Non siamo d'accordo con l'impostazione proposta.
Ai sensi dell'art. 2901 c.c., con l'azione revocatoria il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni.
Si tratta, come si vede, di un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c.
Con la sentenza che dichiara inefficace l'atto, il creditore otterrà di poter procedere esecutivamente su quel bene come se lo stesso non fosse mai uscito dal patrimonio del suo debitore.
Se, come ci sembra di capire dalla domanda, il creditore è il fallimento che, avendo un credito nei confronti di un debitore, ha esperito un'azione revocatoria avente ad oggetto un atto dispositivo del suo debitore, riteniamo che a seguito della revocatoria il curatore abbia il diritto di agire esecutivamente su quel bene (ai sensi dell'art. 602 c.p.c.) per recuperare il credito vantato dalla curatela (non di ottenere la restituzione del bene ex art. 70 l.fall. poiché non si tratta di una revocatoria che ha ad oggetto atti posti in essere dal fallito)
A sua volta l'aggiudicatario, avendo subito l'evizione del cespite, potrà ottenere nei confronti dei creditori la ripetizione del prezzo versato ai sensi dell'art. 2921 c.c.
Dunque, il creditore/curatore non ha azione diretta nei confronti del creditore che ha agito in executivis.
Detto questo, osserviamo comunque che ove il creditore fosse concorde si potrebbe tentare la strada di fare versare a questi, direttamente nei confronti della curatela, il ricavato dalla vendita.
Si tratta di una soluzione che il curatore, nell'esercizio del suo ufficio, non potrebbe rifiutare (a meno che non ritenesse di poter rivendere il bene ad un prezzo superiore) in quanto la revocatoria viene esercitata dal curatore (ma non solo) in funzione esclusivamente liquidatoria, sicché la restituzione della somma alla curatela le consentirebbe di raggiungere direttamente il risultato ultimo della revocatoria, senza dover passare attraverso lo svolgimento di una procedura esecutiva che dovrebbe avere ad oggetto il bene.