Vendita senza incanto - apertura buste

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  • Ultimo messaggio 18 luglio 2017
micheleaccettella pubblicato 14 luglio 2017

Buongiorno, volevo chiedere alcune informazioni cotesemente.

 

La vendita senza incanto è pubblica - nel senzo che, oltre agli offerenti e ai creditori, può essere presente chiunque tra cui il debitore ? O, in virtù per pericolo di turbativa d'asta, posso escludere anche la mera presenza del debitore ?

 

Inoltre, una volta conclusa la vendita e aggidicato l'immobile, se qualcuno dovesse presentarsi al mio studio per chiedere informazioni sull'esito della vendita, posso fornirgliele o devo mantenere il riserbo (invitandolo, al più, a consultare il portale on-line dellle vendite) ?

 

Grazie.

A

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inexecutivis pubblicato 18 luglio 2017

Rispondiamo alla domanda osservando che a differenza di quanto avviene per l'incanto, si ritiene generalmente che la gara non sia pubblica, svolgendosi pertanto con la partecipazione solo delle parti e degli offerenti.

Tra queste tuttavia è da annoverare certamente il debitore, che è parte del processo esecutivo, e che quindi è legittimato a presenziare.

 

Ove si ritenga che sussistano pericoli per il regolare svolgimento della gara, il delegato potrebbe chiedere al ge che, ai sensi dell’art. 68 c.p.c. la forza pubblica assista allo svolgimento delle relative operazioni.

inexecutivis pubblicato 18 luglio 2017

Inoltre, è diffusa l'idea per cui il momento della vendita non si sostanzia nella celebrazione di una udienza tipicamente intesa, dovendosi conseguentemente escludere una automatica estensione delle norme dettate per lo svolgimento dell’udienza alle operazioni richieste per la vendita (Cass. civ., s.u., 27 ottobre 1995, n.11178.) tanto che, ad esempio, non si applica la disciplina dell’art. 631 c.p.c. per espressa previsione della norma stssa (prima della riforma del 2005, in questi termini si era espressa Cass. civ., sez. III, 19 luglio 2004, n. 13354).

Aggiungiamo che ai sensi dell’art. 572 c.p.c. “sull’offerta il Giudice dell’esecuzione sente le parti ed i creditori iscritti non intervenuti”.

 

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