Verbale di aggiudicazione

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  • Ultimo messaggio 27 luglio 2017
gianlucagalizia pubblicato 21 luglio 2017

Ho partecipato ad un asta senza incanto indetta dal ministero dello sviluppo economico relativa a degli immobili di una cooperativa in liquidazione coatta e me ne sono aggiudicato uno.

Ora siccome non c è un giudice di mezzo e le uniche persone con cui dialogare sono il notaio e i commissari liquidatori, vi chiedo quale delle due parti dovrà rilasciarmi il verbale di aggiudicazione definitiva ed entro quanto tempo è possibile averlo?

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inexecutivis pubblicato 24 luglio 2017

La risposta alla domanda formulata impone il preliminare richiamo ad alcuni dati normativi.

Ai sensi dell’art. 204 l.fall. il commissario liquidatore “procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell’autorità che vigila sulla liquidazione”.

Egli, ai sensi del successivo art. 210, “ha tutti i poteri necessari per la liquidazione dell’attivo”.

Dal combinato disposto di queste norme ricaviamo il convincimento per cui il verbale di aggiudicazione è atto del commissario liquidatore, e dunque è allo stesso che esso va richiesto.

 

Quanto ai tempi, osserviamo che la legge non li disciplina. Osserviamo, comunque, che ai sensi dell’art. 199 “il commissario liquidatore è, per quanto attiene all’esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale”.

gianlucagalizia pubblicato 25 luglio 2017

Approfitto della vostra gentilezza e vi chiedo anche se i commissari liquidatori sono tenuti a rilasciarmi un documento che attesti l aggiudicazione definitiva oppure no. O per meglio dire: la banca che andrà ad erogare il mutuo avrà bisogno di questo documento?

inexecutivis pubblicato 27 luglio 2017

Le domande sono distinte pur essendo, evidentemente, correlate.

Per chiarezza cerchiamo di rispondere separatamente a ciascuna di esse.

Il verbale di aggiudicazione è un atto della procedura, rispetto al quale l’aggiudicatario ha diritto di copia, essendo evidentemente interessato direttamente allo stesso.

A prescindere da questa elementare considerazione, osserviamo che l’obbligo del commissario liquidatore di consegnare il verbale di aggiudicazione è riconducibile all’obbligo di buona fede.

Proviamo a spiegare il perché.

Costituiscono principi generale dell’ordinamento quelli secondo cui le obbligazioni debbono essere adempiute secondo buona fede (art. 1375 c.c.) e con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 c.c.).

La buona fede rappresenta uno dei principi portanti dell’ordinamento, principio qualificato in dottrina come principio di ordine pubblico.

Nell’adempimento delle obbligazioni (di tutte le obbligazioni, indipendentemente dalla fonte legale o negoziale delle stesse) la buona fede si impone quale obbligo di salvaguardia, prescrivendo alle parti di agire in modo da preservare integri gli interessi dell’altra. Questo impegno di solidarietà, che si proietta al di là di quanto specificatamente previsto nel contratto (o nella legge), trova un limite nell’interesse del soggetto che è chiamato ad adempiere. Questi, cioè, è tenuto a far salvo l’interesse altrui ma non fino al punto di subire un apprezzabile sacrificio, personale o economico.

In questi termini si è detto che la buona fede identifica l’obbligo di ciascuna parte di salvaguardare l’utilità dell’altra nei limiti in cui ciò non comporti un apprezzabile sacrificio.

La stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha fatto propri questi concetti, affermando che “L'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, applicabile in ambito contrattuale ed extracontrattuale, che impone di mantenere, nei rapporti della vita di relazione, un comportamento leale (specificantesi in obblighi di informazione e di avviso) nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio” (Cass. Sez. 3, n. 3462 del 15/02/2007).

Traslando questi concetti al caso di specie, riteniamo che, in base al principio di buona fede, il liquidatore abbia l’obbligo di consegnare all’aggiudicatario il verbale di aggiudicazione. Si tratta di atto che egli detiene per ragioni del suo ufficio e che può inviare senza nessuno sforzo all’aggiudicatario.

 

Peraltro, se il saldo prezzo deve essere versato mediante ricorso al credito, normalmente la banca chiede copia del verbale di aggiudicazione, soprattutto se sarà essa medesima a provvedere al versamento in favore della procedura con iscrizione ipotecaria sull’immobile.

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