inexecutivis
pubblicato
08 agosto 2017
A nostro avviso non vi sono i presupposti per procedere ad un annullamento della gara.
In materia di esecuzione forzata, infatti, si va sempre di più affermando in giurisprudenza l’assunto per cui l’allegazione della lesione del diritto al contradditorio è di per sé irrilevante, ove non sia puntualmente indicata la posizione giuridica soggettiva di diritto sostanziale che quella lesione ha comportato. Ciò in quanto “non potendosi configurare un generico ed astratto diritto al contraddittorio, è inammissibile l'impugnazione di un atto dell'esecuzione con la quale si lamenti la mera lesione del contraddittorio, senza prospettare a fondamento dell'impugnazione stessa le ragioni per le quali tale lesione abbia comportato l'ingiustizia del processo, causata dall'impossibilità di difendersi a tutela di quei diritti o di quelle posizioni giuridicamente protette" (Cass. n.12122/2003; Cass. 17 maggio 2005 n. 10334; Cass. 20 novembre 2009 n. 24532; Cass. 24 aprile 2012, n. 6459), sicché l'opponente non può “limitarsi a dedurre la lesione di un astratto e generico diritto al contraddittorio. (Cass. n. 20514/2014);
Allo stesso modo, e più in generale, la giurisprudenza ha affermato che “la mera violazione delle disposizioni che regolano il procedimento di vendita non è sufficiente per l'accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi, se non viene dedotto e anche dimostrato che la violazione abbia comportato nel caso concreto la lesione dell'interesse protetto vantato dal soggetto opponente” (V. da ultimo, Cass., sez. 3, 20.4.2015, n. 7999 in motivazione).
Insomma, sulla scorta dei dati contenuti nella domanda non riteniamo che vi siano i presupposti per invalidare il procedimento di vendita.
Infine, con riferimento al termine a decorrere dal quale si computano i venti giorni per promuovere opposizione agli atti esecutivi, deve osservarsi che secondo l’ormai consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità esso decorre dal momento dalla conoscenza legale o di fatto dell’atto da impugnare, con onere a carico dell’opponente di fornire la prova di quando questa conoscenza è intervenuta. Sul punto, in questi termini si è espressa, tra le altre, cass. 7.11.2016, n. 19272 secondo la quale “In tema di opposizione agli atti esecutivi, il principio secondo il quale l'opponente ha l'onere di provare, oltre che di allegare, il momento in cui ha avuto conoscenza dell'atto esecutivo che assume viziato, ai fini della verifica della tempestività dell'opposizione, deve essere coordinato con il principio dell'acquisizione probatoria, sicché l'onere è assolto anche qualora la prova della tempestività dell'opposizione emerga, comunque, dagli atti del fascicolo dell'esecuzione o da quelli prodotti dall'opposto”.