La domanda giudiziale trascritta è una domanda trascritta ai sensi dell’art. 2652, n. 5 c.c., il quale appunto prevede la trascrizione delle “domande di revoca di atti soggetti a trascrizione, che siano stati compiuti in pregiudizio dei creditori”.
La norma si completa con la previsione per cui “La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda”. Di conseguenza chi ha trascritto la domanda, ottenuta sentenza di revocazione dell’atto, può opporre la revocatoria a coloro i quali, successivamente alla domanda, hanno acquistato da colui che era proprietario in base all’atto revocato.
Per intenderci: se A trascrive domanda di revoca dell’atto con cui B ha venduto a C, la successiva vendita fatta da C a D sarà inefficace nei suoi confronti;
Tuttavia, se ad agire o intervenire nell’esecuzione è un creditore ipotecario che ha iscritto ipoteca prima della trascrizione della domanda giudiziale l’acquisto in sede esecutiva non potrà dirsi pregiudicato dalla eventuale sentenza di accoglimento di quella domanda, a meno che l'iscrizione ipotecaria non sia avvenuta in mala fede.