Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente

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  • Ultimo messaggio 01 gennaio 2018
mario.rossi pubblicato 26 dicembre 2017

buonasera, scusate il disturbo, ma sono nuovo in questo ambito e desidererei partecipare ad un asta per poter comprare un terreno.

c'è un dubbio che mi attanaglia perchè, sulla perizia, alla voce Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente è riportato che " Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: decreto di ammissione concordato preventivo derivante da atto giudiziario a favore di massa dei creditori del Concordato Preventivo --- a firma di Tribunale Civile e Penale di Vicenza in data 18/08/2011 ai nn. 1641/2011 trascritto a Schio in data 14/11/2011 ai nn. 10674 R.G. e 7569 R.P. " e non riesco a capire di che si tratti e di che spese sarebbe neccessario sostenere.

vi ringrazio in anticipo per una vostra, come consueto, puntuale e veloce risposta.

inexecutivis pubblicato 01 gennaio 2018

Per rispondere compiutamente alla domanda e giustificare l’opinione che ci accingiamo ad esprimere riteniamo sia utile compiere preliminarmente alcuni richiami di carattere normativo.

Ai sensi dell’art. 166, comma 1, l.fall. il decreto di ammissione al concordato preventivo "è pubblicato, a cura del cancelliere, a norma dell'articolo 17". Se poi il debitore possiede beni immobili “si applica la disposizione dell’art. 88, secondo comma”, il che vuol dire che il decreto di ammissione al concordato preventivo è soggetto a trascrizione nei registri immobiliari, così come la sentenza dichiarativa di fallimento.

È chiaro che tale trascrizione ha valore di mera pubblicità notizia, analogamente a quanto pacificamente ritenuto per la procedura fallimentare.

Chiarita la cornice normativa di riferimento, riteniamo che non ci dovrebbero essere problemi (usiamo il condizionale poiché non disponiamo di informazioni sufficienti).

Se la vendita del bene si sta svolgendo in ambito concordatario, oppure nell’ambito di una procedura fallimentare, magari scaturita dalla risoluzione del concordato (ma non crediamo che sia questo il caso, in quanto se così fosse dovrebbe risultare anche la trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento), nulla questio.

Parimenti non vediamo inconvenienti ove il bene sia oggetto di vendita nell’ambito di una procedura esecutiva individuale che sta proseguendo il suo corso ai sensi dell’art. 41 del TUB (testo unico bancario) poiché il creditore procedente è un istituto di credito titolare di garanzia ipotecaria, o perché il liquidatore del concordato ha ritenuto di subentrarvi ai sensi dell’art. 107 l.fall.

 

Una ulteriore ipotesi potrebbe essere quella per cui la procedura concordataria si è estinta. In tal caso, pur risultando ancora iscritta nei pubblici registri, la domanda di concordato non produrrà alcun effetto.

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