Ricerca...: Revocatoria - 68 Risultati trovati

Il decreto di trasferimento Revocatoria ex art.2901
miki1969 pubblicato 06 marzo 2019

Buongiorno. Un soggetto si è aggiudicato un bene ed è stato regolarmente emesso il decreto di trasferimento. Nell'avviso di vendita era indicata l'esistenza di una revocatoria ex art.2901 c.c.; adesso è stata pubblicata la sentenza di accogliemnto della revocatoria (l'attore vittorioso è un fallimento ma non è una revocatoria fallimentare) e adesso il Curatore chiede all'aggiudicatario la consegna dell'immobile. Tuttavia io ritengo che l'attore vittorioso debba semplicemente richiedere, al creditore della procedura esecutiva che ha pignorato nonostante la trascrizione della domanda ex art.2901 c.c., l'equivalente delle somme ricavate dalla vendita senza incanto. Siete d'accoro con la mia impostazione o mi sfugge qualche passaggio'

Grazie 

  • 0
Il fallimento del debitore Rinuncia agli atti esecutivi per transazione e possibile azione revocatoria
inexecutivis pubblicato 05 marzo 2019

A nostro avviso la strada più sicura è quella di procedere a formulare una istanza di assegnazione in seno alla procedura esecutiva.

Invero, un pagamento (meglio sarebbe parlare di datio in solutum) quale quello ipotizzato nella domanda potrebbe andare incontro alla revocatoria di cui all'art. 67, comma secondo, l.fall. ove compiuta nei sei mesi che precedono la dichiarazione di fallimento.

Potrebbe, inoltre, cadere sotto la scure della revocatoria di cui all'art. 67, comma primo n. 2, poiché la datio in solutum costituisce pagamento anomalo. In questi termini è orientata la giurisprudenza, la quale ha affermato che "In tema di azione revocatoria fallimentare, l'estinzione di un'obbligazione da parte del debitore mediante cessione di merce costituisce, in quanto prestazione diversa dal denaro, una "datio in solutum", qualificabile come mezzo anormale di pagamento e quindi revocabile ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 2, legge fall., né rileva l'accertamento di una clausola contrattuale in tal senso, poiché il creditore, in tal modo, realizza la compensazione del credito originario con il debito del pagamento del prezzo"(Cass. sez. 1 14/02/2011 n. 3581; negli stessi termini, meno recentemente, Sez. 122/05/2007 n. 11850; Sez. 1, 08/01/2001, n. 193; Sez. 1, 08/05/1992, n. 5512; Sez. 1 03/12/1983, n. 7235).

  • 0
Close