Il calcolo dell’usufrutto si ricava dall’art. 48 D.P.R. 26/04/1986, n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), a mente del quale “Per il trasferimento della proprietà gravata da diritto di usufrutto, uso o abitazione la base imponibile è costituita dalla differenza tra il valore della piena proprietà e quello dell'usufrutto, uso o abitazione. Il valore dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione è determinato a norma dell'art. 46, assumendo come annualità l'ammontare ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale di interesse”.
Da questa norma si evince che l’usufrutto, e di conseguenza la nuda proprietà, si calcola come segue: il valore del bene (cioè della piena proprietà) deve essere moltiplicato per il saggio di interesse legale, ed il risultato così ottenuto moltiplicato a sua volta per uno dei coefficienti della tabella allegata al citato testo unico (nel caso della domanda il coefficiente è pari a 3,75, per usufruttuari di età compresa tra gli 87 ed i 92 anni).