VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE

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  • Ultimo messaggio 12 dicembre 2019
zanlorenzi pubblicato 10 dicembre 2019

sono interessata all'asta di un appartamento, vorrei sapere se questi oneri giuridici possono creare rischi per l'aggiudicatario.

Domanda Giudiziale - Revoca di atto - presentata in data 18/09/2015 a firma di Pubblico Ufficiale -

Tribunale di Monza ai nn. 25541 di repertorio, trascritta il 01/10/2015 a Milano 2 ai nn. 95325/62103, a

favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da

Domanda Giudiziale.

Nota 1) si fa notare che la predetta citazione risulta annotata a margine della nota di trascrizione

dell’atto di Divisione stipulato in data 1 luglio 2015 nn. 156640/28255 di rep. del Notaio Giovanni

Roncoroni, sopracitato, con nota depositata in data 06 ottobre2015 ai 97201/1 6845; Nota 2) la

predetta domanda giudiziale riguarda anche altri immobili, estranei alla presente procedura esecutiva,

ed è trascritta anche a carico di altri soggetti; Nota 3) si riporta quanto indicato nella sopracitata nota

di trascrizione: “La Signora *** DATO OSCURATO *** chiede, ai sensi e per gli effetti degli artt.

1113 e/o 2901 cod. civ. accertare e dichiarare l’inefficacia della scrittura privata di divisione 1 luglio

2015 autenticata dal dott. Luigi Roncoroni Notaio in Desio, n. 156640/28255 rep., trascritta a Milano 

2’’ in data 3 luglio 2015 ai nn. 64901/42787; degli accordi di separazione con atti ai sensi del D.L.

132/2014 in data 9 aprile 2015 in particolare dell’atto di adempimento traslativo 1 luglio 2015, a rogito

Dott. Luigi Roncoroni Notaio in Desio, n. 156641/28256 rep., trascritto a Milano 2 in data 7 luglio 2015

ai nn.66360/43735 e dell’atto di adempimento traslativo 1 luglio 2015 a rogito dott. Luigi Roncoroni

Notaio in Desio n. 156642/28257 rep., trascritto a Milano 2, in data 7luglio2015 ai nn. 66364/43739.

La sentenza in 1° grado ha avuto esiro negativo.

E' stato fatto ricorso in appello.

Grazie per l'attenzione.

inexecutivis pubblicato 12 dicembre 2019

Dalle informazioni ci ha fornito ci sembra di capire che la prima domanda sia una domanda “di revoca di atti soggetti a trascrizione”.

La locuzione si riferisce all’art. 2652, n. 5 c.c., il quale appunto prevede la trascrizione delle “domande di revoca di atti soggetti a trascrizione, che siano stati compiuti in pregiudizio dei creditori”.

La norma prevede che la sentenza che dovesse accoglie la domanda non pregiudicherà i diritti acquistati a titolo oneroso da terzi in buona fede che abbiano trascritto il loro atto di acquisto prima della trascrizione della domanda giudiziale.

Sulla scorta di questi elementi, dunque, per poter comprendere se quella domanda giudiziale sarà in grado di pregiudicare l’acquirente occorrerà verificare se essa sia stata trascritta prima o dopo la trascrizione del pignoramento o dell’ipoteca di cui è titolare il creditore procedente o un eventuale creditore intervenuto.

Inoltre, il problema non si pone se ad agire è stato colui che ha trascritto la domanda di revocazione.

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