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  • Ultimo messaggio 30 luglio 2017
clarissainsolia pubblicato 27 luglio 2017

Buongiorno,

sono una praticante preso uno studio legale che si occupa di esecuzioni e volevo un chiarimento.

 

Il termine per il versamento del fondo spese per le operazioni di pubblicità è soggetto alla sopsensione feriale ?

 

Grazie.

 

inexecutivis pubblicato 30 luglio 2017

A nostro giudizio il termine (previsto evidentemente nell’ordinanza di vendita) per il versamento del fondo spese per gli adempimenti pubblicitari è termine processuale, e come tale soggiace alla disciplina della sospensione feriale dei termini processuali che va dal primo al 31 agosto.

Esso infatti, riteniamo, si colloca all’interno del processo esecutivo con riferimento ad un adempimento dal quale deriva il successivo svolgersi della procedura. Detto altrimenti, si tratta di uno dei termini entro il quale deve essere compiuta un’attività tipica del processo esecutivo per espropriazione forzata, circostanza questa che quindi giustifica la sottoposizione dello stesso alle regole dettate dalla legge 742/1969.

In termini analoghi si è espressa la Corte di Cassazione a proposito del termine per il versamento del prezzo, osservando che “Il termine per il versamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario non ha funzione sostanziale (o essenzialmente tale), atteso che lo stesso si inserisce nel procedimento esecutivo, ma non lo conclude, per costituire il versamento del prezzo adempimento prodromico al trasferimento del bene, da cui la natura processuale del termine di cui si tratta, in quanto inteso a scandire il compimento di atti aventi natura processuale, diretti a concludere la fase del processo esecutivo”. (Cass. civ., sez. I, 13 luglio 2012, n. 12004).

Anche Cass. civ., sez. III, 19 gennaio 1987, n. 420 occupandosi del caso, simile, relativo al termine per il deposito dell’offerta in aumento ex art. 584 c.p.c., aveva optato per l’applicabilità della disciplina della sospensione feriale dei termini.

Certamente questo assunto dovrà (a breve) fare i conti il combinato disposto degli artt. 631 bis c.p.c. e 161 quater disp att c.p.c., recanti disposizioni relative alla pubblicazione dell’avviso di vendita sul portale della vendite pubbliche, ai sensi dell’art. 490 c.p.c..

Questa norma prevede appunto la pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia, in un’area denominata portale delle vendite pubbliche” degli avvisi di vendita.

A proposito di questo adempimento l’art. 13, comma primo, lett. ee) del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con L. 6 agosto 2015, n. 132, introducendo l’art. 631 bis c.p.c. dispone che l’omessa pubblicazione dell’avviso di vendita sul portale per causa imputabile al creditore procedente o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, comporta l’estinzione della procedura.

È stato poi aggiunto l’art. 161 quater disp. att. c.p.c.,, recante Modalità di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche, il quale dispone:

-        che la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche sia effettuata dal professionista delegato o, in mancanza, dal creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo;

-        che essa sia eseguita in conformità alle specifiche tecniche che saranno stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e rese disponibili mediante pubblicazione nel portale;

-        che la pubblicazione non può essere effettuata in mancanza della prova dell’avvenuto pagamento del contributo per la pubblicazione, previsto dall’articolo 18-bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, vale a dire nella misura di €. 100,00 per ogni lotto posto in vendita.

Infine, per quanto attiene alla disciplina transitoria, l’art. 23, comma due, del decreto legge citato prevede che le nuove norme si applicheranno, anche alle procedure pendenti, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale delle specifiche tecniche relative alle modalità di cui al richiamato art. 161 quater c.p.c.

 

È chiaro, allora, che pur soggiacendo alla disciplina della sospensione feriale dei termini processuali, il versamento del fondo spese dovrà essere eseguito in tempo utile per consentire il pagamento necessario ad eseguire la pubblicazione, pena l’estinzione della procedura.

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