Versamento del saldo

  • 962 Viste
  • Ultimo messaggio 02 maggio 2017
pennyo pubblicato 27 aprile 2017

Buongiorno, avrei un dubbio da chiarire a proposito del versamento del saldo in caso di aggiudicazione dell'immobile. È possibile, avendo a disposizione una certa liquidità, versarne una parte con bonifico e la restante tramite mutuo, tutto entro i 120 giorni previsti dall'avviso? Grazie per l'eventuale risposta.

Ordina per: Standard | Il più nuovo | Voti
Salvatore pubblicato 28 aprile 2017

Buongiorno, di solito nell'avviso di vendita c'è scritto tutto, di come (in quale modalità) e quando deve avvenire il saldo.
Nella mia zona, di norma viene richiesto un altro assegno circolare sempre intestato al delegato.
Inerente il pagamento tramite mututo, se non erro, doveva essere segnalato prima dell'offerta scritta, anche questo lo trovi scritto di norma nell'avviso di vendita.
Saluti

inexecutivis pubblicato 01 maggio 2017

La norma non impedisce che il saldo prezzo, in tutto o in parte, sia versato tramite finanziamento. Anzi, il legislatore, con la riforma del 2005 ha espressamente previsto questa opzione. Intatti, il terzo comma dell’art. 585 c.p.c., prevede la possibilità che il versamento del prezzo venga eseguito dalla banca, che eroga direttamente in favore della procedura il mutuo contratto dall’acquirente, con garanzia ipotecaria di primo grado sull’immobile oggetto di vendita.

Se in sede di vendita l’aggiudicatario dichiarerà che intende avvalersi di questo meccanismo (non è necessario che lo faccia prima di presentare l'offerta, potendo falro anche successivamente all'aggiudicazione), è opportuno che il professionista delegato:

  1. consegni quanto prima all’aggiudicatario copia del verbale di aggiudicazione, poiché sulla scorta di esso la banca effettuerà il versamento del saldo prezzo;
  2. in vista della predisposizione della bozza del decreto di trasferimento il delegato acquisisca copia autentica del contratto di finanziamento.

Al fine di rendere operativa la norma e di limitare al massimo i possibili profili di rischio per la banca, l'ABI ha elaborato due protocolli che si occupano di disciplinare le modalità attraverso cui la previsione dell'art. 585, comma 3, c.p.c., può concretamente applicarsi.

Secondo il primo protocollo, la stipula del contratto di mutuo, il versamento della somma mutuata in favore della procedura, l'emissione del decreto di trasferimento ed suo deposito in cancelleria avvengano contestualmente davanti al Giudice dell'esecuzione.

Il secondo protocollo, invece, utilizza il meccanismo della ipoteca su cosa altrui, e prevede che i passaggi appena descritti si realizzino in tempi diversi.

In particolare, secondo questi protocolli, il soggetto potenziale acquirente contatterà la banca (ovviamente in tempo utile per il deposito dell'offerta di acquisto) la quale procederà all'istruttoria del finanziamento comunicandone l'esito almeno 15 giorni prima della vendita e sottoscrivendo con il mutuatario un preliminare di mutuo sottoposto alla condizione sospensiva dell'aggiudicazione.

A questa condizione per la verità il protocollo aggiunge anche quella del successivo trasferimento del bene all'aggiudicatario, ma si tratta di cuna condizione impossibile, in quanto il trasferimento del bene avverrà necessariamente, per espressa previsione dell'art. 596 c.p.c., dopo il versamento del saldo prezzo, e dunque dopo la stipula del contratto definitivo di mutuo.

Si osservi che questo preliminare consente all'istituto di credito di recedere dal contratto:

  1. in caso di oggettiva modifica delle condizioni patrimoniali e reddituali del mutuatario ai sensi dell'art. 1822 c.c.;
  2. nel caso in cui risultino vizi dell'immobile ai sensi dell'art. 1490 c.c.;
  3. nel caso in cui risultino gravami opponibili all'aggiudicatario, benché segnalati dall'esperto nominato per la stima nella sua relazione.

All'esito della vendita, se il promissario mutuatario non risulterà aggiudicatario, il contratto preliminare di mutuo si risolverà automaticamente.

Viceversa, in caso di aggiudicazione, le prati procederanno alla stipula del definitivo, contenente:

  1. l'assenso del mutuatario alla iscrizione ipotecaria di primo grado (sostanziale, in quanto le ipoteche eventualmente iscritte saranno cancellate ex art. 586 c.p.c.)
  2. la delega del mutuatario alla banca di erogare direttamente alla procedura l'importo del finanziamento.

 

Avvenuto il versamento, il Giudice adotterà il decreto di trasferimento ed il delegato provvederà immediatamente alla sua trascrizione.

pennyo pubblicato 02 maggio 2017

Grazie per le risposte come sempre esaustive.

inexecutivis pubblicato 02 maggio 2017

Grazie a lei

Close