vendita bene immobile - credito fondiario -

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  • Ultimo messaggio 20 marzo 2020
michelefranchella pubblicato 18 marzo 2020

Buon pomeriggio.

Creditore munito di titolo di credito di natura fondiaria promuove pignoramento immobiliare.

A seguito di ordinanza di vendita delegata, il professionista delegato procede a diversi esperimenti di vendita andati deserti per mancanza di offerte di acquisto.

In corso di procedura, a seguito di deposito di ricorso di ammissione a concordato preventivo da parte della debitrifce esecutata, la stessa viene dichiarata interrotta ai sensi dell'art. 168 L.F.

Con sentenza del Tribunale competente la debitrice esecutata veniva dichiarata fallita.

Intanto si ha notizia che la società debitrice esecutata, successivamente alla trascrizione del pignoramento ma prima della dichiarazione di fallimento sottoscrive contratto di affitto di azienda avente per oggetto sia beni mobili sia i beni immobili oggetto di pignoramento immobiliare.

Il creditore procedente, avendo credito di natura fondiaria, deposita istanza di riassunzione della procedura esecutiva chidedendo la prosecuzione della medesima ai fini della vendita dei beni pignorati.

Interviene nella procedura esecutiva anche la curatela del fallimento la quale fa richesta di liberazione dell'immobile per violazione di divieto di locazione e di interruzione delle vendite; in subordine di indicare nell'avviso di vendta che nell'immobile vi sono benii mobili appartenenti alla curatela del fallimento della società debitrice esecutata poi fallita;

Il G.E. dispone la liberazione dell'immobile nei confronti della società conduttrice.

Nel corso delle attività dirette alla liberazione dell'immobile da parte del custode della procedura esecutiva, la curatela del fallimento ottiene provvedimento di sequestro giudiziario ai sensi dell'art. 670 c.p.c.. del complesso aziendale (beni mobili della curatela fallimentare e beni immobili oggetto di pignoramento immobiliare) con nomina di custode nella persona del curatore fallimentare.

Quindi, con coordinazione delle reciproche attività e figure, contestualmente soo state svolte le operaaioni di liberazione dell'immobile da parte del custode della procedura esecutica e l'esecuzione del sequestro giudiziario da parte del custode giudiziario / curatore del fallimento.

Tale è lo stao dell'arte.

A questo punto, viene da porre il sguente quesito:

in presenza di procedura esecutiva immobiliare promossa da creditore munito di titolo di credito avente nauta fondiaria nei confronti di curatela del fallimento;

in presenza di provvedimento di sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. a favore della curatela del fallimento della società debitrice esecutata successivo alla trascrizione del pignoramento immobiliare;

in assenza, allo stato, di provvedimento del G.E. che dispone la sospenzione / revoca / differimento delle operazioni di vendita delegata,

il professionista delegato può procedere oltre nelle dette operazioni e redigere nuovo avviso di vendita, dando notizia nel medesimo della pendenza del sequestro giudiziario del complesso aziendale e della pemanenza nell'immobile di beni mobili appartenenti alla curatela del fallimento?

In attesa di conoscere Vs. parere, porgo distinti saluti.

Avv. Michele Franchella

 

inexecutivis pubblicato 20 marzo 2020

Rispondiamo al quesito formulato osservando preliminarmente che occorrerebbe comprendere, ai fini della compiuta analisi della questione sottopostaci, quali sono le ragioni che hanno indotto la curatela del fallimento ad agire per sequestro giudiziario. Dai dati contenuti nella domanda possiamo soltanto ipotizzare che la causa in seno alla quale è stata richiesta l'adozione del provvedimento cautelare riguarda anche beni diversi da quelli oggetto del pignoramento, e che oggetto di contestazione non sono diritti reali di godimento (dei quali vi sarebbe traccia nella documentazione ipocatastale), bensì diritti personali di godimento (comodato o locazione).

Fatta questa premessa, riteniamo che non vi siano motivi ostativi alla prosecuzione delle attività di vendita. Invero, se i beni sono stati pignorati e posti in vendita, questo significa che dall'esame della documentazione ipocatastale depositata ai sensi dell'articolo 567 c.p.c. gli stessi sono stati accertati come in proprietà della società successivamente fallita.

Peraltro, la situazione non muta in ragione dell’intervenuta dichiarazione di fallimento, atteso che la curatela può giovarsi degli effetti sostanziali che il pignoramento precedentemente eseguito ha prodotto in tema di inopponibilità di trascrizioni successivamente compiute o di atti dispositivi eventualmente posti in essere (in argomento cfr Cass. civ., sez. VI, ord. 2 dicembre 2010, n. 24442); quindi, in ultima e definitiva analisi, i diritti che sono oggetto di accertamento in seno al procedimento nel corso del quale è stato adottato il provvedimento di sequestro giudiziario verranno in rilievo, eventualmente, soltanto ai fini della loro opponibilità all'aggiudicatario.

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