vendita all'asta di immobile su cui grava una citazione

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  • Ultimo messaggio 05 luglio 2017
sparrows81 pubblicato 03 luglio 2017

 

salve, sono interessato ad un immobile su cui grava una citazione per esecuzione in forma specifica , quindi sostanzialmente c'e' un contenzioso sulla proprietà, in questi casi come fanno a mettere all'asta un immobile in cui non si sa esattamente la proprietà? E' lecito? E soprattutto in caso di aggiudicazione, datosi che le citazioni hanno tempi anche di 15 anni cosa rischia l'aggiudicatario?

inexecutivis pubblicato 05 luglio 2017

La trascrizione delle domande giudiziali non impedisce l’esecuzione. Essa, infatti, ha efficacia meramente prenotativa, nel senso che serve a rendere opponibile la sentenza che sarà pronunciata all’esito di quel giudizio a coloro i quali medio tempore (cioè successivamente alla trascrizione della domanda giudiziale medesima) hanno acquistato il bene.

In generale, osserviamo che se è vero che occorre garantire ai potenziali offerenti un acquisto “stabile”, è altrettanto innegabile che tale acquisto comunque si espone alle medesime incognite cui sono esposti gli acquisti negoziali. Ed allora, negli stessi termini in cui le domande giudiziali indicate dagli artt. 2652 e 2653 c.c. sono in grado di spiegare effetti (nel senso di pregiudicarli o rendere opponibile la relativa sentenza, a seconda della tipologia) rispetto ad un acquisto intervenuto tra privati (si pensi ad esempio agli effetti di una domanda di nullità di un contratto di compravendita tempestivamente trascritta), allo stesso modo il loro regime opererà rispetto ad un decreto di trasferimento pronunciato in seno ad una procedura esecutiva.

Fatta questa premessa, è chiaro che in casi del genere occorrerà che sia il creditore ad interrogarsi per primo in ordine alla convenienza di dare impulso alla procedura sostenendone i relativi costi.

 

Se il creditore intende coltivare il giudizio esecutivo, poiché magari ha la consapevolezza che quella domanda è pretestuosa o comunque sarà rigettata (magari anche grazie ad un suo intervento in quel processo) questo non potrà che proseguire, poiché la trascrizione delle domande di cui agli art. 2652 e 2653 c.c., lo ribadiamo, ha mera efficacia prenotativa, ma non impedisce la circolazione giuridica dei beni che ne costituiscono l’oggetto.

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