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Il decreto di trasferimento CANCELLAZIONE ATTI PREGIUDIZIEVOLI CON DECRETO DI TRASFERIMENTO DEL G.E.
inexecutivis pubblicato 14 dicembre 2020

Per rispondere alla domanda occorre partire dall'art. 2652, n. 5 c.c., il quale prevede la trascrizione delle “domande di revoca di atti soggetti a trascrizione, che siano stati compiuti in pregiudizio dei creditori”.

La norma si completa con la previsione per cui “La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda”. Di conseguenza chi ha trascritto la domanda, ottenuta sentenza di revocazione dell’atto, può opporre la revocatoria a coloro i quali, successivamente alla domanda, hanno acquistato da colui che era proprietario in base all’atto revocato.

Pertanto, al fine di comprendere se questa domanda sarà o meno opponibile all’aggiudicatario, occorrerebbe risalire alla data di trascrizione e verificare se essa è precedente o successiva al pignoramento o all’iscrizione ipotecaria in forza del quale il creditore procedente agisce o è intervenuto.

Nel caso di specie non vediamo problemi, in quanto la domanda giudiziale è stata trascritta successivamente al pignoramento.

Allo stesso modo, non vi saranno problemi in sede di successiva rivendita, in quanto la domanda giudiziale è inopponibile.

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Le operazioni di vendita Acquisto pre asta con più creditori
inexecutivis pubblicato 12 novembre 2020 - Ultima modifica 12 novembre 2020

Esatto.

Il presupposto per la revocatoria è il compimento di un atto lesivo del diritto del creditore di soddisfarsi sul patrimonio del debitore.

Il nostro ragionamento è: quale lesione è riscontrabile nella vendita di un bene ormai pignorato, che sarebbe comunque fuoriuscito dal patrimonio del debitore per effetto della vendita giudiziaria?

Un ipotetico creditore dovrebbe dire che se il debitore non avesse venduto, egli sarebbe intervenuto nella procedura, ma la cosa ci sembra difficile da ipotizzare, poiché se così fosse il creditore sarebbe già potuto intervenire per reclamare i propri diritti.

L'unica ipotesi teoricamente possibile è forse quella di un creditore che al momento della vendita negoziale non aveva titolo esecutivo per intervenire ma che subito dopo ha avuto il titolo che lo avrebbe legittimato all'intervento.

Solo questo creditore potrebbe dire che il bene è stato venduto e che questa vendita pregiudica i suoi diritti, ma per farlo dovrebbe anche dimostrare che se il bene fosse stato venduto all’asta si sarebbe ricavato un importo tale per cui anche lui avrebbe potuto utilmente partecipare alla distribuzione. Questa prova, francamente, è assai difficile, ed implica anche la valutazione del credito degli altri creditori.

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