I quesiti da lei posti involgono due problematiche di fondo.
La prima è se il termine per il versamento del saldo prezzo sia termine perentorio (e quindi prorogabile prima della sua scadenza) o ordinatorio.
La seconda è se il termine per il versamento del saldo prezzo sia termine processuale (e dunque sottoposto al regime della sospensione feriale dei termini processuali di cui alla l. 7.10. 1969, n. 742).
In ordine al primo aspetto si è recentemente pronunciata la giurisprudenza della Cassazione, la quale facendo proprie le opinioni della prevalente dottrina e della giurisprudenza di merito ha osservato che "In tema di espropriazione immobiliare, il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario del bene staggito va considerato perentorio e non prorogabile, attesa la necessaria immutabilità delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, da ritenersi di importanza decisiva nelle determinazioni dei potenziali offerenti e, quindi, del pubblico di cui si sollecita la partecipazione, perché finalizzata a mantenere - per l'intero sviluppo della vendita forzata - l'uguaglianza e la parità di quelle condizioni tra tutti i partecipanti alla gara, nonché l'affidamento di ognuno di loro sull'una e sull'altra e, di conseguenza, sulla trasparenza assicurata dalla coerenza ed immutabilità delle condizioni tutte. (Cass., Sez. 3, 29/05/2015, n. 11171).
Dunque, trattandosi di termine perentorio, non ne è possibile chiedere la proroga.
Quanto all’applicazione del regime della sospensione feriale dei termini processuali, riteniamo che detta sospensione si applichi, sebbene l’opinione non sia unanimemente condivisa tra i giudici di merito.
A nostro giudizio, infatti, il termine per il pagamento del saldo prezzo è un termine processuale poiché si colloca all’interno del processo esecutivo con riferimento ad un adempimento dal quale deriva il successivo svolgersi della procedura in un senso piuttosto che in un altro. Detto altrimenti, si tratterebbe di uno dei termini entro il quale deve essere compiuta un’attività tipica del processo esecutivo per espropriazione forzata, circostanza questa che quindi giustifica la sottoposizione dello stesso alle regole dettate dalla legge 742/1969.
Questo convincimento si rinviene anche in seno alla giurisprudenza della Corte di Cassazione la quale ha osservato che “Il termine per il versamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario non ha funzione sostanziale (o essenzialmente tale), atteso che lo stesso si inserisce nel procedimento esecutivo, ma non lo conclude, per costituire il versamento del prezzo adempimento prodromico al trasferimento del bene, da cui la natura processuale del termine di cui si tratta, in quanto inteso a scandire il compimento di atti aventi natura processuale, diretti a concludere la fase del processo esecutivo”. (Cass., sez. I, 13 luglio 2012, n. 12004).
Anche Cass., sez. III, 19 gennaio 1987, n. 420 occupandosi del caso, simile, relativo al termine per il deposito dell’offerta in aumento ex art. 584 c.p.c., aveva optato per l’applicabilità della disciplina della sospensione feriale dei termini.