Per rispondere alla domanda occorre partire dall'art. 2652, n. 5 c.c., il quale prevede la trascrizione delle “domande di revoca di atti soggetti a trascrizione, che siano stati compiuti in pregiudizio dei creditori”.
La norma si completa con la previsione per cui “La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda”. Di conseguenza chi ha trascritto la domanda, ottenuta sentenza di revocazione dell’atto, può opporre la revocatoria a coloro i quali, successivamente alla domanda, hanno acquistato da colui che era proprietario in base all’atto revocato.
Pertanto, al fine di comprendere se questa domanda sarà o meno opponibile all’aggiudicatario, occorrerebbe risalire alla data di trascrizione e verificare se essa è precedente o successiva al pignoramento o all’iscrizione ipotecaria in forza del quale il creditore procedente agisce o è intervenuto.
Nel caso di specie non vediamo problemi, in quanto la domanda giudiziale è stata trascritta successivamente al pignoramento.
Allo stesso modo, non vi saranno problemi in sede di successiva rivendita, in quanto la domanda giudiziale è inopponibile.