinatario dello stesso è la data della valuta, poiché essa indica il momento in cui la somma di danaro è materialmente entrata nella disponibilità del medesimo.

Occorrerà dunque vedere se, alla data prevista quale termine ultimo, il "saldo disponibile" sul conto corrente di destinazione comprenda o meno il prezzo versato, essendo irrilevante a questo fine sia il "saldo contabile" - che riflette la registrazione delle operazioni in ordine puramente cronologico -, sia il "saldo per valuta" - che è effetto del posizionamento delle partite unicamente in base alla data di maturazione degli interessi.

Quello del saldo disponibile infatti, è il criterio cui la giurisprudenza fa riferimento, ad esempio, in tema di revocatoria fallimentare, osservando che "In tema di revocatoria fallimentare, le rimesse sul conto corrente dell'imprenditore successivamente fallito sono legittimamente revocabili, ai sensi dell'art. 67 legge fall., quando il conto stesso, all'atto della rimessa, risulti "scoperto". Pertanto al fine di accertare se una rimessa del correntista sia destinata al pagamento di un proprio debito verso la banca ed abbia quindi funzione solutoria, ovvero valga solo a ripristinare la provvista sul conto corrente, occorre fare riferimento al criterio del "saldo disponibile" del conto, da determinarsi in ragione delle epoche di effettiva esecuzione di incassi ed erogazioni da parte della banca; non è, invece, idoneo né il criterio del "saldo contabile", che riflette la registrazione delle operazioni in ordine puramente cronologico, né quello del "saldo per valuta", che è effetto del posizionamento delle partite unicamente in base alla data di maturazione degli interessi. (Nella specie, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, la quale aveva omesso di accertare se le rimesse accreditate con il criterio della valuta si riferissero a versamenti attuati con mezzi a disponibilità immediata, oppure a mezzi di pagamento la cui disponibilità si fosse determinata nel momento, successivo, in cui la banca avesse acquistato la disponibilità effettiva della somma" Cass. Sez. 1, 15/07/2010 n. 16608).

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Il pignoramento Opponibilità del diritto di abitazione mantenuto in seguito ad atto a favore di terzo
inexecutivis pubblicato 04 agosto 2018

Rispondiamo alla domanda sulla scorta delle informazioni che ci vengono fornite osservando che a nostro avviso il trasferimento del bene si è prodotto direttamente in capo al terzo mediante applicazione della fattispecie del contratto a favore di terzo, di cui all'art. 1411 c.c. Va detto sul punto (sebbene il dato non sia centrale rispetto alla tematica prospettata) che nonostante le perplessità di taluna dottrina, la giurisprudenza ammette che il contratto a favore di terzo possa avere ad oggetto anche il trasferimento di un diritto reale immobiliare (cfr, sul punto, cass. sez. III, 5 aprile 1974, n. 967 nonché, più di recente, 1 febbraio 2003, n. 18321).

Fatta questa premessa, i dati contenuti nel quesito posto ci inducono a ritenere che il pignoramento eseguito nei confronti del terzo in favore del quale è intervenuta la stipulazione sia possibile ai sensi dell'art. 2929 bis c.c. (introdotto dall’art. 12, comma 1 del d.l. 27 giugno 2015 n. 83, convertito  con modificazioni nella l. 6 agosto 2015 n. 132)

La norma è stata coniata proprio al fine di tutelare il creditore contro gli atti di trasferimento a titolo gratuito fraudolentemente posti in essere dal debitore al fine di sottrarre i propri beni alla garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c., dispensandolo dalla necessità di intraprendere, prima di dar corso all'azione esecutiva, un'azione di revocazione.

Essa prevede che il creditore il quale sia stato pregiudicato da un atto del debitore a titolo gratuito avente ad oggetto la costituzione di un vincolo di indisponibilità o l'alienazione di beni immobili o mobili registrati compiuto successivamente al sorgere del credito, può procedere, se munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente agito in revocatoria, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto.

La disposizione si applica anche in favore del creditore anteriore che interviene nella procedura esecutiva entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole.

Il secondo comma della disposizione (nel testo riscritto dall'art. 4, comma 1-bis, D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 giugno 2016, n. 119), specifica poi che se con l'atto di trasferimento è stato riservato o costituito alcuno dei diritti di cui al primo comma dell'articolo 2812 c.c. (tra cui il diritto di abitazione), il creditore pignora la cosa come libera nei confronti del proprietario, e tali diritti si estinguono con la vendita del bene e i terzi titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto ai creditori cui i diritti sono opponibili.

La norma si conclude con la previsione per cui l'azione esecutiva non può essere esercitata nei confronti degli acquirenti a titolo oneroso dall'avente causa del contraente immediato, salvi gli effetti della trascrizione del pignoramento.

Proprio in forza della norma appena richiamata riteniamo non solo che l'azione esecutiva intrapresa nei confronti dell'acquirente sia ammissibile, ma che al creditore non possa essere opposto neppure il diritto di abitazione che con il contratto è stato costituito.

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