Vendita all'asta dell'immobile con mutuo in usura gravante

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  • Ultimo messaggio 24 maggio 2017
kikko pubblicato 18 maggio 2017

Buongiorno a tutti.

Vorrei un Vostro parere su un immobile all'asta , (in seconda battuta) su cui grava un mutuo (insoluto) in usura "conclamata" e perizia econometrica alla mano che il proprietario intende depositare con annessa denuncia alla Procura della Repubblica.

Cosa rischia l'ignaro acquirante  che si aggiudica all'asta l'immobile con una situazione del genere ?

Grazie, cordialmente.

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ramsay pubblicato 20 maggio 2017

Rischia molto. All'acquirente può essere revocata la propietà e può rimetterci anche la somma pagata a condizione però che la contestazione del titolo su cui si basa l'esecuzione sia fatta prima della vendita, inoltre sotto l'aspetto penale potrebbe anche essere accusato di favoreggiamento.

Un contratto usuraio comunque è improcedibile/inesecutibile perché l'usuraio/banca non può rivolgersi ad un giudice per ottenere il pagamento di un credito usuraio altrimenti commetterebbe estorsione, il problema è che però l'usura del contratto deve essere accertata da un giudice civile e/o penale, una perizia econometrica non è sufficente.

Se è sicuro al 100% che il mutuo sia in usura potrebbe diffidare il delegato alla vendita a procedere in quanto lo stesso una volta messo a conoscenza che il contratto è usuraio potrebbe essere poi denunciato per estorsione o quantomeno di favoreggiamento. Il consiglio è comunque quello di trovare dei competenti ed onesti avvocati civilisti e penalisti.

inexecutivis pubblicato 21 maggio 2017

La domanda posta riguarda uno degli argomenti più tormentati dell’esecuzione forzata, rispetto al quale il dibattito dottrinario e giurisprudenziale solo recentemente sembra essersi (in parte) sopito.

Al di là di questo dibattito, tuttavia, occorre preliminarmente dire che la questione non ha ragione di porsi ove il mutuatario, a prescindere dalla usurarietà degli interessi pattuiti nel contratto di muto, non abbia nemmeno restituito il capitale. Invero, è noto che la nullità della clausola relativa agli interessi trasforma il mutuo oneroso in mutuo gratuito, nel senso che il mutuatario non sarà tenuto al pagamento degli interessi ma solo alla restituzione del capitale, in forza della previsione di cui all’art. 1815, comma secondo, c.c..

Se dunque neppure il capitale è stato restituito, il creditore procedente ha diritto di agire in executivis ed il tema della natura usuraria degli interessi, attenendo al quantum debeatur, potrà essere affrontato e risolto in sede di distribuzione del ricavato.

Diverso è il caso in cui il debitore deduca di aver già restituito il capitale, e dunque di non dovere più alcuna somma.

Qui il tema diventa quello di comprendere la portata applicativa dell’art. 2929 c.c., a mente del quale La nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita ol'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione”.

Sul punto registriamo un importante intervento della Corte di Cassazione, che con la sentena n. 21110del 2012 hanno affermato che “Il sopravvenuto accertamento dell'inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l'esercizio dell'azione esecutiva non fa venir meno l'acquisto dell'immobile pignorato, che sia stato compiuto dal terzo nel corso della procedura espropriativa in conformità alle regole che disciplinano lo svolgimento di tale procedura, salvo che sia dimostrata la collusione del terzo col creditore procedente. In tal caso, tuttavia, resta salvo il diritto dell'esecutato di far proprio il ricavato della vendita e di agire per il risarcimento dell'eventuale danno nei confronti di chi, agendo senza la normale prudenza, abbia dato corso al procedimento esecutivo in difetto di un titolo idoneo”, affermando, in motivazione, che “sembra francamente eccessivo pretendere da lui ( l'aggiudicatario) una diligenza tale da imporgli di indagare sulla sussistenza e validità del titolo esecutivo per il quale si sta procedendo, volta che non sia stata disposta dal giudice la sospensione dell'esecuzione richiesta dall'esecutato o che, magari, nessuna contestazione sia stata neppure ancora sollevata in proposito al momento della vendita”.

 

Sulla scorta di queste coordinate giurisprudenziali riteniamo che, ove la vendita non dovesse essere sospesa, l’aggiudicatario manterrà intero il suo acquisto, ed il debitore esecutato potrà rivalersi esclusivamente sul ricavato dalla vendita.

ramsay pubblicato 22 maggio 2017

In merito all'applicazione dell'art. 2929 c.c. la Cassazione Civile 3531/2009 (da  Altalex) "L’istituto della nullità del processo esecutivo, ex art. 2929 c.c., tutela senza riserve l'acquirente tutte le volte che le questioni relative all'accertamento delle ragioni dell'esecutato siano dedotte nel processo in una fase successiva all'aggiudicazione; per le fasi precedenti, la regula iuris in esame, si riferisca ai vizi formali del procedimento esecutivo che abbia condotto alla vendita o all'assegnazione (si riferisca, cioè, all'ipotesi in cui singoli atti del procedimento esecutivo, anteriori alla vendita o all'assegnazione, debbano essere dichiarati nulli), ma non trovi spazio tutte le volte in cui la nullità riguardi proprio tali due atti, ovvero quando i vizi denunciati si configurino come motivi di opposizione alla stessa esecuzione, di talché l'eventuale estinzione del procedimento esecutivo e la perdita di efficacia del pignoramento possono essere fatte valere nei confronti dell'aggiudicatario, attenendo all'an della procedura esecutiva e non al quomodo."

Chissa poi perché tutti si dimenticano dell'art. 644-ter c.p. "La prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale".

Ulteriore consiglio per kikko, oltre a diffidare il delegato alla vendita, se questo poi procede imperterrito, oltre a valutare un'eventuale denuncia/querela nei suoi confronti, cosa da fare sempre assistiti da un penalista, non sarebbe male informare i potenziali acquirenti che il titolo in base al quale si procede è viziato da usura e tutte le eventuali conseguenze del caso. Per fare tutto ciò però bisogna sempre essere assistiti da un competente legale e soprattutto essere più che certi che il contratto sia realmente usuraio.

inexecutivis pubblicato 22 maggio 2017

Osserviamo che la pronuncia n. 3531/2009 è stata superata dall'intervento delle sezioni unite con la sentenza 21110 che abbiamo richiamato nella precedente risposta. Detta sentenza, dopo aver dato atto della esistenza del filone giurisprudenziale in cui la sentenza 3531/2009 si inserisce (facendo espresso riferimento anche a questa sentenza) dichara di non condividerlo ed opta per una diversa soluzione.

Quanto alla diffida al delegato e ad una possibile denuncia nei suoi confronti, osserviamo che nessuna responsabilità, di alcun tipo, può essere ascritta al professionista delegato che (doverosamente) prosegue nello svolgimento delle operazioni di vendita in assenza di un provvedimento del giudice che ordini la sospensione della procedura.

Ricordiamo infatti che nessuna norma consente al professionista delegato di sospendere la procedura ed un professionista delegato che non procedesse oltre nelle operazioni di vendita potrebbe subire la revoca dell'incarico ed esporsi ad un'azione di responsabilità da parte dei creditori.

ramsay pubblicato 22 maggio 2017

La sentenza 21110/2012 "E' di immediata evidenza che ci si trova qui in presenza di un conflitto tra due posizioni giuridiche, quella di chi ha subito un procedimento di esecuzione forzata, che non avrebbe dovuto aver luogo, e quella di chi, in buona fede, ha acquistato l'immobile in base ad una procedura svoltasi secondo canoni legali apparentemente ineccepibili: posizioni entrambe in astratto meritevoli di tutela e, tuttavia, tra loro inconciliabili.". Non voglio analizzare ogni singolo passaggio della menzionata sentenza ma bisogna evidenziare che essa non tratta il caso di un contratto usuraio con tutti i conseguenti relativi risvolti, ma quello più "semplice" di un'esecuzione promossa da un'agente di riscossione per il mancato pagmento di imposte e leggendola sembra che il terzo acquirente non fosse in alcun modo a conoscenza che il titolo fosse nullo. Ci può essere comunque buona fede nel terzo acquirente quando viene preventivamente informato che il titolo per il quale si procede è viziato da usura in origine?

La norma che consente al delegato alla vendita di sospendere la procedura è l'art. 629 c.p. Se il giudice delle esecuzione si butta nel pozzo (non sospende la procedura) il delegato alla vendita è obbligato a fare altrettanto? Chi ha orecchi per intendere intenda.

Bisogna inoltre sottolineare come il titolo esecutivo deve conservare la sua validità ed efficacia nel corso di tutta la fase esecutiva ed i giudici in ogni stato e grado di giudizio, anche in cassazione, devono verificare d'ufficio tale validità.

Il debitore, certo dell'usura del contratto, può comunque proporre denuncia querela per usura bancaria con richiesta di sequestro giudiziario urgente del titolo in base al quale la banca ha intrapreso e sta proseguendo la procedura esecutiva immobiliare.

inexecutivis pubblicato 24 maggio 2017

Dobbiamo confermare, quanto detto nelle precedenti risposte.

In primo luogo, come abbiamo già osservato, il fatto che in un mutuo siano stati pattuiti interessi anatocistici o usurari non impedisce di per sé al creditore di agire esecutivamente. Infatti, se il debitore non ha restituito neppure il capitale, questo è dovuto al creditore indipendentemente dalla clausola relativa agli interessi, poiché, come abbiamo evidenziato, l’art. 1815 comma secondo c.c. esclude che la nullità della clausola che contenga la pattuizione di interessi usurari si estenda all’intero contratto.

In secondo luogo, l’art. 629 c.p.c. non consente affatto al professionista delegato di sospendere la procedura esecutiva, né lo consente alcuna altra norma del codice di procedura civile.

Osserviamo, inoltre, che nel senso da noi esposto nelle precedenti risposte, e nella stessa direzione indicata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, si è espressa, più recentemente, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18312 del 27/08/2014, la quale si è occupata del caso in cui era stato venduto ed aggiudicato un immobile per intero, mentre in realtà oggetto di vendita era soltanto una quota, osservando che non può essere richiesto all’aggiudicatario di partecipare alla vendita dopo aver preliminarmente controllato gli atti della procedura esecutiva, e rimarcando che l’unico limite alla salvezza dei diritti dell’acquirente è quello della collusione con il creditore procedente.

La Suprema Corte, nell’esplicitare il proprio convincimento, richiama inoltre il precedente di cui alla sentenza n. n. 7991/2010, che ha dichiarato inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi con cui il debitore denunci un vizio formale verificatosi prima della vendita, qualora sia proposta dopo che la vendita è già stata compiuta, atteso che la disposizione di cui all'art. 2929 c.c., dispone che la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di loro collusione con il creditore procedente, dando, quindi, la predetta norma risalto solo a tale collusione, che presuppone una dolosa preordinazione della condotta dell'acquirente in danno dell'esecutato, e a nulla rilevando, invece, il difetto di diligenza del terzo acquirente", aggiungendo che “Solo a fronte di un comportamento non semplicemente mancante di diligenza, e neppure solo contrario a buona fede ma doloso e in accordo con il creditore, viene meno il fondamento della tutela privilegiata accordata all'aggiudicatario dall'art. 2929 c.c.. Si ha collusione solo se aggiudicatario e creditore fossero entrambi ben consapevoli della nullità della ordinanza di vendita o che comunque si riverberava sulla vendita, ed abbiano deciso di tacere e portare ugualmente a termine la vendita l'una per compiere un acquisto vantaggioso, l'altro per una più sicura occasione di vendere un bene reso più allettante dall'errore procedurale compiuto.

A ciò si aggiunga [proseguono i Giudici Supremi] che la vendita forzata si differenzia dal contratto di compravendita, poiché mentre in questo l’acquirente ha l’onere di verificare, secondo l'ordinaria diligenza la congruità dell'affare, l'identificazione del bene, il suo reale valore ecc., per poter consapevolmente scegliere se concludere il contratto o meno “nella vendita forzata invece, il potenziale acquirente si affida all'ufficio giudiziario che sovrintende alla vendita, ed ha ragione di attendersi che esso svolga tutti i controlli necessari per la validità del procedimento, non potendosi l'acquirente ritenere onerato di ripercorrere e controllare, in prima persona, l'attività svolta dall'ufficio per poter essere tutelato in caso che esistano delle nullità procedimentali

 

Infine la sentenza richiama il precedente, da noi citato, delle Sezioni Unite con la sentenza n. 21110 del 2012 osservando come in quella sentenza “La Corte ha affermato che, anche nel caso estremo che un bene sia stato venduto all'asta pur in mancanza di un valido titolo esecutivo in capo al creditore, l'acquisto dell'aggiudicatario, per la tutela offerta dall'art. 2929 c.c., vada tenuto fermo. 

ramsay pubblicato 24 maggio 2017

Dal post di apertura di kikko sembra che la vendita non sia ancora avvenuta.

Il Ministero della Giustizia ed il Consiglio di Stato hanno equiparato l'usura bancaria a quella criminale in quanto l'ordinamento non prevede alcuna differenza, ma anzi per l'usura bancaria sono previste dal codice penale delle aggravanti.

Molteplici sentenze della Casszione Penale hanno evidenziato che il prospettare minacce di esercitare un diritto come proporre azioni giudiziarie oppure esecutive per somme non dovute integra il reato di estorsione in quanto l'usuraio, criminale o banca che sia, non può ricorrere al giudice per ottenere il soddisfacimento del proprio credito (capitale ed interessi).

Il delegato alla vendità non è immune alla legge e pertanto risponderà personalmente per attività contrarie alla legge compiute con dolo o colpa grave.

inexecutivis pubblicato 24 maggio 2017

Ci spiace di dover ribattere ulteriormente e di dover rimarcare, ancora una volta, che la paventata responsabilità del professionista delegato nella fattispecie sottoposta dall'utente kikko è del tutto fuori luogo.

Ribadiamo i concetti espressi:

1. il fatto che un contratto di mutuo contenga la previsione di interessi usurari non esclude di per sè che il creditore possa agire esecutivamente, a meno che il debitore non provi di aver restituito già il capitale.

2. Il professionista delegato alla vendita non ha alcun potere di sospensione della procedura, ed anzi costituisce fonte di responsabilità il fatto che non proceda nelle operazioni affidategli con solerzia. Il provvedimento di sospensione dell'esecuzione è una prerogativa esclusiva del giudice dell'esecuzione, unico legittimato a verificare la fondatezza delle doglianze del debitore esecutato (a tacer d'altro, una norma che attribuisse al delegato un potere/dovere di sospensione della procedura sarebbe costituzionalmente illgittima per violazione dell'art. 102 della Costituzione.

3. se esiste un'ipotesi di usura, l'unico soggetto legittimato a verificarla, e ad adottare i relativi provvedimenti, è il Giudice.

ramsay pubblicato 24 maggio 2017

Molto probibilmente i giudici di Cassazione si sono sbagliati.

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